Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 8486.90

8486 90 00

8486 90 00: Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente: parti ed accessori

Parti di macchine per semiconduttori

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 8486 Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo; parti ed accessori:
  2. 8486 90 00 Parti ed accessori

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord, Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y966 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012)
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
    • C067 Autorizzazione di importazione per merci e tecnologie soggette a restrizioni (Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio)
    • Y069 Merci non provenienti dall'Iran
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord, Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
    • Y957 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte V del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 13

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 0285/18 28 febbraio 2018
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 30 settembre 2025
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 23 ottobre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 settembre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 settembre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 30 settembre 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) All third countries Regulation 2003/25 15 novembre 2025

Dati TARIC al 2 novembre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 3% / 5% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 2 novembre 2026

UE: importazioni mensili · HS 8486.90

ultimi 12 mesi3,9 Mld €+22,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione264,04 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 266,5 Mln €feb 2024: 271,8 Mln €mar 2024: 279,4 Mln €apr 2024: 252,3 Mln €mag 2024: 275,7 Mln €giu 2024: 265,9 Mln €lug 2024: 287,6 Mln €ago 2024: 260 Mln €set 2024: 252,8 Mln €ott 2024: 428 Mln €nov 2024: 216,6 Mln €dic 2024: 242,1 Mln €gen 2025: 259,6 Mln €feb 2025: 250,3 Mln €mar 2025: 258,8 Mln €apr 2025: 227,2 Mln €mag 2025: 216,8 Mln €giu 2025: 254,5 Mln €lug 2025: 309,3 Mln €ago 2025: 248,2 Mln €set 2025: 275,4 Mln €ott 2025: 486,4 Mln €nov 2025: 271,9 Mln €dic 2025: 276,3 Mln €gen 2026: 289,6 Mln €feb 2026: 316,2 Mln €mar 2026: 287,8 Mln €apr 2026: 297,7 Mln €mag 2026: 310,9 Mln €giu 2026: 317,5 Mln €lug 2026: 384,7 Mln €ago 2026: 349,7 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 1,8 Mld € 45,4% +3,8%
Corea del Sud 674 Mln € 17,4% +143,9%
Taiwan 563,6 Mln € 14,6% +17,7%
Giappone 306,5 Mln € 7,9% +15,3%
Singapore 109,8 Mln € 2,8% +13,1%
Malaysia 109,8 Mln € 2,8% +124,6%
Cina 102,3 Mln € 2,6% +18%
Svizzera 99,8 Mln € 2,6% +5,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

8486.90 Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente: parti ed accessori

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N361571 U.S. CBP 29 maggio 2026 · 8486.90.00.00

    The tariff classification of a dynamic gas lock membrane device from the Netherlands

  • N359267 U.S. CBP 13 marzo 2026 · 8486.90.00.00

    The tariff classification of a lens manipulator module from Germany

  • N358520 U.S. CBP 12 febbraio 2026 · 8486.90.00.00

    The tariff classification of a pre-installation kit from the Netherlands

  • N350440 U.S. CBP 10 luglio 2025 · 8486.90.00.00

    The tariff classification of an EUV lithography system drive laser module from Germany

  • 600015768 HMRC 22 luglio 2026 – 21 luglio 2029 · 8486 90 00 00

    Aluminium Targets for Semiconductor Manufacturing. The aluminium targets consist of a monoblock backing plate made of 0.5% copper on which an aluminium layer is applied. The aluminium targets are inserted into a sputtering system. During the production process, the aluminium is sputtered off and…

  • 600014910 HMRC 10 marzo 2026 – 9 marzo 2029 · 8486 90 00 00

    Aluminium block machine to add holes. It is used in a machine for the manufacture of semiconductor wafers.

  • 600012283 HMRC 24 gennaio 2025 – 23 gennaio 2028 · 8486 90 00 00

    A pellicle, which is a product is used in the semiconductor industry to protect the surface of the Photomask from loose particulate. The pellicle consists of an anodised aluminium frame with a submicron cellulose or fluoropolymer membrane. It is attached to the Photomask with pre-additive adhesive…

9 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 84 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

8486 · Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori

In questa voce non rientrano, tra l'altro:

a) macchine e apparecchiature per la produzione di circuiti stampati definite nella nota 5 al capitolo 85;

b) macchine ed apparecchi elettrici per il controllo dei dischi (wafer) o dei circuiti integrati mediante misurazione elettrica e per il rilevamento e l'individuazione di anomalie; tali macchine ed apparecchi possono essere dotati di un dispositivo per la registrazione delle anomalie e di un dispositivo selezionatore per classificare i prodotti controllati nei vari magazzini (capitolo 90).

Considerazioni generali del capitolo

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Considerazioni generali

L'espressione «destinati all'industria del montaggio», ai sensi delle sottovoci 8407 34 10, 8407 90 50 e 8408 20 10, indica esclusivamente l'utilizzazione nei reparti di montaggio o nelle fabbriche di autoveicoli (comprese le imprese di subappalto), per il montaggio in serie di veicoli nuovi.

Tali sottovoci possono riguardare soltanto motori realmente impiegati per il montaggio di veicoli nuovi che sono citati nel testo stesso delle sottovoci. Non riguardano pertanto i motori similari destinati ad essere impiegati come pezzi di ricambio.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Parti ed accessori Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Parts and accessories Esente —

Storia del codice

In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 8486 90 10, 8486 90 20, 8486 90 30, 8486 90 40, 8486 90 50, 8486 90 60, 8486 90 70, 8486 90 90.

Il codice NC 8486 90 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 8486.90 (macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente: parti ed accessori).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 8486.90 per 3,9 Mld € (+22% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 264,04 € al kg; gli Stati Uniti ne hanno fornito il 45%, davanti alla Corea del Sud.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 3,7%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 20%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dallo 0% al 3% e il dazio all’importazione in Nigeria va dal 5% al 10%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8486.90 per 5,9 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 8486 90 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 8486.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti (1,9 Mld USD), davanti a Taiwan.

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