Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 5
Dazio addizionaleDazi supplementari50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Documenti
Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
Dazio addizionaleDazi supplementari50%
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
In vigore
fino al 31 ottobre 2026
Atto giuridico
Regulation 0382/26
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Atto giuridico
Regulation 2306/21
Documenti
C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria10% aliquota ridotta
Belgio6% aliquota ridotta
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro5% aliquota ridotta
Croazia5% aliquota ridotta
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia13,5% aliquota ridotta
Francia5,5% aliquota ridotta
Germania7% aliquota ridotta
Grecia6% / 13% aliquota ridotta
Irlanda23%
Italia4% aliquota ridotta
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo3% aliquota ridotta
Malta0% aliquota ridotta
Paesi Bassi9% aliquota ridotta
Polonia5% aliquota ridotta
Portogallo23%
Romania11% aliquota ridotta
Slovacchia19% aliquota ridotta
Slovenia9,5% aliquota ridotta
Spagna21%
Svezia6% aliquota ridotta
Ungheria27%
TEDB · 28 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
98 €/t
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 0901 o 2101, secondo il caso);
b) le farine, le semole, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 1901;
c) i «corn flakes» ed altri prodotti della voce 1904;
d) gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005;
e) i prodotti farmaceutici (capitolo 30);
f) gli amidi e le fecole aventi il carattere di preparati per profumeria, cosmesi o toletta (capitolo 33).
2.
A) I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:
a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;
b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.
I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302. Tuttavia i germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o spezzati rientrano in ogni caso nella voce 1104.
B) I prodotti inclusi in questo capitolo in base alle disposizioni di cui sopra devono essere classificati nella voce 1101 o 1102, se la percentuale in peso che passa attraverso una rete metallica con apertura corrispondente alla maglia indicata nella colonna (4) o (5), a seconda dei casi, non è inferiore a quella indicata in corrispondenza del cereale.
In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104.
Natura del cereale
Tenore di amido
Tenore di ceneri
Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di
315 micrometri (micron)
500 micrometri (micron)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Frumento e segala
45 %
2,5 %
80 %
—
Orzo
45 %
3 %
80 %
—
Avena
45 %
5 %
80 %
—
Granturco e sorgo a grani
45 %
2 %
—
90 %
Riso
45 %
1,6 %
80 %
—
Grano saraceno
45 %
4 %
80 %
—
Altri cereali
45 %
2 %
50 %
—
3. Ai sensi della voce 1103, sono considerati come «semole» e «semolini» i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:
a) i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso;
b) i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
1103 11 10 a 1103 19 90 · Semole e semolini
1. Vedi le note 2 e 3 del presente capitolo.
2. Vedi le note esplicative del SA, voce 1103, primi sei commi.
3.
I prodotti che non rispondono ai criteri di stacciatura di cui alla nota 3 del presente capitolo sono da classificare nella voce 1104.
I prodotti che rispondono ai criteri di stacciatura di cui alla nota 3 del presente capitolo, ma che, avendo subito un trattamento di perlatura, si presentano come frammenti di chicchi di forma arrotondata, rientrano in una delle sottovoci della voce 1104 previste per i chicchi perlati.
1103 13 10 e 1103 13 90 · di granturco
Per la determinazione del tenore in sostanze grasse vedi la nota esplicativa delle sottovoci 1102 20 10 e 1102 20 90.
Le presenti sottovoci comprendono anche la semola di granturco designata come «masa», ottenuta con il metodo della «nixtamalizzazione», consistente nel far bollire e lasciare a mollo i chicchi di granturco in una soluzione di idrossido di calcio e successivamente essiccarli e macinarli.
Qualsiasi ulteriore trasformazione, come la tostatura, comporta tuttavia l'esclusione del prodotto dalla voce 1103 (e, di norma, il suo inserimento nel capitolo 19).
Considerazioni generali del capitolo
PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO
Nota complementare 2
Per quanto riguarda la noce di cocco, la nota complementare 2 del presente capi tolo si applica solo alla farina, al semolino e alla polvere di cocco. La noce di cocco grattugiata ed essiccata è classificata nella sottovoce 0801 11 00 e non rientra nel campo di applicazione della voce 1106, anche quando soddisfa i criteri di cui alla nota complementare 2, punto b), del presente capitolo.
La noce di cocco grattugiata ed essiccata è presentata sotto forma di fette, piccoli frammenti o strisce sottili. La farina, il semolino o la polvere di cocco è costituita da particelle fini.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
altri
98 €/t
—
2025
invariato
98 €/t
—
2024
invariato
98 €/t
—
2023
invariato
98 €/t
—
2022
invariato
98 €/t
—
2021
invariato
98 €/t
—
2020
invariato
98 €/t
—
2019
Other
98 €/t
—
Il codice NC 1103 13 90 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 1103.13 (semole, semolini e agglomerati in forma di pellets).
Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 98 €/t.
112 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi di 98 €/t.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 1103.13 nell’UE hanno raggiunto 7,4 Mln € (−24% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Serbia ne ha fornito il 51%, davanti all’Ucraina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 54%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 5%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 21,3%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 10%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dal 5% al 10% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 1103.13 per 117 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Serbia.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 1103 13 90?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 98 €/t; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 1103 13 90?
118 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 112 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 1103 13 90?
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 1103.13, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Serbia (3 Mln USD), davanti all’Ucraina.
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