Tariffa doganale comune del CCG · codice SA · HS 1207.10
1207.10.00.00.02: Palm nuts & kernels, whether or not broken. - Palm Kernels
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale comune del CCG, in vigore dal 1 gennaio 2025 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: CCG
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
1207.10 Noci e mandorle di palmisti
Linee tariffarie (CCG): 1207.10
Note legali
Note
1. Ai sensi della voce 1207 sono considerati «semi oleosi» in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senape, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o 0802 e le olive (capitoli 7 o 20).
2. La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306.
3. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie Vicia faba) o di lupini sono considerati come «semi da sementa» della voce 1209.
Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire da sementa:
a) i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);
b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;
c) i cereali (capitolo 10);
4. La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.
Ne sono invece esclusi:
a) i prodotti farmaceutici del capitolo 30;
b) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;
c) gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808.
5. Per l'applicazione della voce 1212, il termine «alghe» non comprende:
Il codice SA 1207.10.00.00.02 è una linea della tariffa doganale comune del CCG che rientra nella sottovoce SA 1207.10 (noci e mandorle di palmisti).
Il dazio doganale è pari al 5%; le quantità si dichiarano in Kilograms.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari a zero, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 4%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 7,2%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 7,2%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
I paesi del CCG hanno importato merci della sottovoce 1207.10 per 58K USD nel 2024.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice SA 1207.10.00.00.02?
Il dazio doganale nella tariffa doganale comune del CCG è pari al 5%; l’unità supplementare è Kilograms. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.