Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti · codice HTS · HS 2007.10
2007.10.00: Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut pureé: homogenized preparations
Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 1 suddivisioni Dati: Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2007 Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut pureé and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter:
- 2007.10.00 Homogenized preparations
Quanto si paga
Importazione: USA
Sono inclusi i dazi aggiuntivi statunitensi del capitolo 99 dell’HTS in vigore al 22 ottobre 2026 (sezioni 301, 232, 338 e 201). I dazi IEEPA non sono più riscossi dopo la sentenza della Corte suprema di febbraio 2026. Le esenzioni condizionate (contenuto statunitense, uso finale, quota di metallo) non sono calcolate: vedere la disposizione.
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 1
- Dazio addizionaleSection 301 — China — technology transfer, IP and innovation (2018 actions and 2024 four-year review) 25%
- Si applica alle merci originarie di
- Cina
- In vigore
- dal 24 settembre 2018
- Atto giuridico
- HTSUS 9903.88.03
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| Generale (NPF) | — | 12% |
| US–Australia FTA AU | Australia | Esente |
| US–Bahrain FTA BH | Bahrein | Esente |
| US–Chile FTA CL | Cile | Esente |
| US–Colombia TPA CO | Colombia | Esente |
| US–Israel FTA IL | Israele | Esente |
| US–Jordan FTA JO | Giordania | Esente |
| US–Korea FTA KR | Corea del Sud | Esente |
| US–Morocco FTA MA | Marocco | Esente |
| US–Oman FTA OM | Oman | Esente |
| CAFTA-DR P | Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | Esente |
| US–Panama TPA PA | Panama | Esente |
| US–Peru TPA PE | Perù | Esente |
| USMCA S | Canada, Messico | Esente |
| US–Singapore FTA SG | Singapore | Esente |
| Colonna 2 | Cuba, Corea del Nord, Russia, Bielorussia | 35% |
Speciale: aliquote ridotte previste da accordi commerciali e programmi preferenziali; le lettere tra parentesi indicano i programmi (ad esempio AU = accordo di libero scambio con l’Australia, KR = accordo con la Corea).
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2007.10 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta: preparazioni omogeneizzate
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli ortaggi, i legumi e la frutta anche quella a guscio, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;
b) i grassi e gli oli vegetali (capitolo 15);
c) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
d) i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e gli altri prodotti della voce 1905;
e) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.
2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).
3. Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).
4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.
5. Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti.
6. Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 200510, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 200510 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.
2. Ai sensi della sottovoce 200710, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 200710 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.
3. Ai sensi delle sottovoci 200912, 200921, 200931, 200941, 200961 e 200971, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente.
Note complementari
1. Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 20019050 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.
2.
a) Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio ("tenore di zuccheri"), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione — e moltiplicato per uno dei seguenti fattori:
0,93 per i prodotti delle sottovoci da 200820 a 200880, 200893, 200897 e 200899,
0,95 per i prodotti delle altre voci.
Tuttavia, il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei seguenti prodotti classificati in questo capitolo:
prodotti a base di alghe marine e altre alghe preparate o conservate mediante processi non contemplati al capitolo 12,
prodotti a base di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina della voce 0714,
prodotti a base di foglie di vite,
corrisponde all'indicazione numerica che risulta da un calcolo effettuato in base a misurazioni ottenute con l'applicazione del metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»), con la seguente formula:
S + (G + F) × 0,95
dove:
«S» è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;
«F» è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;
«G» è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC.
b) L'espressione "valore Brix" utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014.
3. I prodotti delle sottovoci da 200820 a 200880, 200893, 200897 e 200899 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sottoindicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:
Ananassi e uve: 13 %,
altra frutta, compresi i miscugli di frutta o altre parti commestibili di piante: 9 %.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 20083011 a 20083039, da 20084011 a 20084039, da 20085011 a 20085059, da 20086011 a 20086039, da 20087011 a 20087059, da 20088011 a 20088039, da 20089311 a 20089329, 20089712 a 20089738 e da 20089911 a 20089940 si intende per:
«titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,
«% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.
5. I seguenti criteri si applicano ai prodotti nello stato in cui vengono presentati.
a) il tenore di zucchero addizionato dei prodotti della voce 2009 corrisponde al «tenore di zucchero» diminuito delle cifre sottoindicate, secondo le specie dei succhi:
succo di limone o di pomodoro: 3,
succo di uva: 15,
succo di altra frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.
b) I succhi di frutta addizionati di zucchero, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succo di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta della voce 2009.
Il disposto della lettera b), non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati. Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non sono esclusi dalla voce 2009.
6. Ai fini delle sottovoci 20096951 e 20096971 per "succo di uva concentrato (compreso il mosto di uva)", si intende il succo di uva (compreso il mosto) per cui l'indicazione numerica indicata dal refrattometro - utilizzato secondo il metodo prescritto nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 - ad una temperatura di 20 °C non sia inferiore a 50,9 %.
7. Ai sensi delle sottovoci 20019092, 20060035, 20060091, 20071091, 20079993, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794, 20089797, 20089924, 20089931, 20089936, 20089938, 20089948, 20089963, 20098934, 20098936, 20098973, 20098985, 20098988, 20098997, 20099092, 20099095 e 20099097, si considerano come «frutta tropicale» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.
8. Ai sensi delle sottovoci 20019092, 20060035, 20060091, 20079993, 20081912, 20081992, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794 e 20089797, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.
9. Le alghe preparate o conservate mediante processi non previsti al capitolo 12, quali la cottura, la tostatura, l'aggiunta di condimenti o l'aggiunta di zucchero, sono comprese nel capitolo 20 come preparazioni di altre parti di piante. Le alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, devono essere classificate alla voce 1212.
Il codice HTS 2007.10.00 è l’unica linea della tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti nella sottovoce SA 2007.10 (confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta).
Il dazio generale è pari al 12%; le quantità si dichiarano in kg.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE va dal 15% al 24%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 58,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dal 14% al 20%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 6,5%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 21,3% al 34%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 10%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati Uniti hanno importato merci della sottovoce 2007.10 per 36,1 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è il Cile, mentre l’Italia si colloca al 6º posto con 2,6 Mln USD.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice HTS 2007.10.00?
Il dazio generale nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti è pari al 12%; l’unità supplementare è kg. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Esiste un’aliquota ridotta per 2007.10.00 negli accordi commerciali degli Stati Uniti?
Sì. La colonna Special riporta «Free (A+,AU, BH, CL, CO,D,E, IL, JO, KR, MA, OM,P, PA, PE,S, SG)»: le lettere tra parentesi indicano gli accordi e i programmi che la concedono.
Da dove importano queste merci gli Stati Uniti?
Per l’intera sottovoce 2007.10, nel 2024 il primo fornitore è il Cile (7,8 Mln USD), davanti alla Thailandia.
Che posizione occupa l’Italia tra i fornitori?
Per la sottovoce 2007.10, nel 2024 l’Italia si colloca al 6º posto tra i fornitori degli Stati Uniti, con 2,6 Mln USD.