1209 99 10 · Semi da bosco
Questa sottovoce comprende i semi e le altre sementi di alberi da bosco anche se destinati alla produzione di alberi o di arbusti da ornamento nel paese di importazione.
Si intendono qui per «alberi» tutti gli alberi, arbusti o arboscelli i cui tronchi, fusti e rami hanno una consistenza legnosa.
Questa sottovoce comprende indistintamente i semi e i frutti da sementa:
1. degli alberi di specie tanto europee quanto esotiche, destinati al rimboschimento dei terreni per la produzione del legname, nonché alla fissazione dei terreni o alla loro difesa contro l'erosione;
2. delle piante utilizzate per l'ornamento o la composizione paesaggistica dei parchi e dei giardini pubblici e privati, oppure per formare filari ai margini delle piazze, dei viali, delle strade, dei canali, ecc.
Fra gli alberi del secondo gruppo — che appartengono in gran parte alle stesse specie di quelle del primo gruppo — sono compresi quelli utilizzati non solo per la loro forma o per il colore del loro fogliame (talune varietà di pioppi, di aceri, di conifere, ecc.), ma anche per i loro fiori (mimose, tamerici, magnolie, lillà, citisi, ciliegi del Giappone, alberi di Giuda, rosoni, ecc.), oppure per il colore vivace dei loro frutti (lauro ceraso, Cotoneaster, Pyracantha o «roveto ardente», ecc.).
Sono esclusi da questa sottovoce i semi e i frutti, anche destinati alla sementa, che costituiscono di per sé:
a) o frutti del capitolo 8 (nel caso specifico si tratta principalmente di frutti a guscio quali castagne e marroni, noci, nocciole, noci di Pécan, mandorle, ecc.);
b) o semi e frutti del capitolo 9 (per esempio: bacche di ginepro);
c) o semi e frutti oleosi delle voci 1201 a 1207 (per esempio: faggiole e mandorle di palmisti).
Sono ugualmente esclusi dalla presente sottovoce:
a) i semi di tamarindo (sottovoce 1209 99 99);
b) le ghiande di querce e le castagne d'India (sottovoce 2308 00 40).