Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 2202.10

2202 10 00

2202 10 00: Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

Bibite e acque zuccherate o aromatizzate

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta, di frutta a guscio o di ortaggi e legumi della voce 2009:
  2. 2202 10 00 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 9,6% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Controllo all’importazioneImmissione in libera pratica (restrizione - alimenti per animali e prodotti alimentari)
    Si applica alle merci originarie di
    Albania, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Regno Unito e altri 5
    Atto giuridico
    Regulation 0256/24
    Documenti
    • C678 Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y854 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione non riguarda le merci dichiarate.
    • Y855 Esenzione dalle restrizioni all'importazione a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione (incidente di Cernobyl).
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.0709 Norway Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 23.029.000 l 5.407.401 l Aperto
09.9017 United States Esente 1 luglio 2026 – 30 giugno 2027 20.000.000 kg 18.150.175 kg Critico

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 5,5% aliquota ridotta
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 12% aliquota ridotta
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 5% aliquota ridotta
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 21%
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—9,6%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
Spazio Economico Europeo Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Liechtenstein Liechtenstein Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati UnitiContingente Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 5

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

6,1%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 7,6%
accordo UE–Norvegia Norvegia 4,7 EUR / hl

UE: importazioni mensili · HS 2202.10

ultimi 12 mesi1,4 Mld €-4,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,14 € al kg
Aliquota preferenziale75%
gen 2024: 84,3 Mln €feb 2024: 103,1 Mln €mar 2024: 120,2 Mln €apr 2024: 117,6 Mln €mag 2024: 122 Mln €giu 2024: 134,5 Mln €lug 2024: 153,4 Mln €ago 2024: 125,3 Mln €set 2024: 131,3 Mln €ott 2024: 128,6 Mln €nov 2024: 120 Mln €dic 2024: 109,1 Mln €gen 2025: 96,2 Mln €feb 2025: 101,6 Mln €mar 2025: 115,6 Mln €apr 2025: 119,7 Mln €mag 2025: 124,7 Mln €giu 2025: 125,8 Mln €lug 2025: 152,8 Mln €ago 2025: 121,8 Mln €set 2025: 121,1 Mln €ott 2025: 124 Mln €nov 2025: 99 Mln €dic 2025: 101,4 Mln €gen 2026: 93,6 Mln €feb 2026: 89,8 Mln €mar 2026: 122,2 Mln €apr 2026: 113,1 Mln €mag 2026: 110,7 Mln €giu 2026: 136,6 Mln €lug 2026: 140,2 Mln €ago 2026: 130 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 473,7 Mln € 34,3% +13,6%
Svizzera 430,7 Mln € 31,2% -20,8%
Serbia 100,3 Mln € 7,3% -4,7%
Turchia 48,3 Mln € 3,5% -24,5%
Ucraina 38,3 Mln € 2,8% -13,5%
Sudafrica 38,1 Mln € 2,8% +11,3%
Stati Uniti 25,6 Mln € 1,9% +22,1%
Kosovo 16,8 Mln € 1,2% +25,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

2202.10 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N333062 U.S. CBP 15 giugno 2023 · 2202.10.00.75

    The tariff classification of Juice Drinks from the Philippines

  • N325497 U.S. CBP 11 maggio 2022 · 2202.10.00.60

    The tariff classification of Soft Drinks from Japan

  • N325217 U.S. CBP 28 aprile 2022 · 2202.10.00.60

    The tariff classification of fruit juice beverages from Chile

  • N324304 U.S. CBP 3 marzo 2022 · 2202.10.00.60

    The tariff classification of Lime Fruit Tea from China.

  • 600013370 HMRC 15 luglio 2025 – 14 luglio 2028 · 2202 10 00 00

    A 250 ml carbonated canned beverage. This is an energy drink for immediate consumption. Ingredients: Carbonated Water Multifloral Manuka Honey Coconut Water Powder Citric Acid Monkfruit Juice Concentrate ‘Natural Flavours’ Guarna Extract Pink Himalayan Salt Carthamus Concentrate Naturally Sourced…

  • 600013038 HMRC 19 maggio 2025 – 18 maggio 2028 · 2202 10 00 00

    A non-alcoholic drink. Ingredients include carbonated water, fructose corn syrup or sugar, caramel color (E150d), phosphoric acid, natural flavours, caffeine and citric acid. Packaged in glass bottles (35cl and 50cl sizes), plastic bottles (PET) – 35cl, 50cl, 1L, 1.5L, and 2L or cans (33cl).

