Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 8486.40

8486 40 00

8486 40 00: Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo

Macchine per semiconduttori (nota 11 C)

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 8486 Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo; parti ed accessori:
  2. 8486 40 00 Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 1 misura aggiuntiva Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 1

  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y957 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte V del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 13

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 0285/18 28 febbraio 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 settembre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 settembre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran (UAV and missiles) Iran Regulation 1529/23 31 gennaio 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia, Stati Uniti) Regulation 0833/14 2 gennaio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus All third countries (eccetto Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti) Regulation 0765/06 21 ottobre 2024
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) All third countries Regulation 2003/25 15 novembre 2025

Dati TARIC al 29 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 3% / 5% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 29 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 8486.40

ultimi 12 mesi417,7 Mln €+13,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione178,02 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 46,2 Mln €feb 2024: 22,2 Mln €mar 2024: 34,2 Mln €apr 2024: 34,4 Mln €mag 2024: 18 Mln €giu 2024: 41,4 Mln €lug 2024: 59 Mln €ago 2024: 27,2 Mln €set 2024: 38,4 Mln €ott 2024: 43 Mln €nov 2024: 20,1 Mln €dic 2024: 29,6 Mln €gen 2025: 41,6 Mln €feb 2025: 31,8 Mln €mar 2025: 24,8 Mln €apr 2025: 20,8 Mln €mag 2025: 28 Mln €giu 2025: 21,2 Mln €lug 2025: 30,2 Mln €ago 2025: 38,6 Mln €set 2025: 22,8 Mln €ott 2025: 22,3 Mln €nov 2025: 21,1 Mln €dic 2025: 34,1 Mln €gen 2026: 28,5 Mln €feb 2026: 19,4 Mln €mar 2026: 36,9 Mln €apr 2026: 26,1 Mln €mag 2026: 30 Mln €giu 2026: 63,1 Mln €lug 2026: 55,2 Mln €ago 2026: 58,2 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 106,6 Mln € 25,5% +9,2%
Singapore 100,9 Mln € 24,2% +16,1%
Giappone 59,6 Mln € 14,3% -0%
Malaysia 46,3 Mln € 11,1% +57,3%
Israele 30,3 Mln € 7,3% +254,1%
Taiwan 20,1 Mln € 4,8% +174,6%
Corea del Sud 19,9 Mln € 4,8% -32,3%
Cina 15 Mln € 3,6% -24,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

8486.40 Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N365188 U.S. CBP 9 ottobre 2026 · 8486.40.00.20

    The tariff classification of a solar panel assembly line from China

  • N363562 U.S. CBP 10 agosto 2026 · 8486.40.00.30

    The tariff classification of a semiconductor photolithography wafer stage module from the Netherlands

  • N342524 U.S. CBP 23 settembre 2024 · 8486.40.00.20

    The tariff classification of dispensing machines from Taiwan

  • N336802 U.S. CBP 21 dicembre 2023 · 8486.40.00.30

    The tariff classification of a wafer handling module from the Netherlands

6 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 84 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

8486 · Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori

In questa voce non rientrano, tra l'altro:

a) macchine e apparecchiature per la produzione di circuiti stampati definite nella nota 5 al capitolo 85;

b) macchine ed apparecchi elettrici per il controllo dei dischi (wafer) o dei circuiti integrati mediante misurazione elettrica e per il rilevamento e l'individuazione di anomalie; tali macchine ed apparecchi possono essere dotati di un dispositivo per la registrazione delle anomalie e di un dispositivo selezionatore per classificare i prodotti controllati nei vari magazzini (capitolo 90).

8486 40 00 · Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo

In aggiunta alle macchine citate nelle note esplicative del SA, voce 8486, parte D, in questa sottovoce rientrano:

1. apparecchi per il fissaggio di piastrine e saldatori automatici di pellicola per l'assemblaggio di dispositivi a semiconduttore o di circuiti elettronici integrati;

2. apparecchi fotografici che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente;

3. strumenti da tracciare che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente;

4. taluni apparecchi e macchine per la produzione di circuiti integrati ibridi (a mezzo di lavorazione o taglio di fogli di ceramica o di altri materiali isolanti), quali:

a) macchine spazzolatrici e lavatrici a mezzo di ultrasuoni per la pulizia dei fogli di materiale isolante;

b) macchine laminatrici e colatrici per applicare sui fogli di materiale isolante vernici fotosensibili, fotoresistenti, sostanze aderenti o colla.

Considerazioni generali del capitolo

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Considerazioni generali

L'espressione «destinati all'industria del montaggio», ai sensi delle sottovoci 8407 34 10, 8407 90 50 e 8408 20 10, indica esclusivamente l'utilizzazione nei reparti di montaggio o nelle fabbriche di autoveicoli (comprese le imprese di subappalto), per il montaggio in serie di veicoli nuovi.

Tali sottovoci possono riguardare soltanto motori realmente impiegati per il montaggio di veicoli nuovi che sono citati nel testo stesso delle sottovoci. Non riguardano pertanto i motori similari destinati ad essere impiegati come pezzi di ricambio.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 Machines and apparatus specified in note 11(C) to this chapter Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Machines and apparatus specified in note 9(C) to this chapter Esente —

Il codice NC 8486 40 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 8486.40 (macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8486.40 nell’UE hanno raggiunto 417,7 Mln € (+14% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito il 26%, davanti a Singapore.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 20%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8486.40 per 639 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è Singapore.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 8486 40 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 8486.40, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è Singapore (193 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.

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