Tariffa doganale turca · codice GTİP · HS 2206.00
2206.00.51.00.00: Sidro e altre bevande fermentate: Elma şarabı ve armut şarabı
Sidro e altre bevande fermentate
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale turca, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2206 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları:
- Diğerleri:
- Köpüksüz olanlar:
- Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
- 2206.00.51.00.00 Elma şarabı ve armut şarabı
Quanto si paga
Importazione: Turchia
Per la Turchia sono indicati i dazi applicati della decisione sul regime d’importazione 2026, nella versione consolidata del Ministero del Commercio (modifiche fino ad agosto 2026). Si aggiungono il dazio aggiuntivo (İGV) e, per alcuni prodotti agricoli, l’onere finanziario aggiuntivo (EMY). Le note a piè di pagina possono ridurre l’aliquota per determinati paesi o periodi: vedere la pagina della linea.
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Requisiti all’importazione 2
- Divieto o restrizioneFermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları (dökme) · Tarım ve Orman Bakanlığı (Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı) · İTHAL EDİLEMEYECEK ÜRÜNLER
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 gennaio 2026
- Atto giuridico
- Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 2026/19 (RG 31.12.2025, 33124 (4. Mükerrer))
- Controllo all’importazioneFermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları (perakende satışa hazır hale getirilmiş) · Tarım ve Orman Bakanlığı (Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı) · İTHALATTA BİLDİRİME TABİ ÜRÜNLER
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 gennaio 2026
- Atto giuridico
- Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 2026/19 (RG 31.12.2025, 33124 (4. Mükerrer))
Imposta speciale sui consumi (ÖTV) in Turchia
Le merci comprese negli elenchi della legge sull’ÖTV (n. 4760) pagano una sola volta, all’importazione o alla prima vendita, l’imposta speciale sui consumi, oltre ai dazi doganali; essa rientra nella base imponibile IVA. Si applica l’aliquota o l’importo fissato con decisione presidenziale; la descrizione della riga dell’elenco indica le merci interessate.
Elenco (III): bevande alcoliche e analcoliche, prodotti del tabacco · 2206.00
Testo ufficiale: Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları
- Aliquota: 0% · KDV matrahını oluşturan unsurlar, ÖTV hariç (Kanun md. 11/3)
- Importo specifico minimo: 135,4355 TRY TL / litre
Legge n. 4760, elenchi consolidati (mevzuat.gov.tr) e decisioni presidenziali · 1 ottobre 2026 · ultima decisione n. 11822 (Resmî Gazete del 1 ottobre 2026)
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 70% |
| accordo Turchia–Bosnia ed Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina | Esente |
| accordo Turchia–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo Turchia–Singapore | Singapore | Esente |
| accordo Turchia–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo Turchia–Venezuela | Venezuela | 35% |
| accordi con UE e Regno Unito | Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia e altri 24Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria | 50% |
| TPS-OIC | Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Emirati Arabi Uniti e altri 8Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Kuwait, Malaysia, Marocco, Oman, Pakistan, Qatar | 70% |
| D-8 | Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan | 70% |
| accordo Turchia–Emirati Arabi Uniti | Emirati Arabi Uniti | 70% |
| accordo Turchia–Corea del Sud | Corea del Sud | 70% |
| accordo Turchia–Malaysia | Malaysia | 70% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
Linee tariffarie (Turchia): 2206.00
- 2206.00.10.00.00Fermente edilmiş diğer içecekler: meyva posalarından yapılanlar
- 2206.00.31.00.00Elma şarabı ve armut şarabı
- 2206.00.39.00.00Fermente edilmiş diğer içecekler: diğerleri, köpüklü olanlar, diğerleri
- 2206.00.51.00.00Elma şarabı ve armut şarabı
- 2206.00.59.00.00Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar: diğerleri
- 2206.00.81.00.00Elma şarabı ve armut şarabı
- 2206.00.89.00.00Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar: diğerleri
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N338984 U.S. CBP
The tariff classification of flavored malt alcohol beverages from the United States
- N333739 U.S. CBP
The tariff classification of Zardetto Spritz from Italy
- N324687 U.S. CBP
The tariff classification of “Sangria Don Simon” from Spain.
