Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 1 suddivisioniDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
0306 Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia:
tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
Atto giuridico
Regulation 0632/21
Documenti
N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
Atto giuridico
Regulation 1005/08
Documenti
C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Si applica alle merci originarie di
Cambogia, Camerun, Comore, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago
In vigore
fino al 9 gennaio 2027
Atto giuridico
Regulation 1005/08
Documenti
Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Atto giuridico
Regulation 2306/21
Documenti
C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documenti
Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Suddivisioni TARIC
Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.
0306 11 90 20
For processing
0306 11 90 80
Other
Contingenti tariffari
Numero d’ordine
Origine
Dazio contingentale
Periodo
Volume
Saldo
Validità
09.2762
ERGA OMNES
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
200.000 kg
149.033 kg
Aperto
Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 30 ottobre 2026.
Misure all’esportazione 2
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
ERGA OMNES (eccetto Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine)
Regulation 1005/08
10 gennaio 2026
Controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
Regulation 1005/08
11 dicembre 2013 – 9 gennaio 2027
Dati TARIC al 3 novembre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria10% aliquota ridotta
Belgio6% aliquota ridotta
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro5% aliquota ridotta
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia13,5% aliquota ridotta
Francia5,5% aliquota ridotta
Germania7% aliquota ridotta
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo3% aliquota ridotta
Malta0% aliquota ridotta
Paesi Bassi9% aliquota ridotta
Polonia23%
Portogallo23%
Romania11% aliquota ridotta
Slovacchia19% aliquota ridotta
Slovenia9,5% aliquota ridotta
Spagna10% aliquota ridotta
Svezia6% aliquota ridotta
Ungheria27%
TEDB · 3 novembre 2026
UE: importazioni mensili · HS 0306.11
ultimi 12 mesi67,4 Mln €-3,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione24,35 € al kg
Aliquota preferenziale64%
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
0306 · Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana
Rientrano nella voce 1605 i crostacei sgusciati e cotti (per esempio: code di gamberetti sgusciate, generalmente congelate).
Rientrano ugualmente nella voce 1605 le parti di granchio parzialmente sgusciate (per esempio: pinze) e cotte in acqua o al vapore che possono essere consumate direttamente senza ulteriore sgusciatura.
Le aragoste, contrariamente agli astici, sono di colore rossastro e hanno piccole chele e antenne estremamente sviluppate. Il loro guscio è irto di tubercoli e di spine.
0306 11 90 · altre
Rientrano in questa sottovoce le aragoste col guscio, intere o divise in senso longitudinale, nonché la carne di aragosta.
Considerazioni generali del capitolo
PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
Considerazioni generali
1. Va segnalato che i pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, surgelati, seguono lo stesso regime dei pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, congelati.
2. La semplice scottatura consistente in un leggero trattamento termico che non comporta una vera e propria cottura dei prodotti del presente capitolo, non ne modifica la classificazione. Essa è spesso praticata prima della congelazione, specie per i tonni e per la carne di crostacei o di molluschi.
3. Sono esclusi dal capitolo 3:
a) le vesciche natatorie, crude, secche o salate, non atte all'alimentazione umana (voce 0511);
b) i pesci leggermente salati, secchi o affumicati, e immersi in un olio vegetale al fine di garantire una conservazione provvisoria — prodotti detti «semiconserve» — (voce 1604);
c) i pesci semplicemente marinati all'olio o all'aceto, anche senza altra preparazione (voce 1604);
d) i molluschi che hanno subito un trattamento tecnico sufficiente per assicurare la coagulazione delle loro proteine (voce 1605).
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
altre
12,5%
—
2025
invariato
12,5%
—
2024
invariato
12,5%
—
2023
invariato
12,5%
—
2022
invariato
12,5%
—
2021
invariato
12,5%
—
2020
invariato
12,5%
—
2019
Other
12,5%
—
Storia del codice
In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 0306 11 05.
Il codice NC 0306 11 90 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 0306.11 (aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 12,5%; le quantità si dichiarano in —.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0306.11 nell’UE hanno raggiunto 67,4 Mln € (−3% rispetto ai 12 mesi precedenti); le Bahamas ne hanno fornito il 22%, davanti al Nicaragua.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 37,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 12%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari all’1%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 20%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0306.11 per 119 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE sono le Bahamas.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 0306 11 90?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 12,5%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 0306.11, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE sono le Bahamas (25 Mln USD), davanti a Cuba.
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