  • 600013039 HMRC 19 maggio 2025 – 18 maggio 2028 · 2202 10 00 00

    A non-alcoholic carbonated soft drink. Ingredients include carbonated water, fructose corn syrup or sugar, orange flavouring, citric acid, preservatives, colouring, stabilizers, emulsifiers and ascorbic acid. Packaged in glass bottles (35cl and 50cl sizes), plastic bottles (PET) – 35cl, 50cl, 1L,…

  • 600013040 HMRC 19 maggio 2025 – 18 maggio 2028 · 2202 10 00 00

    A lemon-lime flavoured carbonated soft drink. Ingredients include carbonated water, fructose corn syrup or sugar, citric acid, natural flavours, sodium citrate, preservatives, and ascorbic acid. Packaged in glass bottles (35cl and 50cl sizes), plastic bottles (PET) – 35cl, 50cl, 1L, 1.5L, and 2L…

21 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note
Note complementari

Note di capitolo: Capitolo 22 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

2202 · Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Per quel che concerne i termini «bevande analcoliche» si rimanda alla nota 3 del presente capitolo.

Le bevande non alcoliche della presente voce sono liquidi direttamente idonei al consumo umano tramite ingestione e destinati a questo uso, indipendentemente dalla quantità assorbita o dagli scopi particolari cui possono servire diversi tipi di liquidi consumati, purché essi non rientrino in un’altra voce più specifica. Fattori puramente soggettivi e variabili come il modo di consumare tali bevande o lo scopo per cui se ne fa uso, ad esempio per placare la sete o per ottenere un effetto benefico per la salute, non sono rilevanti ai fini della loro classificazione (cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa 114/80).

Questa voce comprende, tra l’altro, i prodotti liquidi pronti all’uso per l’alimentazione dei lattanti.

2202 10 00 · Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

Rientrano in questa sottovoce le bevande rinfrescanti di cui alle note esplicative del SA, voce 2202, lettera A.

La presenza di antiossidanti, di vitamine, di stabilizzanti o chinino, non ha effetto sulla classificazione delle bevande rinfrescanti.

Questa sottovoce comprende, per esempio, i prodotti liquidi costuiti d’acqua, da zucchero e da sostanze aromatiche, racchiuse in un cuscinetto di materia plastica artificiale e destinati alla fabbricazione domestica di ghiaccioli, mediante congelamento in apparecchi frigoriferi.

Vedi anche la nota complementare 1 del presente capitolo.

Considerazioni generali del capitolo

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Considerazioni generali

Quando in questo capitolo si fa distinzione tra i prodotti presentati in recipienti contenenti fino a due litri, oppure più di due litri, si deve prendere in considerazione il volume del liquido contenuto in detti recipienti e non la loro capacità.

Sono comprese in questo capitolo — purché non si tratti di medicinali — le preparazioni toniche che possano essere consumate direttamente come bevande, anche se sono assorbite in piccole quantità (in particolare a cucchiai). Tutte le preparazioni toniche non alcoliche che devono essere diluite prima del consumo come bevande sono escluse dal capitolo 22 e rientrano, generalmente, nella voce 2106.

Nota complementare 2 b)

Il titolo alcolometrico volumico potenziale è calcolato moltiplicando la massa degli zuccheri (calcolati in chilogrammi di zucchero invertito), contenuta in 100 litri del prodotto considerato, per il fattore 0,60.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti 9,6% l
2025 invariato 9,6% l
2024 invariato 9,6% l
2023 invariato 9,6% l
2022 invariato 9,6% l
2021 invariato 9,6% l
2020 invariato 9,6% l
2019 Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured 9,6% l

Il codice NC 2202 10 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 2202.10 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero…).

Il dazio per i paesi terzi è pari al 9,6%; le quantità si dichiarano in l.

Le merci originarie di 153 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 9,6%; per 139 di essi l’esenzione è totale.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 2202.10 per 1,4 Mld € (−4% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1,14 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 34%, davanti alla Svizzera.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 9,6%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari all’8%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari all’11%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 18%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 9,6% al 13,4%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 10%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 40% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 2202.10 per 6,7 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 2202 10 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 9,6%; l’unità supplementare è l. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 2202 10 00?

153 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 139 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 2202 10 00?

Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 2202.10, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (346,2 Mln USD), davanti alla Svizzera.

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