Tariffa doganale comune del CCG · codice SA · HS 2001.90
2001.90.14.00.04: Ortaggi sott'aceto, altri: Assorted pickles, prepared or preserved by vinegar or acetic acid. - Different pickles Preserved with acetic acid.
Ortaggi sott'aceto, altri
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale comune del CCG, in vigore dal 1 gennaio 2025 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: CCG
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2001.90 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili: altri
Linee tariffarie (CCG): 2001.90
- 2001.90.11.00.00Mushrooms & truffles, prepared or preserved by vinegar or acetic acid.
- 2001.90.12.00.00Olives & capers, prepared or preserved by vinegar or acetic acid.
- 2001.90.13.00.00Green peppers, prepared or preserved by vinegar or acetic acid.
- 2001.90.14.00.01Assorted pickles, prepared or preserved by vinegar or acetic acid. - Different pickles prepared with vinegar
- 2001.90.14.00.02Assorted pickles, prepared or preserved by vinegar or acetic acid. - Different pickles Prepared with acetic acid.
- 2001.90.14.00.03Assorted pickles, prepared or preserved by vinegar or acetic acid. - Different pickles Preserved with vinegar
- 2001.90.14.00.04Assorted pickles, prepared or preserved by vinegar or acetic acid. - Different pickles Preserved with acetic acid.
- 2001.90.15.00.00Tomatoes, prepared or preserved by vinegar or acetic acid.
- 2001.90.19.00.00Vegetables & other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid (excluding cucumbers & gherkins).
- 2001.90.20.00.00Fruit & nuts, prepared or preserved by vinegar or acetic acid.
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- H312071 U.S. CBP
Tariff classification of sushi ginger
- N296327 U.S. CBP
The tariff classification of sushi ginger from China
- N295856 U.S. CBP
The tariff classification of snack foods from Italy
- N280196 U.S. CBP
The tariff classification of jalapeños slices from India
- 600015830 HMRC
Mixed fruit and vegetable pickle mango pieces, lemon, green chilli, carrot and spices packaged into a 300g glass jar
- 600015831 HMRC
Mango pickle mango pieces and spices packaged into 300g glass jar
- 600015832 HMRC
green chilli pickle pieces of chilli, lemon juice and spices Packaging: 300g glass jar
- 600015833 HMRC
Mango chutney pieces of mango, sugar and spices Packaging: 340g glass jar
30 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli ortaggi, i legumi e la frutta anche quella a guscio, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;
b) i grassi e gli oli vegetali (capitolo 15);
c) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
d) i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e gli altri prodotti della voce 1905;
e) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.
2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).
3. Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).
4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.
5. Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti.
6. Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.
Note complementari
1. Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 20019050 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.
2.
a) Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio ("tenore di zuccheri"), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione — e moltiplicato per uno dei seguenti fattori:
0,93 per i prodotti delle sottovoci da 200820 a 200880, 200893, 200897 e 200899,
0,95 per i prodotti delle altre voci.
Tuttavia, il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei seguenti prodotti classificati in questo capitolo:
prodotti a base di alghe marine e altre alghe preparate o conservate mediante processi non contemplati al capitolo 12,
prodotti a base di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina della voce 0714,
prodotti a base di foglie di vite,
corrisponde all'indicazione numerica che risulta da un calcolo effettuato in base a misurazioni ottenute con l'applicazione del metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»), con la seguente formula:
S + (G + F) × 0,95
dove:
«S» è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;
«F» è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;
«G» è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC.
b) L'espressione "valore Brix" utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014.
3. I prodotti delle sottovoci da 200820 a 200880, 200893, 200897 e 200899 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sottoindicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:
Ananassi e uve: 13 %,
altra frutta, compresi i miscugli di frutta o altre parti commestibili di piante: 9 %.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 20083011 a 20083039, da 20084011 a 20084039, da 20085011 a 20085059, da 20086011 a 20086039, da 20087011 a 20087059, da 20088011 a 20088039, da 20089311 a 20089329, 20089712 a 20089738 e da 20089911 a 20089940 si intende per:
«titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,
«% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.
5. I seguenti criteri si applicano ai prodotti nello stato in cui vengono presentati.
a) il tenore di zucchero addizionato dei prodotti della voce 2009 corrisponde al «tenore di zucchero» diminuito delle cifre sottoindicate, secondo le specie dei succhi:
succo di limone o di pomodoro: 3,
succo di uva: 15,
succo di altra frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.
b) I succhi di frutta addizionati di zucchero, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succo di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta della voce 2009.
Il disposto della lettera b), non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati. Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non sono esclusi dalla voce 2009.
6. Ai fini delle sottovoci 20096951 e 20096971 per "succo di uva concentrato (compreso il mosto di uva)", si intende il succo di uva (compreso il mosto) per cui l'indicazione numerica indicata dal refrattometro - utilizzato secondo il metodo prescritto nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 - ad una temperatura di 20 °C non sia inferiore a 50,9 %.
7. Ai sensi delle sottovoci 20019092, 20060035, 20060091, 20071091, 20079993, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794, 20089797, 20089924, 20089931, 20089936, 20089938, 20089948, 20089963, 20098934, 20098936, 20098973, 20098985, 20098988, 20098997, 20099092, 20099095 e 20099097, si considerano come «frutta tropicale» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.
8. Ai sensi delle sottovoci 20019092, 20060035, 20060091, 20079993, 20081912, 20081992, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794 e 20089797, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.
9. Le alghe preparate o conservate mediante processi non previsti al capitolo 12, quali la cottura, la tostatura, l'aggiunta di condimenti o l'aggiunta di zucchero, sono comprese nel capitolo 20 come preparazioni di altre parti di piante. Le alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, devono essere classificate alla voce 1212.
Il codice SA 2001.90.14.00.04 è una linea della tariffa doganale comune del CCG che rientra nella sottovoce SA 2001.90 (ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili: altri).
Il dazio doganale è pari al 5%; le quantità si dichiarano in Kilograms.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE va dallo 0% al 16%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dal 5,1% al 39%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 3,6% al 14%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dallo 0% al 16%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% all’8%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 6% al 16,8%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 20% al 25,5%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dal 20% al 50% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
I paesi del CCG hanno importato merci della sottovoce 2001.90 per 99 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è l’Egitto.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice SA 2001.90.14.00.04?
Il dazio doganale nella tariffa doganale comune del CCG è pari al 5%; l’unità supplementare è Kilograms. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.
Da dove importano queste merci i paesi del CCG?
Per l’intera sottovoce 2001.90, nel 2024 il primo fornitore è l’Egitto (21 Mln USD), davanti all’India.