✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 11 00 Estratti, essenze e concentrati
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganale9% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 5
Dazio addizionaleDazi supplementari50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Documenti
Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
Dazio addizionaleDazi supplementari50%
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
In vigore
fino al 31 ottobre 2026
Atto giuridico
Regulation 0382/26
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
Atto giuridico
Regulation 0632/21
Documenti
N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
Y931 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.3 del Regolamento Delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
Controllo all’importazioneControllo veterinario
Si applica alle merci originarie di
Groenlandia, Isole Fær Øer
Atto giuridico
Regulation 0632/21
Documenti
N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
Y931 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.3 del Regolamento Delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Atto giuridico
Regulation 2306/21
Documenti
C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Contingenti tariffari
Numero d’ordine
Origine
Dazio contingentale
Periodo
Volume
Saldo
Validità
09.9016
United States
Esente · 0,1 EUR / 100 kg Z · 1,3% · 1,3 % + 3,18 EUR / 100 kg · 1,5% · 1,6 % + 3,56 EUR / 100 kg · 1,9% · 10,68 EUR / 100 kg M · 2 % + 13,5 EUR / 100 kg · 2 % + 9,63 EUR / 100 kg
1 luglio 2026 – 30 giugno 2027
250.000.000 kg
245.267.080 kg
Critico
Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 30 ottobre 2026.
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio6% aliquota ridotta
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia13,5% aliquota ridotta
Francia5,5% aliquota ridotta
Germania7% aliquota ridotta
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda23%
Italia10% aliquota ridotta
Lettonia12% aliquota ridotta
Lituania21%
Lussemburgo3% aliquota ridotta
Malta0% aliquota ridotta
Paesi Bassi9% aliquota ridotta
Polonia8% aliquota ridotta
Portogallo23%
Romania11% aliquota ridotta
Slovacchia19% aliquota ridotta
Slovenia9,5% aliquota ridotta
Spagna10% aliquota ridotta
Svezia6% aliquota ridotta
Ungheria27%
TEDB · 6 novembre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
9%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
d) le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910;
e) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
2. Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 2101.
3. Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.
Note complementari
1. Il termine «amido o fecola» di cui alle sottovoci 21061020 e 21069092 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola.
2. Ai sensi della sottovoce 21069020, per «preparazioni alcoliche composte diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» si intendono le preparazioni con un titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol.
3. Ai sensi della sottovoce 21069030 per «isoglucosio» si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio o dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10% di fruttosio.
4. Per i prodotti delle sottovoci 21069030 e 21069059, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato in base al metodo rifrattometrico [espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione].
5. Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove.
6. Le preparazioni a base di caffè, tè o mate, o relativi estratti, essenze e concentrati aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o superiore a 97 %, calcolato sulla materia secca, sono escluse dalla classificazione nella voce 2101 e devono, in linea di principio, essere classificate nel capitolo 17. Si considera che il carattere di tali prodotti non è più conferito dal caffè, dal tè o dal mate o dai relativi estratti, essenze e concentrati.
I prodotti derivati da queste materie prime possono essere immessi sul mercato dell’UE o esportati solo se sono a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.
Caffèsi applica dal 30 dicembre 2027
Extracts, essences, and concentrates of coffee
Regolamento (UE) 2023/1115, allegato I (testo consolidato)
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
2101 11 00 · Estratti, essenze e concentrati
Rientrano in questa sottovoce gli estratti, essenze e concentrati di caffè sotto forma di polvere, granuli, fiocchi, bastoncini o in altra forma solida.
Rientrano in questa sottovoce i prodotti presentati allo stato liquido o in forma pastosa, anche congelati. Questi prodotti sono utilizzati particolarmente per delle preparazioni alimentari (per esempio: per la fabbricazione di caramelle, pasticceria e gelati).
Considerazioni generali del capitolo
PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE
Considerazioni generali
La classificazione dei «complementi alimentari» (di cui al punto 16 della nota esplicativa del SA relativa alla voce 2106), in particolare delle altre preparazioni alimentari presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere utilizzate come complementi alimentari, va considerata anche alla luce dei criteri stabiliti nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08 («Swiss Caps»).
Nota complementare 1
Questa nota complementare riguarda in particolare, le maltodestrine.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Estratti, essenze e concentrati
9%
—
2025
invariato
9%
—
2024
invariato
9%
—
2023
invariato
9%
—
2022
invariato
9%
—
2021
invariato
9%
—
2020
invariato
9%
—
2019
Extracts, essences and concentrates
9%
—
Il codice NC 2101 11 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 2101.11 (estratti, essenze e concentrati).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 9%; le quantità si dichiarano in —.
137 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 9%.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2101.11 nell’UE hanno raggiunto 768,3 Mln € (−5% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Vietnam ne ha fornito il 26%, davanti alla Svizzera.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 9%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari all’8%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 45%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dall’8,8% al 24%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 2%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 20% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2101.11 per 2,5 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Vietnam.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 2101 11 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 9%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 2101 11 00?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 137 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 2101 11 00?
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 2101.11, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Vietnam (196 Mln USD), davanti al Regno Unito.
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