Voce · Capitolo 22
2202: Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta, di frutta a guscio o di ortaggi e legumi della voce 2009
La voce 2202 si divide in 3 sottovoci a sei cifre e appartiene al capitolo 22 (bevande, liquidi alcolici ed aceti).
Confronto dei dazi
Sottovoci 3
- 2202.10Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzantiBibite e acque zuccherate o aromatizzate
- 2202.91Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate: altre, birra analcolica
- 2202.99Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate: altre, altreAltre bevande analcoliche
UE: importazioni mensili
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 9 Mln USD9 Mln USD+74 Mln USD+357 Mln USD+> 1 Mld USD
Esportazioni: 195
- Austria: 3 Mld USD
- Germania: 3 Mld USD
- Paesi Bassi: 3 Mld USD
- Thailandia: 2 Mld USD
- Stati Uniti: 2 Mld USD
- Svizzera: 1 Mld USD
- Messico: 1 Mld USD
- Francia: 1 Mld USD
- Belgio: 934 Mln USD
- Italia: 879 Mln USD
- Polonia: 850 Mln USD
- Corea del Sud: 795 Mln USD
- Spagna: 703 Mln USD
- Regno Unito: 686 Mln USD
- Danimarca: 599 Mln USD
- Canada: 562 Mln USD
- Irlanda: 508 Mln USD
- Cina: 494 Mln USD
- Ungheria: 449 Mln USD
- Serbia: 357 Mln USD
- Giappone: 353 Mln USD
- Cechia: 351 Mln USD
- Arabia Saudita: 341 Mln USD
- Malaysia: 341 Mln USD
- Turchia: 309 Mln USD
- Sudafrica: 260 Mln USD
- Romania: 246 Mln USD
- Taiwan: 238 Mln USD
- Svezia: 222 Mln USD
- Guatemala: 204 Mln USD
- Vietnam: 203 Mln USD
- Russia: 202 Mln USD
- Kazakistan: 201 Mln USD
- Australia: 196 Mln USD
- Nuova Zelanda: 193 Mln USD
- Portogallo: 181 Mln USD
- El Salvador: 163 Mln USD
- Indonesia: 155 Mln USD
- Zambia: 140 Mln USD
- Filippine: 126 Mln USD
- Croazia: 115 Mln USD
- Slovacchia: 103 Mln USD
- Slovenia: 102 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 89 Mln USD
- Ucraina: 87 Mln USD
- India: 80 Mln USD
- Tanzania: 78 Mln USD
- Grecia: 78 Mln USD
- Georgia: 74 Mln USD
- Lituania: 72 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 68 Mln USD
- Singapore: 64 Mln USD
- Bulgaria: 63 Mln USD
- Costa Rica: 61 Mln USD
- Nepal: 61 Mln USD
- Egitto: 50 Mln USD
- Sri Lanka: 49 Mln USD
- Brasile: 46 Mln USD
- Finlandia: 46 Mln USD
- Argentina: 45 Mln USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 25 Mln USD25 Mln USD+142 Mln USD+323 Mln USD+> 1 Mld USD
Importazioni: 224
- Stati Uniti: 3 Mld USD
- Germania: 2 Mld USD
- Regno Unito: 2 Mld USD
- Francia: 1 Mld USD
- Paesi Bassi: 1 Mld USD
- Canada: 1 Mld USD
- Belgio: 1 Mld USD
- Vietnam: 654 Mln USD
- Cina: 642 Mln USD
- Polonia: 578 Mln USD
- Spagna: 533 Mln USD
- Svezia: 498 Mln USD
- Svizzera: 475 Mln USD
- Italia: 465 Mln USD
- Cambogia: 453 Mln USD
- Australia: 448 Mln USD
- Irlanda: 446 Mln USD
- Austria: 399 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 374 Mln USD
- Brasile: 357 Mln USD
- Cechia: 333 Mln USD
- Russia: 327 Mln USD
- Turchia: 323 Mln USD
- Singapore: 319 Mln USD
- India: 291 Mln USD
- Slovacchia: 280 Mln USD
- Filippine: 268 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 268 Mln USD
- Norvegia: 265 Mln USD
- Danimarca: 252 Mln USD
- Myanmar (Birmania): 247 Mln USD
- Romania: 246 Mln USD
- Finlandia: 245 Mln USD
- Portogallo: 238 Mln USD
- Ungheria: 232 Mln USD
- Grecia: 219 Mln USD
- Bulgaria: 217 Mln USD
- Kazakistan: 215 Mln USD
- Giappone: 206 Mln USD
- Congo - Kinshasa: 198 Mln USD
- Israele: 182 Mln USD
- Croazia: 179 Mln USD
- Lussemburgo: 175 Mln USD
- Serbia: 172 Mln USD
