Tariffa doganale della Nuova Zelanda · codice tariffario · HS 2208.20
2208.20.08.19: OTHER BRANDY IN CONTAINERS OF A CAPACITYOF 180 LITRES OR MORE
Grappa e brandy
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale della Nuova Zelanda, in vigore dal 24 ottobre 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
Quanto si paga
Importazione: Nuova Zelanda
Solo il dazio doganale: l’IVA all’importazione, le altre imposte e i dazi di difesa commerciale di questo paese non sono inclusi qui, e il calcolatore funziona solo con le tariffe di UE, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2208.20 Acquaviti di vino o di vinacce
Linee tariffarie (Nuova Zelanda): 2208.20
- 2208.20.02.01BRANDY WITH CV < $22.00 LAL FOR FURTHER MANUFACTURE IN BOTTLES < 180 LITRES
- 2208.20.02.09BRANDY WITH CV < $22.00 LAL FOR FURTHER MANUFACTURE IN OTHER CONTS < 180 LITRES
- 2208.20.02.19BRANDY WITH CV < $22.00 LAL FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINER 180 LITRES PLUS
- 2208.20.04.01OTHER BRANDY WITH CV < $22.00 LAL IN BOTTLES < 180 LITRES
- 2208.20.04.09OTHER BRANDY WITH CV < $22.00 LAL IN OTHER CONTAINERS < 180 LITRES
- 2208.20.04.19OTHER BRANDY WITH CV < $22.00 LAL IN CONTAINERS HOLDING 180 LITRES OR MORE
- 2208.20.06.01OTHER BRANDY FOR FURTHER MANUFACTURE IN BOTTLES < 180 LITRES
- 2208.20.06.09OTHER BRANDY FOR FURTHER MANUFACTURE IN OTHER CONTAINERS < 180 LITRES
- 2208.20.06.19OTHER BRANDY FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINERS HOLDING 180 LITRES OR MORE
- 2208.20.08.01OTHER BRANDY IN BOTTLES OF A CAPACITY OFLESS THAN 180 LITRES
- 2208.20.08.09OTHER BRANDY IN OTHER CONTAINERS OF A CAPACITY OF LESS THAN 180 LITRES
- 2208.20.08.19OTHER BRANDY IN CONTAINERS OF A CAPACITYOF 180 LITRES OR MORE
- 2208.20.11.01OTHER GRAPE SPIRITS FOR MANUFACTURE UNDER 180 LITRES IN BOTTLES
- 2208.20.11.09OTHER GRAPE SPIRITS FOR MANUFACTURE UNDER 180 LITRES NOT BOTTLED
- 2208.20.11.19OTHER GRAPE SPIRITS FOR MANUFACTURE IN OTHER CONTAINERS
- 2208.20.19.01OTHER GRAPE SPIRITS OTHER UNDER 180 LITRES IN BOTTLES
- 2208.20.19.09OTHER GRAPE SPIRITS OTHER UNDER 180 LITRES NOT BOTTLED
- 2208.20.19.19OTHER GRAPE SPIRITS OTHER IN OTHER CONTAINERS
- 2208.20.21.01GRAPE SPIRITS NOT OIML FOR MANUFACTURE UNDER 57% UNDER 180 LITRES
- 2208.20.21.09GRAPE SPIRITS NOT OIML FOR MANUFACTURE UNDER 57% OVER 180 LITRES
- 2208.20.21.11GRAPE SPIRITS NOT OIML FOR MANUFACTURE OVER 57% UNDER 180 LITRES
- 2208.20.21.19GRAPE SPIRITS NOT OIML FOR MANUFACTURE OVER 57% OVER 180 LITRES
- 2208.20.29.01GRAPE SPIRITS NOT OIML UNDSER 57% UNDER 180 LITRES
- 2208.20.29.09GRAPE SPIRITS NOT OIML OTHER UNDER 57% OVER 180 LITRES
- 2208.20.29.11GRAPE SPIRITS NOT OIML OTHER OVER 57% UNDER 180 LITRES
- 2208.20.29.19GRAPE SPIRITS NOT OIML OTHER OVER 57% OVER 180 LITRES
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);
b) l'acqua di mare (voce 2501);
c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2853);
d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);
f) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).
2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.
3. Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.
Il codice tariffario 2208.20.08.19 è una linea della tariffa doganale della Nuova Zelanda che rientra nella sottovoce SA 2208.20 (acquaviti di vino o di vinacce).
Il dazio normale (Normal Tariff) è un dazio specifico o composto: $71.034/LPA.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari a zero, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 18%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 50%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
La Nuova Zelanda ha importato merci della sottovoce 2208.20 per 8 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è la Francia.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice tariffario 2208.20.08.19?
Il dazio normale (Normal Tariff) nella tariffa doganale della Nuova Zelanda è $71.034/LPA; l’unità supplementare è LPA. Questa pagina riporta l’aliquota così come la pubblica la fonte nazionale e, quando la fonte le pubblica, le aliquote preferenziali: scegli il paese d’origine per vederle. I dazi di difesa commerciale e l’IVA non sono compresi.
Da dove importa queste merci la Nuova Zelanda?
Per l’intera sottovoce 2208.20, nel 2024 il primo fornitore è la Francia (6 Mln USD), davanti a Singapore.