Tariffa doganale dell’Argentina (NCM-SIM) · codice NCM-SIM · HS 2920.90
2920.90.39.140: Esteri di altri acidi inorganici, altri: Dinitrodiglicol: hexanitrato de manitol
Esteri di altri acidi inorganici, altri
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale dell’Argentina (NCM-SIM), in vigore dal 24 ottobre 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2920 ESTERES DE LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS DE LOS NO METALES (EXCEPTO LOS ESTERES DE HALOGENUROS DE HIDRÓGENO) Y SUS SALES; SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS.
- 2920.90 Los demás
- 2920.90.3 Nitratos
- 2920.90.39 Los demás
- 2920.90.39.1 Dinitrodiglicol (DEGN, dinitrato de dietilenoglicol); Dinitrato de etilenoglicol; Nitroglicol (GDN, dinitrato de glicol etilenico); Hexanitrato de manitol; Hexanitrato de dipentaeritritol; Nitroeritrina; Tetranitrato de diglicerina
- 2920.90.39.140 Hexanitrato de manitol
Quanto si paga
Importazione: Argentina
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2920.90 Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli: altri
Linee tariffarie (Argentina): 2920.90
- 2920.90.22.000ESTERES DE LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS DE LOS NO METALES: los demás, sulfitos, propargite
- 2920.90.29.000ESTERES DE LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS DE LOS NO METALES: los demás, sulfitos, los demás
- 2920.90.31.000ESTERES DE LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS DE LOS NO METALES: los demás, nitratos, de propatilo
- 2920.90.32.000ESTERES DE LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS DE LOS NO METALES: los demás, nitratos, nitroglicerina
- 2920.90.33.000Tetranitrato de pentaeritritol (PETN, nitropenta, pentrita)
- 2920.90.39.110Dinitrodiglicol (DEGN, dinitrato de dietilenoglicol)
- 2920.90.39.120Dinitrodiglicol: dinitrato de etilenoglicol
- 2920.90.39.130Nitroglicol (GDN, dinitrato de glicol etileno)
- 2920.90.39.140Dinitrodiglicol: hexanitrato de manitol
- 2920.90.39.150Dinitrodiglicol: hexanitrato de dipentaeritritol
- 2920.90.39.160Dinitrodiglicol: nitroeritrita
- 2920.90.39.170Dinitrodiglicol: tetranitrato de diglicerina
- 2920.90.39.900ESTERES DE LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS DE LOS NO METALES: los demás, nitratos, los demás
- 2920.90.41.000De alquilo de C6 a C22
- 2920.90.42.000De monoalquildietilenglicol o de monoalquiltrietilenglicol
- 2920.90.49.110Destinado a medicina veterinaria (R.G. 2146/06 AFIP)
- 2920.90.49.190ESTERES DE LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS DE LOS NO METALES: los demás, sulfatos, los demás, disulfato de dietilestilbestrol, los demás
- 2920.90.49.900ESTERES DE LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS DE LOS NO METALES: los demás, sulfatos, los demás
- 2920.90.51.000ESTERES DE LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS DE LOS NO METALES: los demás, silicatos, de etilo
- 2920.90.59.000ESTERES DE LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS DE LOS NO METALES: los demás, silicatos, los demás
- 2920.90.90.110Destinado a medicina veterinaria (R.G. 2146/06 AFIP)
- 2920.90.90.190Difosfato de dietilestilbestrol y de hexestrol: los demás
- 2920.90.90.200Los demás, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios
- 2920.90.90.900ESTERES DE LOS DEMÁS ÁCIDOS INORGÁNICOS DE LOS NO METALES: los demás
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N352634 U.S. CBP
The tariff classification of Hexaphenoxycyclotriphosphazene (CAS No. 1184-10-7) from China
- N352071 U.S. CBP
The tariff classification of Ethyl Methyl Carbonate (CAS No.623-53-0), Ethylene Sulfate (CAS No. 1072-53-3), and Prop-1-ene-1,3-sultone (CAS No. 21806-61-1) from China
- N351703 U.S. CBP
The tariff classification of Dimethyl Carbonate (DMC) (CAS No. 616-38-6) from Saudi Arabia
- N343766 U.S. CBP
The tariff classification of Fluoroethylene Carbonate (FEC) and Vinylene Carbonate from South Korea
6 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
c) i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;
d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);
e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera o di un emetico, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;
c) il metano e il propano (voce 2711);
d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
e) i prodotti immunologici della voce 3002;
g) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);
h) gli enzimi (voce 3507);
ij) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);
k) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;
l) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
4. Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.
Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».
Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per "funzioni ossigenate" (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno compresi in tali voci) si intendono unicamente le funzioni ossigenate indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.
5.
A) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;
B) gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;
C) con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:
1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;
2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo;
3) i composti di coordinazione, diversi dai prodotti classificabili alla sezione XI o alla voce 2941, sono da classificare nella voce del capitolo 29 posta per ultima nell'ordine di numerazione fra quelle corrispondenti ai frammenti derivati dalla scissione di tutti i legami metallici, esclusi quelli del metallo-carbonio.
D) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905);
E) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.
6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi metallici o non metallici, quali zolfo, arsenico, piombo, direttamente legati al carbonio.
Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.
Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.
8. Per l'applicazione della voce 2937:
a) la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);
b) l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.
Il codice NCM-SIM 2920.90.39.140 è una linea della tariffa doganale dell’Argentina (NCM-SIM) che rientra nella sottovoce SA 2920.90 (esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli: altri).
Il dazio extrazona (AEC) è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in KILOGRAMO.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 6,5%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 6,5%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 3,7% al 6,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dallo 0% al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 10%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 10,8%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone va dallo 0% al 3,9%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 2,5% al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 3% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
L’Argentina ha importato merci della sottovoce 2920.90 per 5 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NCM-SIM 2920.90.39.140?
Il dazio extrazona (AEC) nella tariffa doganale dell’Argentina (NCM-SIM) è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è KILOGRAMO. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.
Da dove importa queste merci l’Argentina?
Per l’intera sottovoce 2920.90, nel 2024 il primo fornitore è la Cina (2 Mln USD), davanti alla Germania.