1904 10 30: Cereali soffiati e corn flakes: a base di riso
Cereali soffiati e corn flakes
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:
1904 10 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:
1904 10 30 a base di riso
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganale5,1 + 46 €/100 kg/net dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 5
Dazio addizionaleDazi supplementari50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Documenti
Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
Dazio addizionaleDazi supplementari50%
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
In vigore
fino al 31 ottobre 2026
Atto giuridico
Regulation 0382/26
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
Atto giuridico
Regulation 0632/21
Documenti
N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
Y931 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.3 del Regolamento Delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
Controllo all’importazioneControllo veterinario
Si applica alle merci originarie di
Groenlandia, Isole Fær Øer
Atto giuridico
Regulation 0632/21
Documenti
N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
Y931 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.3 del Regolamento Delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
Controllo all’importazioneImport control on genetically modified organisms (GMO) and products containing GMOs
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Cina
Atto giuridico
Decision 0884/11
Documenti
C678 Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Controllo all’importazioneImport control on genetically modified organisms (GMO) and products containing GMOs
Si applica alle merci originarie di
Cina
Atto giuridico
Decision 0884/11
Documenti
C678 Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Atto giuridico
Regulation 2306/21
Documenti
C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Contingenti tariffari
Numero d’ordine
Origine
Dazio contingentale
Periodo
Volume
Saldo
Validità
09.9015
United States
1 % + 3,98 EUR / 100 kg · 1 % + 5 EUR / 100 kg · 1,1 % + 15,13 EUR / 100 kg · 1,3 % + 11,5 EUR / 100 kg · 1,3 % + 3,68 EUR / 100 kg · 1,3 % + 4,5 EUR / 100 kg · 1,3 % + 8,4 EUR / 100 kg · 1,5 % + 3,25 EUR / 100 kg · 1,6 % + 2,43 EUR / 100 kg · 1,6 % + 3,78 EUR / 100 kg
1 luglio 2026 – 30 giugno 2027
50.000.000 kg
48.819.354 kg
Critico
Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria10% aliquota ridotta
Belgio6% aliquota ridotta
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia13,5% aliquota ridotta
Francia5,5% aliquota ridotta
Germania7% aliquota ridotta
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda23%
Italia10% aliquota ridotta
Lettonia12% aliquota ridotta
Lituania21%
Lussemburgo3% aliquota ridotta
Malta18%
Paesi Bassi9% aliquota ridotta
Polonia5% aliquota ridotta
Portogallo23%
Romania11% aliquota ridotta
Slovacchia19% aliquota ridotta
Slovenia9,5% aliquota ridotta
Spagna10% aliquota ridotta
Svezia6% aliquota ridotta
Ungheria18% aliquota ridotta
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
5,1 + 46 €/100 kg/net
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification, country of origin, marking, and eligibility under the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) for Apple Strawberry Oat & Almond Cereal
Internal Advice Request; Classification of Dried (Roasted) Seaweed, Thai Jasmine Rice, and Rice Cakes; US – Korea Free Trade Agreement.
600014472HMRC6 gennaio 2026 – 5 gennaio 2029 · 1904 10 30 00
A snack food made from puffed rice, peanuts and seasonings. The product is packaged in a bag for immediate consumption.
600014332HMRC26 novembre 2025 – 25 novembre 2028 · 1904 10 10 00
Raw pellets used for making fried snacks. Puffed in texture with a shape of a slightly twisted stick. This is obtained by roasting to make it puffed. Product is intended to be further fried before consumption. Ingredients: corn grits, rice grits, water and salt.
600014323HMRC25 novembre 2025 – 24 novembre 2028 · 1904 10 10 00
A cornflakes savoury mixture, spiced, bean and gram flour noodle snack. Ready to eat, crispy in texture and yellow colour. Ingredients: edible vegetable oil (palmolein oil and/or cottonseed oil), cornflakes, potato sticks, cashew nut, raisins, dew bean flour (moth flour, gram flour, tapioca…
600011182HMRC29 ottobre 2024 – 28 ottobre 2027 · 1904 10 30 00
Product is a cup of Poha, a traditional Indian breakfast. The cup contains the dry ingredients (Rice flakes Edible vegetable fats, Peanuts, Salt, Dehydrated onion, Sugar, Green Chilli, Curry leaf, Turmeric, Mustard, Cumin, Citric acid and Tartaric acid) and Hot water is added before mixing and…
9 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 2309);
c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.
a) «semole», le semole dei cereali del capitolo 11;
b) «farine» e «semolini»:
1) le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;
2) le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce 0712), di patate (voce 1105) o di legumi da granella secchi (voce 1106).
3. La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o interamente ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806.
4. Per l'applicazione della voce 1904, l'espressione «altrimenti preparati» significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
1904 · Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
Vedi le note 3 e 4 del presente capitolo.
Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 1904.
1904 10 10 a 1904 10 90 · Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura
I prodotti ottenuti con il procedimento di cui alle note esplicative del SA, voce 1904, punto A, quarto capoverso, compresi i prodotti ottenuti a partire da altri cereali, sono classificati in questa voce allorché siano trasformati dopo soffiatura in farina, semola o pellets.
Queste sottovoci comprendono anche materiale di riempimento per imballaggio, di forma irregolare, reso anche non commestibile, ottenuto, ed esempio, per estrusione di semolino di granturco.
Considerazioni generali del capitolo
PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA
Considerazioni generali
Il «tenore in polvere di cacao» dei prodotti del presente capitolo è di norma calcolato moltiplicando la somma dei tenori in peso in teobromina ed in caffeina per il fattore 31.
I tenori in teobromina ed in caffeina sono determinate tramite «HPLC» (High Performance Liquid Chromatography).
Nel caso di prodotti che contengono caffeina o teobromina da fonti diverse dal cacao, non si deve tenere conto di tali quantitativi aggiunti di caffeina o teobromina ai fini del calcolo del contenuto di cacao.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
a base di riso
5,1 + 46 €/100 kg/net
—
2025
invariato
5,1 + 46 €/100 kg/net
—
2024
invariato
5,1 + 46 €/100 kg/net
—
2023
invariato
5,1 + 46 €/100 kg/net
—
2022
invariato
5,1 + 46 €/100 kg/net
—
2021
invariato
5,1 + 46 €/100 kg/net
—
2020
invariato
5,1 + 46 €/100 kg/net
—
2019
Obtained from rice
5,1 + 46 €/100 kg/net
—
Il codice NC 1904 10 30 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 1904.10 (prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura).
Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 5,1 + 46 €/100 kg/net.
120 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi di 5,1 + 46 €/100 kg/net.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 1904.10 nell’UE hanno raggiunto 410,9 Mln € (−2% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 75%, davanti alla Svizzera.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dal 3,8% al 5,1%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari all’1,1%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dal 4% al 6%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dall’11,5% al 19,2%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 20%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 30% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 1904.10 per 2,5 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 1904 10 30?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 5,1 + 46 €/100 kg/net; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 1904 10 30?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 120 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 1904 10 30?
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 1904.10, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (359,1 Mln USD), davanti alla Svizzera.
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