Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2001.90

2001 90 40

2001 90 40: Ortaggi sott'aceto, altri: Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

Ortaggi sott'aceto, altri

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
  2. 2001 90 altri:
  3. 2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 8,3 + 3,8 €/100 kg/net dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y931 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.3 del Regolamento Delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y931 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.3 del Regolamento Delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 10% aliquota ridotta
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 5,5% aliquota ridotta
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 10% aliquota ridotta
  • Lettonia 12% aliquota ridotta
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 0% aliquota ridotta
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 5% aliquota ridotta
  • Portogallo 23%
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 19% aliquota ridotta
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 10% aliquota ridotta
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 7 novembre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—8,3 + 3,8 €/100 kg/net
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
Spazio Economico Europeo - Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Liechtenstein Liechtenstein Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

4,8 % + 3,8 EUR / 100 kg E
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

0 % + 3,8 EUR / 100 kg E
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 7,2 % + 3,32 EUR / 100 kg
accordo UE–Cile Cile 0 % + 2,53 EUR / 100 kg E
accordo UE–Algeria Algeria 0 % + 3,8 EUR / 100 kg E
accordo UE–Libano Libano 0 % + 3,8 EUR / 100 kg
Spazio Economico Europeo Norvegia 0 % + 3,03 EUR / 100 kg E
accordo UE–Tunisia Tunisia 0 % + 3,8 EUR / 100 kg E
unione doganale UE–Turchia Turchia 0 % + 3,8 EUR / 100 kg E
accordo UE–Sudafrica Sudafrica 0 % + 3,8 EUR / 100 kg E

Note a piè di pagina

UE: importazioni mensili · HS 2001.90

ultimi 12 mesi322,1 Mln €-0,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,73 € al kg
Aliquota preferenziale87%
gen 2024: 26 Mln €feb 2024: 24,6 Mln €mar 2024: 23 Mln €apr 2024: 25,6 Mln €mag 2024: 26,8 Mln €giu 2024: 24,2 Mln €lug 2024: 23,7 Mln €ago 2024: 26,1 Mln €set 2024: 25,6 Mln €ott 2024: 31 Mln €nov 2024: 33,8 Mln €dic 2024: 30,8 Mln €gen 2025: 28,5 Mln €feb 2025: 21,7 Mln €mar 2025: 26,6 Mln €apr 2025: 28,1 Mln €mag 2025: 26 Mln €giu 2025: 24,6 Mln €lug 2025: 24,7 Mln €ago 2025: 21,8 Mln €set 2025: 27,6 Mln €ott 2025: 27,8 Mln €nov 2025: 32,9 Mln €dic 2025: 29,9 Mln €gen 2026: 26,3 Mln €feb 2026: 24 Mln €mar 2026: 27,8 Mln €apr 2026: 27,5 Mln €mag 2026: 22,6 Mln €giu 2026: 27,3 Mln €lug 2026: 26,1 Mln €ago 2026: 22,4 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Turchia 116,3 Mln € 36,1% -3,4%
Sudafrica 37,5 Mln € 11,6% -8,3%
India 28,3 Mln € 8,8% +1,9%
Cina 22 Mln € 6,8% -3,3%
Egitto 20,6 Mln € 6,4% +9,5%
Marocco 18,2 Mln € 5,6% +13%
Perù 17,3 Mln € 5,4% +13,9%
Messico 16,8 Mln € 5,2% -2,4%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

2001.90 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili: altri

Linee tariffarie (UE): 2001.90

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • H312071 U.S. CBP 16 settembre 2021 · 2001.90.60

    Tariff classification of sushi ginger

  • N296327 U.S. CBP 22 maggio 2018 · 2001.90.60.00

    The tariff classification of sushi ginger from China

  • N295856 U.S. CBP 27 aprile 2018 · 2001.90.30.00

    The tariff classification of snack foods from Italy

  • N280196 U.S. CBP 10 gennaio 2017 · 2001.90.35.00

    The tariff classification of jalapeños slices from India

  • 600015830 HMRC 2 luglio 2026 – 1 luglio 2029 · 2001 90 97 99

    Mixed fruit and vegetable pickle mango pieces, lemon, green chilli, carrot and spices packaged into a 300g glass jar

  • 600015831 HMRC 2 luglio 2026 – 1 luglio 2029 · 2001 90 92 21

    Mango pickle mango pieces and spices packaged into 300g glass jar

  • 600015832 HMRC 2 luglio 2026 – 1 luglio 2029 · 2001 90 20 00

    green chilli pickle pieces of chilli, lemon juice and spices Packaging: 300g glass jar

  • 600015833 HMRC 2 luglio 2026 – 1 luglio 2029 · 2001 90 10 00

    Mango chutney pieces of mango, sugar and spices Packaging: 340g glass jar

30 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note
Note complementari

Note di capitolo: Capitolo 20 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

2001 · Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Vedi la nota 3 del presente capitolo.

Considerazioni generali del capitolo

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

Considerazioni generali

Rientrano in questo capitolo gli snack pronti per il consumo in forma, ad es., di piselli o arachidi essiccati che sono ricoperti solo in parte di pasta e il cui carattere essenziale è di conseguenza conferito dagli ortaggi o legumi, dalla frutta o dalle altre parti di piante utilizzati.

Rientrano in questo capitolo anche i cetrioli e i cetriolini che hanno subito una fermentazione lattica completa.

Tuttavia, i cetrioli e i cetriolini che non hanno subito una fermentazione lattica completa e sono temporaneamente conservati in salamoia devono essere classificati alla sottovoce 0711 40 00 se non sono atti al consumo immediato. Generalmente questi prodotti contengono almeno il 10 % di sale in peso.

Nota 4

Per la determinazione del tenore in estratto secco dei succhi di pomodoro si deve applicare il metodo di analisi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1979/82 della Commissione (GU L 214 del 22.7.1982, pag. 12).

Nota complementare 1

Per determinare il tenore di acido è opportuno omogeneizzare parti aliquote di liquido e di componenti solidi del prodotto.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % 8,3 + 3,8 €/100 kg/net —
2025 invariato 8,3 + 3,8 €/100 kg/net —
2024 invariato 8,3 + 3,8 €/100 kg/net —
2023 invariato 8,3 + 3,8 €/100 kg/net —
2022 invariato 8,3 + 3,8 €/100 kg/net —
2021 invariato 8,3 + 3,8 €/100 kg/net —
2020 invariato 8,3 + 3,8 €/100 kg/net —
2019 Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch 8,3 + 3,8 €/100 kg/net —

Il codice NC 2001 90 40 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 2001.90 (ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili: altri).

Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 8,3 + 3,8 €/100 kg/net.

121 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi di 8,3 + 3,8 €/100 kg/net.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2001.90 nell’UE hanno raggiunto 322,1 Mln € (−0% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Turchia ne ha fornito il 36%, davanti alla Sudafrica.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dal 5,1% al 39%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 3,6% al 14%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dallo 0% al 16%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% all’8%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 6% al 16,8%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 20% al 25,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dal 20% al 50% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2001.90 per 846 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Turchia.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 2001 90 40?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 8,3 + 3,8 €/100 kg/net; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 2001 90 40?

150 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 121 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 2001 90 40?

Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 2001.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Turchia (147 Mln USD), davanti alla Sudafrica.

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