- Guatemala: 165 Mln USD
- Slovenia: 161 Mln USD
- Messico: 159 Mln USD
- Kuwait: 153 Mln USD
- Sudafrica: 151 Mln USD
- Cile: 148 Mln USD
- Lituania: 147 Mln USD
- Nuova Zelanda: 147 Mln USD
- Malaysia: 144 Mln USD
- Uzbekistan: 144 Mln USD
- Kirghizistan: 142 Mln USD
- Bosnia ed Erzegovina: 142 Mln USD
- Corea del Sud: 137 Mln USD
- Laos: 133 Mln USD
- Honduras: 127 Mln USD
- Giordania: 113 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mld USD | 9,8% | |
| 2 | 3 Mld USD | 9% | |
| 3 | 3 Mld USD | 8,4% | |
| 4 | 2 Mld USD | 6% | |
| 5 | 2 Mld USD | 5,4% | |
| 6 | 1 Mld USD | 4,8% | |
| 7 | 1 Mld USD | 4,1% | |
| 8 | 1 Mld USD | 3,3% | |
| 9 | 934 Mln USD | 3,1% | |
| 10 | 879 Mln USD | 2,9% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mld USD | 10,3% | |
| 2 | 2 Mld USD | 6,9% | |
| 3 | 2 Mld USD | 6,7% | |
| 4 | 1 Mld USD | 4,2% | |
| 5 | 1 Mld USD | 4,2% | |
| 6 | 1 Mld USD | 3,6% | |
| 7 | 1 Mld USD | 3,4% | |
| 8 | 654 Mln USD | 2,2% | |
| 9 | 642 Mln USD | 2,1% | |
| 10 | 578 Mln USD | 1,9% |
La voce 2202 si articola in 8 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi è pari al 9,6%. 3 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale turca suddivide la voce 2202 in 11 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) va dal 5,4% al 9,6% (media dell’8,6%).
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, la voce 2202 comprende 11 linee tariffarie e il dazio generale va dal 17% al 17,5%. 8 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La voce 2202 si articola in 22 linee nella tariffa doganale del Regno Unito; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% all’8%. 2 di esse sono esenti da dazio. 6 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale del Canada suddivide la voce 2202 in 15 linee tariffarie; il dazio NPF (nazione più favorita) va dallo 0% all’11% (media del 9,9%). Una di esse è esente da dazio. 2 linee prevedono un dazio specifico o composto.
Nella tariffa doganale del Messico (TIGIE), la voce 2202 comprende 8 linee tariffarie e il dazio all’importazione (IGI) va dal 10% al 20%. 2 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La voce 2202 si articola in 3 linee nella tariffa doganale del Brasile (NCM/TEC); l’aliquota TEC è pari al 18%.
La tariffa doganale dell’Argentina (NCM-SIM) suddivide la voce 2202 in 18 linee tariffarie; il dazio extrazona (AEC) è pari al 20%.
Nella tariffa doganale del Perù, la voce 2202 comprende 3 linee tariffarie e il dazio ad valorem è pari al 6%.
La voce 2202 si articola in 10 linee nella tariffa doganale della Nuova Zelanda; il dazio normale (Normal Tariff) è pari al 5%.
La tariffa doganale del Giappone suddivide la voce 2202 in 6 linee tariffarie; l’aliquota applicata va dal 9,6% al 13,4% (media dell’11,5%).
Nella tariffa doganale d’importazione di Taiwan, la voce 2202 comprende 26 linee tariffarie e l’aliquota della colonna 1 va dal 10% al 20%.
La voce 2202 si articola in 21 linee nella tariffa doganale comune del CCG; il dazio doganale è pari al 5%.
Nella tariffa doganale svizzera (Tares), tutte le 17 linee della voce 2202 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
Nella tariffa doganale della Norvegia, la voce 2202 comprende 6 linee tariffarie e il dazio ordinario è pari a zero. 3 di esse sono esenti da dazio. 3 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La voce 2202 si articola in 11 linee nella tariffa doganale della Macedonia del Nord; il dazio NPF va dal 5% al 50%.
