Tariffa doganale del Regno Unito · codice merce · HS 2202.99
2202 99 19 99: Altre bevande analcoliche: Not containing products of headings 0401 to 0404: other
Altre bevande analcoliche
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale del Regno Unito · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2202 Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit, nut or vegetable juices of heading 2009
- Other
- 2202 99 00 00 Other
- Not containing products of headings 0401 to 0404 or fat obtained from products of headings 0401 to 0404
- 2202 99 19 00 Other
- Other
- 2202 99 19 99 Other
Quanto si paga
Importazione: Regno Unito
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 1
- Dazio addizionaleDazi supplementari 35%
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- 2022 No. 376
- Documenti
- 9008
Requisiti all’importazione 2
- Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- S.I. 2022/395
- Documenti
- 9009
- 9010
- 9017
- Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Cipro, Cechia, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia
- Atto giuridico
- S.I. 2019/693
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 8% |
| DCTS Comprehensive | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 38Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| Unione europea (incluso il codice "EU") | Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia e altri 23Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria | Esente |
| DCTS Enhanced | Algeria, Bolivia, Capo Verde, Congo-Brazzaville e altri 13Algeria, Bolivia, Capo Verde, Congo-Brazzaville, Filippine, Isole Cook, Kirghizistan, Micronesia, Mongolia, Nigeria, Niue, Pakistan, Siria, Sri Lanka, Tagikistan, Uzbekistan, Vanuatu | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Anguilla, Bermuda, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Cayman e altri 7Anguilla, Bermuda, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Pitcairn, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Montserrat, Sant’Elena, Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | Esente |
| America centrale | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| CPTPP | Brunei, Cile, Malaysia | Esente |
| accordo Regno Unito–Albania | Albania | Esente |
| accordo Regno Unito–Australia | Australia | Esente |
| accordo Regno Unito–Canada | Canada | Esente |
| accordo Regno Unito–Svizzera | Svizzera | Esente |
| accordo Regno Unito–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo Regno Unito–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo Regno Unito–Colombia | Colombia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ceuta e Melilla | Ceuta e Melilla | Esente |
| accordo Regno Unito–Ecuador | Ecuador | Esente |
| accordo Regno Unito–Egitto | Egitto | Esente |
| accordo Regno Unito–Figi | Figi | Esente |
| accordo Regno Unito–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ghana | Ghana | Esente |
| accordo Regno Unito–Israele | Israele | Esente |
| accordo Regno Unito–India | India | Esente |
| accordo Regno Unito–Islanda | Islanda | Esente |
| accordo Regno Unito–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo Regno Unito–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo Regno Unito–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo Regno Unito–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo Regno Unito–Libano | Libano | Esente |
| accordo Regno Unito–Liechtenstein | Liechtenstein | Esente |
| accordo Regno Unito–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo Regno Unito–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo Regno Unito–Macedonia del Nord | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo Regno Unito–Messico | Messico | Esente |
| accordo Regno Unito–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Esente |
| accordo Regno Unito–Perù | Perù | Esente |
| accordo Regno Unito–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo Regno Unito–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo Regno Unito–Serbia | Serbia | Esente |
| accordo Regno Unito–Isole Salomone | Isole Salomone | Esente |
| accordo Regno Unito–Singapore | Singapore | Esente |
| accordo Regno Unito–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo Regno Unito–Tunisia | Tunisia | Esente |
| accordo Regno Unito–Turchia | Turchia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ucraina | Ucraina | Esente |
| accordo Regno Unito–Vietnam | Vietnam | Esente |
| accordo Regno Unito–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo Regno Unito–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo Regno Unito–Sudafrica | Sudafrica | Esente |
| DCTS Standard | Indonesia | 4,5% |
Note a piè di pagina
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of:
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
Regno Unito: importazioni mensili · HS 2202.99
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 266,4 Mln £ | 25,9% | +7,6% | |
| 211,3 Mln £ | 20,6% | +16,4% | |
| 101 Mln £ | 9,8% | +26,7% | |
| 71,9 Mln £ | 7% | +26,6% | |
| 71,7 Mln £ | 7% | +17,1% | |
| 66,8 Mln £ | 6,5% | +10,6% | |
| 45,1 Mln £ | 4,4% | +25,3% | |
| 29,3 Mln £ | 2,8% | -3% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2202.99 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate: altre, altre
Linee tariffarie (Regno Unito): 2202.99
- 2202 99 11 11Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202 99 11 19Containing sugar (sucrose or invert sugar): other
- 2202 99 11 91Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202 99 11 99Soya-based beverages with a protein content of 2.8% or more: other
- 2202 99 15 11Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202 99 15 19Containing sugar (sucrose or invert sugar): other
- 2202 99 15 91Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202 99 15 99Soya-based beverages with a protein content of less than: other
- 2202 99 19 11Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202 99 19 19Containing sugar (sucrose or invert sugar): other
- 2202 99 19 91Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202 99 19 95De-alcoholised wine with an alcoholic strength by volume not exceeding 0.5% vol.
