✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 32 Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 90 di semi di guar
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganaleEsente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 5
Dazio addizionaleDazi supplementari50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Documenti
Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
Dazio addizionaleDazi supplementari50%
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
In vigore
fino al 31 ottobre 2026
Atto giuridico
Regulation 0382/26
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
India
Atto giuridico
Regulation 1793/19
Documenti
C678 Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y978 Esenzione a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1793
Y937 Le merci dichiarate non sono contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Atto giuridico
Regulation 2306/21
Documenti
C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia13,5% aliquota ridotta
Francia5,5% aliquota ridotta
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta0% aliquota ridotta
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia19% aliquota ridotta
Slovenia22%
Spagna10% aliquota ridotta
Svezia6% aliquota ridotta
Ungheria5% aliquota ridotta
TEDB · 6 novembre 2026
UE: importazioni mensili · HS 1302.32
ultimi 12 mesi120,2 Mln €-10,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,04 € al kg
Aliquota preferenziale0%
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The Tariff Classification of Cocoa Reduction Blend from Canada
Note legali
Nota
1. La voce 1302 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio.
Ne sono, invece, esclusi:
a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 1704);
c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 2101);
d) i succhi e gli estratti vegetali costituenti bevande alcoliche (capitolo 22);
e) la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938;
f) i concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi (voce 2939);
g) i medicamenti delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3822);
h) gli estratti per concia o per tinta (voci 3201 o 3203);
ij) gli oli essenziali, concreti, assoluti i resinoidi e le oleoresine di estrazione, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali e le preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 33);
k) la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 4001).
Nota complementare
1. Le miscele di sostanze pectiche e zucchero aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 90 %, calcolato sulla materia secca, sono escluse dalla classificazione nella sottovoce 130220 e devono, in linea di principio, essere classificate nel capitolo 17, in quanto il carattere del prodotto si considera conferito dallo zucchero.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
1302 · Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
Gli estratti vegetali di cui alla voce 1302 sono materie prime vegetali grezze ottenute, ad esempio, mediante estrazione con solvente, che non subiscono ulteriori modificazioni né trasformazioni chimiche. Sono tuttavia consentiti gli additivi inerti (ad esempio, gli agenti antiagglomeranti) e i procedimenti di trasformazione relativi alla normalizzazione o i trattamenti fisici quali l'essicazione o la filtrazione.
1302 31 00 a 1302 39 00 · Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
Purché un prodotto si gonfi in acqua fredda o si dissolva in acqua calda, sono soddisfatti i criteri di cui alla nota esplicativa del SA, voce 1302, paragrafo C, primo capoverso.
1302 32 10 e 1302 32 90 · Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati
Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo C, punto 2.
Da tali sottovoci sono esclusi gli endospermi di semi di guar («guar splits») che si presentano sotto forma di piccole scaglie irregolari di colore giallo chiaro (voce 1404).
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
di semi di guar
Esente
—
2025
invariato
Esente
—
2024
invariato
Esente
—
2023
invariato
Esente
—
2022
invariato
Esente
—
2021
invariato
Esente
—
2020
invariato
Esente
—
2019
Of guar seeds
Esente
—
Il codice NC 1302 32 90 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 1302.32 (mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 1302.32 nell’UE hanno raggiunto 120,2 Mln € (−11% rispetto ai 12 mesi precedenti); l’India ne ha fornito il 62%, davanti agli Stati Uniti.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 15%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 7,2%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 7,2%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 3,5% al 7,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 1302.32 per 291 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è l’India.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 1302 32 90?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 1302 32 90?
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 1302.32, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è l’India (93 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.
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