Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2103.90

2103 90 10

2103 90 10: Salse e condimenti, altri: «Chutney» di mango liquido

Salse e condimenti, altri

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:
  2. 2103 90 altri:
  3. 2103 90 10 «Chutney» di mango liquido

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    India
    Atto giuridico
    Regulation 1793/19
    Documenti
    • C678 Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y978 Esenzione a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1793
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.9016 United States Esente · 0,1 EUR / 100 kg Z · 1,3% · 1,3 % + 3,18 EUR / 100 kg · 1,5% · 1,6 % + 3,56 EUR / 100 kg · 1,9% · 10,68 EUR / 100 kg M · 2 % + 13,5 EUR / 100 kg · 2 % + 9,63 EUR / 100 kg 1 luglio 2026 – 30 giugno 2027 250.000.000 kg 245.502.040 kg Critico

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 10% aliquota ridotta
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 5,5% aliquota ridotta
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 10% aliquota ridotta
  • Lettonia 12% aliquota ridotta
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 0% aliquota ridotta
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 8% aliquota ridotta
  • Portogallo 23%
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 19% aliquota ridotta
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 10% aliquota ridotta
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 28 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—Esente
accordo UE–CanadaContingente Canada Esente
accordo UE–Stati UnitiContingente Stati Uniti Esente

UE: importazioni mensili · HS 2103.90

ultimi 12 mesi1 Mld €-2,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,97 € al kg
Aliquota preferenziale53%
gen 2024: 69,8 Mln €feb 2024: 75,1 Mln €mar 2024: 86,2 Mln €apr 2024: 89,9 Mln €mag 2024: 87 Mln €giu 2024: 84,2 Mln €lug 2024: 89,2 Mln €ago 2024: 86,3 Mln €set 2024: 90,5 Mln €ott 2024: 93,5 Mln €nov 2024: 86 Mln €dic 2024: 77,9 Mln €gen 2025: 81,5 Mln €feb 2025: 80,7 Mln €mar 2025: 90,2 Mln €apr 2025: 89,9 Mln €mag 2025: 95,8 Mln €giu 2025: 92,5 Mln €lug 2025: 95,5 Mln €ago 2025: 81,8 Mln €set 2025: 82,5 Mln €ott 2025: 78,5 Mln €nov 2025: 82,9 Mln €dic 2025: 84,1 Mln €gen 2026: 77,9 Mln €feb 2026: 83,2 Mln €mar 2026: 86,2 Mln €apr 2026: 86,7 Mln €mag 2026: 86,7 Mln €giu 2026: 95,9 Mln €lug 2026: 95,1 Mln €ago 2026: 91,9 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 332,8 Mln € 32,3% -5,2%
Thailandia 197,8 Mln € 19,2% -0,5%
Cina 87,4 Mln € 8,5% +1,8%
Stati Uniti 79,1 Mln € 7,7% -17,9%
Svizzera 71,7 Mln € 7% +1,9%
Giappone 48 Mln € 4,6% -2,4%
Turchia 19,9 Mln € 1,9% +1,8%
Corea del Sud 19,6 Mln € 1,9% -3,4%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

2103.90 Preparazioni per salse e salse preparate: altri

Linee tariffarie (UE): 2103.90

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • H344166 U.S. CBP 24 giugno 2025 · 2103.90.90

    Application for Further Review of Protest No. 4601-24-137774; Tariff Classification of Certain Tomato Product

  • N345245 U.S. CBP 13 febbraio 2025 · 2103.90.90.91

    The tariff classification of a sauce from Spain

  • H317626 U.S. CBP 1 novembre 2024 · 2103.90.90

    Revocation of HQ H259324, HQ H258812, NY 856914, and HQ 085838; Modification of NY N195658, NY D88850, NY 890395, and HQ 088976; Classification of sauces; Revocation by operation of law; Mondiv, Div. of Lassonde Specialties Inc. v. United States, 329 F. Supp. 3d 1331 (Ct. Int’l Trade 2018); Mild…

  • N334397 U.S. CBP 25 agosto 2023 · 2103.90.90.91

    The tariff classification of fishcakes from Japan

  • 600016830 HMRC 13 ottobre 2026 – 12 ottobre 2029 · 2103 90 90 89

    A ready-to-eat pickled ginger condiment intended for use as a palate cleanser with sushi and other Asian dishes. The product is prepared from fresh, raw ginger that is processed by being cleaned, peeled, sliced, and pickled in a seasoned liquid containing water, salt, acids and sweeteners.…

  • 600016628 HMRC 12 ottobre 2026 – 11 ottobre 2029 · 2103 90 90 89

    Korean style fermented chili paste used in cooking. Also known as gochujang. Product is packed in 170g plastic tubs

  • 600016833 HMRC 6 ottobre 2026 – 5 ottobre 2029 · 2103 90 90 89

    A ready to eat condiment paste, with a strong distinctive flavour, used to enhance Sushi and other Asian dishes. Ingredients: Horseradish, water, corn oil, salt, lactose, wasabi powder, sweetener, acidity regulator, mustard extract, thickener (E415), and colouring, tartrazine and brilliant blue…

  • 600016196 HMRC 1 settembre 2026 – 31 agosto 2029 · 2103 90 90 89

    A red paste of roasted red peppers, kalamata olives, mixed with herbs, spices and extra virgin olive oil packed in glass jar 190G with a steel lid

126 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 21 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

2103 · Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata

Questa voce comprende anche i prodotti presentati come salse dolci di vari gusti (ad esempio, zuccheri e melassi caramellati), se non inclusi in altre voci più specifiche (ad esempio, salse contenenti cacao della voce 1806 o sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati, della voce 2106). Tali prodotti possono essere utilizzati tra l’altro come salse e guarnizioni da dessert (ad esempio per gelati o budini).

2103 90 10 · «Chutney» di mango liquido

Per chutney di mango si intende, ai sensi di questa sottovoce, una preparazione a base di manghi canditi, ai quali sono stati aggiunti diversi prodotti, quali ginepro, uva passa, pepe e zucchero.

Il chutney di mango di questa sottovoce si presenta sotto forma di salsa più o meno liquida, completamente omogeneizzata.

Considerazioni generali del capitolo

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Considerazioni generali

La classificazione dei «complementi alimentari» (di cui al punto 16 della nota esplicativa del SA relativa alla voce 2106), in particolare delle altre preparazioni alimentari presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere utilizzate come complementi alimentari, va considerata anche alla luce dei criteri stabiliti nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08 («Swiss Caps»).

Nota complementare 1

Questa nota complementare riguarda in particolare, le maltodestrine.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 «Chutney» di mango liquido Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Mango chutney, liquid Esente —

Il codice NC 2103 90 10 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 2103.90 (preparazioni per salse e salse preparate: altri).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

2 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come l’accordo UE–Canada e l’accordo UE–Stati Uniti, a fronte di un dazio per i paesi terzi di Esente.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 2103.90 nell’UE hanno raggiunto 1 Mld € (−2% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 32%, davanti alla Thailandia.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 7,7%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 7,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dallo 0% al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dall’8% all’11%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile va dal 14,4% al 16,2%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dal 16% al 18%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 7,2% al 12,8%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 6,3% al 12%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dal 5% al 30% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2103.90 per 5,1 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 2103 90 10?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 2103 90 10?

2 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 2 dei quali allo 0%, nell’ambito dell’accordo UE–Canada e dell’accordo UE–Stati Uniti, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 2103 90 10?

Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 2103.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (364 Mln USD), davanti alla Thailandia.

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