- 2202 99 19 99Not containing products of headings 0401 to 0404: other
- 2202 99 91 10Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202 99 91 90Other, containing by weight of fat obtained from: less than 0.2%, other
- 2202 99 95 10Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202 99 95 900.2% or more but less than 2%: other
- 2202 99 99 10Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202 99 99 90Other, containing by weight of fat obtained from: 2% or more, other
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- 600015058 HMRC
A ready-to-drink aloe vera drink with no added sugar. Ingredients include water, aloe vera juice, aloe vera gel, calcium lactate, flavouring, citric acid, sodium citrate and sucralose. Packaged in a 500ml plastic bottle.
- 600015059 HMRC
A ready-to-drinks apple cider vinegar beverage with no added sugar. Ingredients include water, apple cider vinegar, apple juice, vitamins and flavouring. Packaged in 500ml retail plastic bottles.
- 600015060 HMRC
A ready-to-drink kombucha lemon and ginger beverage with no added sugar. Ingredients include water, ginger juice, apple cider vinegar, acidity regulators, flavourings, black tea extract, sweeteners and lactobacillus. Packaged in 500ml retail plastic bottles.
- 600015061 HMRC
A ready-to-drink kombucha mango and lime beverage with no added sugar. Ingredients include water, kombucha, apple cider vinegar, lime juice, acidity regulators, flavourings, black tea extract, sweeteners and lactobacillus. Packaged in 500ml retail plastic bottles.
- 600015062 HMRC
A ready-to-drink kombucha pineapple and peach beverage with no added sugar. Ingredients include water, kombucha, apple cider vinegar, pineapple juice, acidity regulators, flavourings, black tea extract, sweeteners and lactobacillus. Packaged in 500ml retail plastic bottles.
- 600014813 HMRC
A ready-to-drink oral liquid food supplement designed for adults who wish to support the normal appearance of their skin and maintain general well-being as part of a balanced diet and healthy lifestyle. Ingredients include fish collagen peptide, swallow’s nest, silk peptide, propolis extract, coix…
- 600014184 HMRC
The product is a peach–mango food supplement containing omega-3 and omega-6 supplement oil. It is intended for direct consumption, with a recommended intake of one tablespoon daily (15 ml). The product is packaged in a 16 oz plastic bottle with an aptar snap-top cap and an induction seal.…
- 600011935 HMRC
It is a dietary liquid supplement designed to maintain skin, hair and nail health. It contains the following ingredients: Marine collagen hydrolysate (fish), fructose, citric acid, peach flavour, lemon flavour, sodium benzoate, potassium sorbate, hyaluronic acid, zinc sulphate, tocopherol acetate,…
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);
b) l'acqua di mare (voce 2501);
c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2853);
d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);
f) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).
2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.
3. Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.
Note complementari
1. La sottovoce 22021000 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.
2. Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 22060010, secondo il caso, si intende per:
a) titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
b) titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
c) titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;
d) titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;
e) % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.
3. Per l'applicazione della sottovoce 22043010, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.
4. Per l'applicazione delle sottovoci 220421, 220422 e 220429:
A. Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.
La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.
B.
a) Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 22042111 a 22042198 , 22042222 a 22042298 e da 22042922 a 22042998 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4:
1. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;
2. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
3. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
4. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.
I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 22042198 , 22042298 e 22042998;
b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 22042123 e 22042233.
5. Le sottovoci da 22042111 a 22042198, 22042222 a 22042298 e da 22042922 a 22042998 comprendono in particolare:
a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e
ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;
b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e
avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;
c) il vino liquoroso, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e
ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:
mediante concentrazione a freddo, o
mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:
di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o
di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (GU L 149 dell'7.6.2019, pag. 1) e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o
di una miscela di tali prodotti.
