0910 91 05 a 0910 91 90 · Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo
Vedi le note esplicative del SA, voce 0910, paragrafi e) e g).
Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 0910.91
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Importazione: UE
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
TEDB · 30 ottobre 2026
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 9,2 Mln € | 23,3% | -5,3% | |
| 7,9 Mln € | 19,8% | -17,6% | |
| 6,3 Mln € | 15,8% | +47,7% | |
| 2,3 Mln € | 5,9% | +20,6% | |
| 2 Mln € | 5% | -13,8% | |
| 1,4 Mln € | 3,6% | +11,3% | |
| 981K € | 2,5% | +34,4% | |
| 919K € | 2,3% | — |
0910.91 Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The Tariff Classification and Country of Origin Marking of Berbere Spice Blend
The tariff classification of Mixed Spices from India
Karahi Chicken Masala. A product used in cooking. Made from various mixed and blended dried spices. Used to flavour foods. Particularly suitable for Chicken and Sauces. Packed in 100g & 500g cartons.
Pulao Masala. A product used in cooking. Made from various mixed and blended dried spices. Used to flavour foods. Packed in 100g & 500g cartons.
Hydrabadi Biryani Masala. A product used in cooking made from various mixed and blended dried spices. Used to flavour foods. Packed in 100g & 500g cartons.
A spice blend made from various spices including cumin, black pepper and nutmeg along with various other spices. This product is used to flavour foods for example curries, soups and many other dishes. Packed in 100gram and 500gram cartons.
1. I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue:
a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;
b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.
L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.
2. Questo capitolo non comprende il pepe detto di «Cubebe» (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce 1211.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Vedi le note esplicative del SA, voce 0910, paragrafi e) e g).
Considerazioni generali
La classificazione delle spezie miscelate tra di loro o a cui sono state aggiunte altre sostanze è determinata dalla nota 1 del presente capitolo.
In conformità a detta nota i miscugli di spezie con altre sostanze, avendo perduto il carattere essenziale di spezie, sono esclusi dal capitolo 9. Essi rientrano nella voce 2103 qualora costituiscano condimenti composti. Per i miscugli di spezie utilizzati direttamente per aromatizzare bevande o per preparare estratti destinati alla fabbricazione di bevande e costituiti da spezie e da piante, parti di piante, semi o frutti (interi, tagliati, frantumati o polverizzati) delle specie appartenenti ad altri capitoli (7, 11, 12, ecc.) si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 9, sesto e settimo comma.
Va segnalato che le rotture ed i cascami, che risultano normalmente dalla raccolta delle spezie, dalle operazioni posteriori a detta raccolta (per esempio: cernita, essiccamento), dallo stoccaggio o dal trasporto, devono essere considerati come prodotti «non tritati né macinati», salvo quando detti prodotti sono riconoscibili (per esempio: a causa della loro omogeneità), come provenienti da un tritamento intenzionale.
L'espressione «tritati o polverizzati» che si riferisce a varie voci del presente capitolo, non comprende prodotti tagliati in pezzi.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | non tritati né polverizzati | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | invariato | Esente | — |
| 2021 | invariato | Esente | — |
| 2020 | invariato | Esente | — |
| 2019 | Neither crushed nor ground | Esente | — |
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 0910 91 10 è una delle 3 linee della sottovoce 0910.91, miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo.
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0910.91 per 39,7 Mln € (−2% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 5,51 € al kg; l’India ne ha fornito il 23%, davanti al Regno Unito.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 30%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari all’1,9%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dallo 0% al 7,2%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 15%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 0910.91 per 254 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è l’India.
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Per l’intera sottovoce 0910.91, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è l’India (9 Mln USD), davanti al Regno Unito.