La tariffa esterna comune dell’ECOWAS (Nigeria) suddivide la voce 2202 in 4 linee tariffarie; il dazio all’importazione è pari al 20%.
Nel 2024 le esportazioni mondiali delle merci della voce 2202 sono state pari a 30 Mld USD (+2,3% su base annua).
In testa alle esportazioni si trova l’Austria (3 Mld USD), davanti alla Germania.
Il maggiore acquirente sono gli Stati Uniti, con importazioni per 3 Mld USD.
Con 879 Mln USD, l’Italia occupa il 10º posto su 195 esportatori.
L’Italia ha importato per 465 Mln USD.
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);
b) l'acqua di mare (voce 2501);
c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2853);
d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);
f) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).
2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.
3. Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.
Note complementari
1. La sottovoce 22021000 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.
2. Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 22060010, secondo il caso, si intende per:
a) titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
b) titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
c) titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;
d) titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;
e) % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.
3. Per l'applicazione della sottovoce 22043010, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.
4. Per l'applicazione delle sottovoci 220421, 220422 e 220429:
A. Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.
La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.
B.
a) Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 22042111 a 22042198 , 22042222 a 22042298 e da 22042922 a 22042998 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4:
1. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;
2. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
3. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
4. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.
I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 22042198 , 22042298 e 22042998;
b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 22042123 e 22042233.
5. Le sottovoci da 22042111 a 22042198, 22042222 a 22042298 e da 22042922 a 22042998 comprendono in particolare:
a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e
ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;
b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e
avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;
c) il vino liquoroso, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e
ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:
mediante concentrazione a freddo, o
mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:
di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o
di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (GU L 149 dell'7.6.2019, pag. 1) e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o
di una miscela di tali prodotti.
Tuttavia taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934 possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
6. Per l'applicazione delle sottovoci 220410, 220421, 220422 e 220429:
a) si considerano come «vini a denominazione di origine protetta (DOP)» e «vini a indicazione geografica protetta (IGP)» i vini conformi alle disposizioni di cui ai articoli da 93 a 108 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671), nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale Regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;
b) si considerano come «vini varietali» i vini conformi alle disposizioni di cui all'articolo 120 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale Regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;
c) si considerano come "vini prodotti nell'Unione europea" i vini conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
7. Ai fini delle sottovoci 22043092 e 22043096, per «mosto di uve concentrato» si intende il mosto di uve la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo prescritto nella «Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti» dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, riportato nella Gazzetta ufficiale, serie «C», è uguale o superiore a 50,9 %.
8. Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.
9. Per l'applicazione della sottovoce 22060010, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
10. Per l'applicazione delle sottovoci 22060031 e 22060039, si considerano come spumanti:
le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,
le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar misurata a 20 °C.
11. Per l'applicazione delle sottovoci 22090011 e 22090019, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.
12. La sottovoce 220720 comprende miscele di alcole etilico utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per autoveicoli con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 50 % vol e denaturate con una o più delle seguenti sostanze:
a) benzina per autoveicoli (conforme alla norma EN 228);
b) ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE);
c) osside di terz-butile e metile (MTBE);
d) 2-metilpropan-2-olo (alcol terz-butilico, terziar-butil alcol, TBA);
e) 2-metilpropan-1-olo (2-metil-1-propanolo, isobutanolo);
f) propan-2-olo (alcol isopropilico, 2-propanolo, isopropanolo).
I denaturanti di cui alle lettere e) e f) del primo comma devono essere utilizzati in combinazione con almeno uno dei denaturanti elencati alle lettere da a) a d) del primo comma.
13. Ai sensi delle sottovoci 22029911 e 22029915, il contenuto proteico è determinato moltiplicando il contenuto di azoto totale, calcolato utilizzando il metodo di cui all'allegato III, parte C, punti da 2 a 8 del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, per il fattore 6,25.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con…»?
Queste merci rientrano nella voce 2202 del Sistema armonizzato (capitolo 22), nella sezione IV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «acque, comprese le acque minerali e le acque…» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2202 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 9,6%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «acque, comprese le acque minerali e le acque…» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2202 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 5,4% al 9,6% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «acque, comprese le acque minerali e le acque…»?
L’Austria, con 3 Mld USD nel 2024 (il 9,8% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 879 Mln USD (il 2,9% del totale mondiale) e si colloca al 10º posto su 195 paesi esportatori.