- N324671 U.S. CBP
The tariff classification of Bizzarro Bitter Aperitivo with Bengal Tonic from Australia
- 600015914 HMRC
The product is an alcoholic sake made from water, alcohol, fermented seasoning, hydrolysed protein, salt, syrup, white wine-type fermented seasoning and citric acid. Although intended for culinary use, its low salt content makes it suitable for consumption as a beverage. The alcohol is obtained…
- 600015925 HMRC
The product is an alcoholic rice wine made from syrup, crude mirin, water, fermented alcohol and glutinous rice. Although intended for culinary use, its low salt content makes it suitable for consumption as a beverage. It is packaged in a 1-litre polyethylene terephthalate bottle with a…
- 600014608 HMRC
Rice wine, this is used in Japanese cooking to flavour food. This is used for For Teriyaki & Yakitori. Packaged in a bottle. Ingredients: Glucose syrup Water Alcohol Rice 11.10%
- 600013385 HMRC
lemon radler Ingredients: Approximately 60% lemonade and 40% beer Carbonated alcohol product, 2% ABV Packaged in 500ml cans
20 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);
b) l'acqua di mare (voce 2501);
c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2853);
d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);
f) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).
2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.
3. Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.
Note complementari
1. La sottovoce 22021000 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.
2. Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 22060010, secondo il caso, si intende per:
a) titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
b) titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
c) titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;
d) titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;
e) % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.
3. Per l'applicazione della sottovoce 22043010, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.
4. Per l'applicazione delle sottovoci 220421, 220422 e 220429:
A. Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.
La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.
B.
a) Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 22042111 a 22042198 , 22042222 a 22042298 e da 22042922 a 22042998 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4:
1. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;
2. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
3. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
4. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.
I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 22042198 , 22042298 e 22042998;
b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 22042123 e 22042233.
5. Le sottovoci da 22042111 a 22042198, 22042222 a 22042298 e da 22042922 a 22042998 comprendono in particolare:
a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e
ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;
b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e
avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;
c) il vino liquoroso, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e
ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:
mediante concentrazione a freddo, o
mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:
di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o
di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (GU L 149 dell'7.6.2019, pag. 1) e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o
di una miscela di tali prodotti.
Tuttavia taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934 possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
6. Per l'applicazione delle sottovoci 220410, 220421, 220422 e 220429:
a) si considerano come «vini a denominazione di origine protetta (DOP)» e «vini a indicazione geografica protetta (IGP)» i vini conformi alle disposizioni di cui ai articoli da 93 a 108 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671), nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale Regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;
b) si considerano come «vini varietali» i vini conformi alle disposizioni di cui all'articolo 120 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale Regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;
c) si considerano come "vini prodotti nell'Unione europea" i vini conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
7. Ai fini delle sottovoci 22043092 e 22043096, per «mosto di uve concentrato» si intende il mosto di uve la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo prescritto nella «Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti» dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, riportato nella Gazzetta ufficiale, serie «C», è uguale o superiore a 50,9 %.
8. Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.
9. Per l'applicazione della sottovoce 22060010, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
10. Per l'applicazione delle sottovoci 22060031 e 22060039, si considerano come spumanti:
le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,
le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar misurata a 20 °C.
11. Per l'applicazione delle sottovoci 22090011 e 22090019, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.
12. La sottovoce 220720 comprende miscele di alcole etilico utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per autoveicoli con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 50 % vol e denaturate con una o più delle seguenti sostanze:
a) benzina per autoveicoli (conforme alla norma EN 228);
b) ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE);
c) osside di terz-butile e metile (MTBE);
d) 2-metilpropan-2-olo (alcol terz-butilico, terziar-butil alcol, TBA);
e) 2-metilpropan-1-olo (2-metil-1-propanolo, isobutanolo);
f) propan-2-olo (alcol isopropilico, 2-propanolo, isopropanolo).
I denaturanti di cui alle lettere e) e f) del primo comma devono essere utilizzati in combinazione con almeno uno dei denaturanti elencati alle lettere da a) a d) del primo comma.
13. Ai sensi delle sottovoci 22029911 e 22029915, il contenuto proteico è determinato moltiplicando il contenuto di azoto totale, calcolato utilizzando il metodo di cui all'allegato III, parte C, punti da 2 a 8 del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, per il fattore 6,25.
Il codice GTİP 2206.00.51.00.00 è una linea della tariffa doganale turca che rientra nella sottovoce SA 2206.00 (altre bevande fermentate).
L’aliquota legale (legge 474) è pari al 70%; le quantità si dichiarano in Litre.
Per la stessa sottovoce, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 3%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 18%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 20%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 50%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
La Turchia ha importato merci della sottovoce 2206.00 per 1 Mln USD nel 2024.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice GTİP 2206.00.51.00.00?
L’aliquota legale (legge 474) nella tariffa doganale turca è pari al 70%; l’unità supplementare è Litre. L’aliquota effettivamente applicata è fissata dalla decisione sul regime delle importazioni e può variare secondo il paese d’origine.