Tuttavia taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934 possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
6. Per l'applicazione delle sottovoci 220410, 220421, 220422 e 220429:
a) si considerano come «vini a denominazione di origine protetta (DOP)» e «vini a indicazione geografica protetta (IGP)» i vini conformi alle disposizioni di cui ai articoli da 93 a 108 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671), nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale Regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;
b) si considerano come «vini varietali» i vini conformi alle disposizioni di cui all'articolo 120 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale Regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;
c) si considerano come "vini prodotti nell'Unione europea" i vini conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
7. Ai fini delle sottovoci 22043092 e 22043096, per «mosto di uve concentrato» si intende il mosto di uve la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo prescritto nella «Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti» dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, riportato nella Gazzetta ufficiale, serie «C», è uguale o superiore a 50,9 %.
8. Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.
9. Per l'applicazione della sottovoce 22060010, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
10. Per l'applicazione delle sottovoci 22060031 e 22060039, si considerano come spumanti:
le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,
le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar misurata a 20 °C.
11. Per l'applicazione delle sottovoci 22090011 e 22090019, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.
12. La sottovoce 220720 comprende miscele di alcole etilico utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per autoveicoli con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 50 % vol e denaturate con una o più delle seguenti sostanze:
a) benzina per autoveicoli (conforme alla norma EN 228);
b) ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE);
c) osside di terz-butile e metile (MTBE);
d) 2-metilpropan-2-olo (alcol terz-butilico, terziar-butil alcol, TBA);
e) 2-metilpropan-1-olo (2-metil-1-propanolo, isobutanolo);
f) propan-2-olo (alcol isopropilico, 2-propanolo, isopropanolo).
I denaturanti di cui alle lettere e) e f) del primo comma devono essere utilizzati in combinazione con almeno uno dei denaturanti elencati alle lettere da a) a d) del primo comma.
13. Ai sensi delle sottovoci 22029911 e 22029915, il contenuto proteico è determinato moltiplicando il contenuto di azoto totale, calcolato utilizzando il metodo di cui all'allegato III, parte C, punti da 2 a 8 del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, per il fattore 6,25.
Storia del codice
In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 2202.90.
Nella tariffa doganale del Regno Unito, 2202 99 19 99 è una delle 19 linee della sottovoce 2202.99, acque, comprese le acque minerali e le acque gassate: altre, altre.
Il dazio per i paesi terzi è pari all’8%; le quantità si dichiarano in l.
Le merci originarie di 171 paesi possono entrare nel Regno Unito con un’aliquota preferenziale (ad esempio DCTS Comprehensive, Unione europea) anziché con il dazio per i paesi terzi dell’8%; per 170 di essi l’esenzione è totale.
Nel Regno Unito, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 35%.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 il Regno Unito ha importato merci della sottovoce 2202.99 per 1 Mld £ (+11% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1,26 £ al kg; i Paesi Bassi ne hanno fornito il 26%, davanti alla Germania.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 9,6%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dal 5,4% al 9,6%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 17% al 17,5%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dal 7,5% all’11%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dal 10% al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 18%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 9,6% al 13,4%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 10% al 20%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dal 5% al 50% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Il Regno Unito ha importato merci della sottovoce 2202.99 per 1,1 Mld USD nel 2024; il primo fornitore sono i Paesi Bassi, mentre l’Italia si colloca al 8º posto con 37 Mln USD.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice merce 2202 99 19 99?
Il dazio per i paesi terzi nella tariffa doganale del Regno Unito è pari all’8%; l’unità supplementare è l. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice merce 2202 99 19 99?
171 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 170 dei quali allo 0%, nell’ambito di DCTS Comprehensive, di Unione europea e di DCTS Enhanced, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice merce 2202 99 19 99?
Dazio addizionale del 35% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Da dove importa queste merci il Regno Unito?
Per l’intera sottovoce 2202.99, nel 2024 il primo fornitore sono i Paesi Bassi (298 Mln USD), davanti alla Germania.
Che posizione occupa l’Italia tra i fornitori?
Per la sottovoce 2202.99, nel 2024 l’Italia si colloca al 8º posto tra i fornitori del Regno Unito, con 37 Mln USD.