Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 8536.90

8536 90 10

8536 90 10: Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi

Altri apparecchi di connessione elettrica

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 8536 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:
  2. 8536 90 altri apparecchi:
  3. 8536 90 10 Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y966 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L153 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 23 aprile 2031
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • Y683 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 decies)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L129 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 sexies, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 12

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 0285/18 28 febbraio 2018
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 23 ottobre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 27 settembre 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran (UAV and missiles) Iran Regulation 1529/23 31 gennaio 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia, Stati Uniti) Regulation 0833/14 2 gennaio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus All third countries (eccetto Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti) Regulation 0765/06 21 ottobre 2024
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) All third countries Regulation 2003/25 15 novembre 2025

Dati TARIC al 3 novembre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 3% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 3 novembre 2026

UE: importazioni mensili · HS 8536.90

ultimi 12 mesi3,1 Mld €+11,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione34,56 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 204 Mln €feb 2024: 215,7 Mln €mar 2024: 221,7 Mln €apr 2024: 239,5 Mln €mag 2024: 239 Mln €giu 2024: 222 Mln €lug 2024: 243 Mln €ago 2024: 212,7 Mln €set 2024: 225,2 Mln €ott 2024: 242,4 Mln €nov 2024: 235,4 Mln €dic 2024: 182,3 Mln €gen 2025: 230,8 Mln €feb 2025: 216,7 Mln €mar 2025: 244,4 Mln €apr 2025: 234,5 Mln €mag 2025: 231,6 Mln €giu 2025: 241,6 Mln €lug 2025: 256,3 Mln €ago 2025: 217,1 Mln €set 2025: 265,9 Mln €ott 2025: 243,5 Mln €nov 2025: 237,2 Mln €dic 2025: 210,8 Mln €gen 2026: 237,5 Mln €feb 2026: 241,6 Mln €mar 2026: 267,9 Mln €apr 2026: 263,3 Mln €mag 2026: 245,9 Mln €giu 2026: 281,6 Mln €lug 2026: 303,9 Mln €ago 2026: 270,2 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 999,1 Mln € 32,6% +10,4%
Stati Uniti 278,4 Mln € 9,1% -8,5%
Svizzera 258,8 Mln € 8,4% +7%
Regno Unito 246,5 Mln € 8% +6,9%
Tunisia 204,8 Mln € 6,7% +54,1%
Turchia 192,7 Mln € 6,3% +41,5%
India 173 Mln € 5,6% +30,3%
Marocco 133,7 Mln € 4,4% +1,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

8536.90 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento: altri apparecchi

Linee tariffarie (UE): 8536.90

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N363356 U.S. CBP 17 luglio 2026 · 8536.90.85.85

    The tariff classification of a grounding bar from Korea. Correction to Ruling Number N356072.

  • N361444 U.S. CBP 19 maggio 2026 · 8536.90.85.85

    The tariff classification of a liquid-cooled busbar from China

  • N359410 U.S. CBP 18 marzo 2026 · 8536.90.85.85

    The tariff classification of a wired breakout board from China

  • N357993 U.S. CBP 11 febbraio 2026 · 8536.90.85.85

    The tariff classification and eligibility under the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) of battery tabs

  • 600016440 HMRC 14 ottobre 2026 – 13 ottobre 2029 · 8536 90 95 00

    Camera grip with battery compartment. It is for use with a specific type of camera. It is essentially some battery contacts and circuitry within a carbon fibre housing ergonomically shaped to form a handle. The product has an anti-slip grip and a pull-out slot for two batteries to be inserted and…

  • 600015548 HMRC 13 maggio 2026 – 12 maggio 2029 · 8536 90 10 00

    The Cab Box Pack is an electrical junction and connection box used in conjunction with the companies sensor system. It provides a secure enclosure for terminating and distributing low-voltage electrical connections (not exceeding 1,000V) between the sensor and associated cabling. In larger…

  • 600013532 HMRC 12 settembre 2025 – 11 settembre 2028 · 8536 90 95 00

    The Acoustic Link control unit (ALCU) is part the Sonar 2008 which is an underwater telephone fitted to both surface and submarine. It provides simplex communication between vessels. It allows accessories such as headphones to be connected to unit and all control switches and indicators are…

  • 600013297 HMRC 17 giugno 2025 – 16 giugno 2028 · 8536 90 10 00

    Cat-6 module. This product is a RJ45 Cat-6 socket module with Insulation Displacement Connection termination. Made of polycarbonate and brass, Dimensions of 25mm x 50mm x 20.2mm. For a voltage not exceeding 1000V. Use with Coaxial cables.

41 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 85 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

8536 · Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

Oltre agli apparecchi di cui alle note esplicative del SA, voce 8536, parti I, II, III, questa voce comprende:

1. i ripartitori per centrali telefoniche;

2. la piastre di incrocio o di biforcazione per linee aeree di tram;

3. le piastre di raccordo per motori elettrici;

4. i commutatori per trasformatori a prese multiple;

5. i pezzi di collegamento per elementi di accumulatori;

6. gli interruttori cosiddetti «induttivi ad avvicinamento»: trattasi di interruttori eletronici, che contengono una bobina d'induttanza ad irraggiamento libero destinata ad azionare l'interruttore (chiudere il circuito) senza bisogno di contatto fisico, quando un oggetto metallico entri nel campo di dispersione della bobina. Gli interruttori di questo tipo sostituiscono gli interruttori elettrici di fine corsa a funzionamento meccanico, soprattutto nelle macchine utensili, sui nastri trasportatori;

7. gli interruttori montati in un'unica custodia assieme ad un regolatore d'intensità luminosa («dimmer»). Questi apparecchi consentono, oltre che l'accensione e lo spegnimento, anche la regolazione e la variazione del grado di luminosità di apparecchi illuminanti inseriti sulla rete della corrente elettrica;

8. le cosiddette «trecce di contatto», che servono al collegamento di circuiti elettrici, e che consistono in due fogli elastici di plastica sovrapposti, entro i quali sono inseriti, ad intervalli regolari, un gran numero di punti di conduttori di contatto. Queste trecce sono montate in particolare sotto la tastiera degli apparecchi telefonici per l'utenza: schiacciando un tasto, i punti di contatto omologhi dei due fogli si toccano, formando il contatto elettrico;

9. gli interruttori elettronici che, senza contatto fisico, chiudono o interrompono i circuiti per mezzo di dispositivi a semiconduttori (transistori, tiristori, circuiti integrali, ecc).

Non rientrano invece in questa voce, per esempio:

a) le bandelle per linee elettriche (in particolare voce 7326);

b) gli apparecchi di comando per ferrovie ed altre vie di communicazione (voce 8530).

8536 90 10 · Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi

In questa sottovoce rientrano tutti i dispositivi, collegati alle estremità di fili e cavi, usati per stabilire una connessione elettrica facendo uso di congegni non a spina (p.es. un contatto aggraffato o un morsetto, saldato o a vite)

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Connections and contact elements for wire and cables Esente —

Il codice NC 8536 90 10 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 8536.90 (apparecchi per l'interruzione, il sezionamento: altri apparecchi).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8536.90 nell’UE hanno raggiunto 3,1 Mld € (+11% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 33%, davanti agli Stati Uniti.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 2,3%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 2,7%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 5%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 16%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dallo 0% al 3%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dallo 0% al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8536.90 per 9,7 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 8536 90 10?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 8536.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (1,1 Mld USD), davanti agli Stati Uniti.

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