4401 49 10: Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:
Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:
Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera
Atto giuridico
Regulation 2072/19
Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
Si applica alle merci originarie di
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Anguilla, Antartide, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita e altri 187
Atto giuridico
Regulation 2072/19
Documenti
C085 Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali (DSCE-PP) di cui all'allegato II, parte 2, sezione C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y146 Esenzione per i prodotti per fini scientifici a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031
Y979 Esenzione dai controlli ufficiali su piante, diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti, facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale (regolamento (UE) 2019/2122, articolo 7, lettera d))
Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y122 Merci originarie della Russia, provenienti da una regione in cui non è richiesto il DSCE-PP (allegato XI, parte A, del regolamento (UE) 2019/2072)
Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
Si applica alle merci originarie di
Stati Uniti, Turchia
In vigore
fino al 31 dicembre 2026
Atto giuridico
Regulation 2072/19
Documenti
C085 Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali (DSCE-PP) di cui all'allegato II, parte 2, sezione C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y146 Esenzione per i prodotti per fini scientifici a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031
Y979 Esenzione dai controlli ufficiali su piante, diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti, facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale (regolamento (UE) 2019/2122, articolo 7, lettera d))
Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
Si applica alle merci originarie di
Iraq, Siria
Atto giuridico
Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Cina, India
In vigore
fino al 31 dicembre 2026
Atto giuridico
Regulation 0288/24
Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0966/23
Documenti
C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 1157/24
Documenti
C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 4
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq
All third countries
Regulation 1210/03
1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria
All third countries
Regulation 1332/13
15 dicembre 2013
Controllo all'esportazione – CITES
All third countries
Regulation 0966/23
20 maggio 2023
Controllo all'esportazione – Rifiuti
All third countries
Regulation 1157/24
21 maggio 2026
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria13% aliquota ridotta
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia5% aliquota ridotta
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia10% aliquota ridotta
Lettonia12% aliquota ridotta
Lituania21%
Lussemburgo8% aliquota ridotta
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna10% aliquota ridotta
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 4401.49
ultimi 12 mesi42,6 Mln €-1,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,04 € al kg
Aliquota preferenziale0%
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of reclaimed hardwood railroad ties from Canada
Note legali
Note di sottovoci
1. Ai fini della sottovoce 440131 per «pellet di legno» si intendono i sottoprodotti (quali schegge, segatura o trucioli) della lavorazione meccanica del legno, della fabbricazione di mobili o di altre attività di lavorazione del legno, agglomerati direttamente per compressione o mediante aggiunta di un legante in proporzione inferiore o uguale a 3 % del peso. Tali pellet sono di forma cilindrica, con un diametro inferiore o uguale a 25 mm e una lunghezza inferiore o uguale a 100 mm.
2. Ai fini della sottovoce 440132 per «mattonelle di legno» si intendono i sottoprodotti, quali schegge, segatura o trucioli, della lavorazione meccanica del legno, della fabbricazione di mobili o di altre attività di lavorazione del legno, agglomerati direttamente per compressione o mediante aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso. Tali mattonelle sono presentate in forma di unità cubiche, poliedriche o cilindriche, con sezione trasversale minima superiore a 25 mm.
3. Ai fini della sottovoce 440713, per «A-P-A» si intende legno ottenuto da popolamenti di abete rosso, pino e abete, in cui la percentuale di ciascuna specie varia e non è nota.
4. Ai fini della sottovoce 440714, per «Hem-fir» si intende legno ottenuto da popolamenti di tsuga occidentale e abete, in cui la percentuale di ciascuna specie varia e non è nota.
I prodotti derivati da queste materie prime possono essere immessi sul mercato dell’UE o esportati solo se sono a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.
Legnosi applica dal 30 dicembre 2026
Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms (not including waste as defined in Article 3, point (1), of Directive 2008/98/EC; not including single use packing material and packing containers used exclusively to support, protect or carry another product made available on the market or exported and presented with that product)
Regolamento (UE) 2023/1115, allegato I (testo consolidato)
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
4401 49 10 · Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui
Rientrano in questa sottovoce i sottoprodotti, non utilizzabili come legname, della lavorazione industriale del legno tondo e della fabbricazione di prodotti in legno.
A titolo di esempio: scarti di segheria o di piallatura (sciaveri, rifili, schegge, ecc.), altri rifiuti di fabbricazione (tronchi da trancia, residui dell'impiallacciatura, ecc.), tavole rotte; cortecce e trucioli, altri rifiuti e cascami di falegnameria e carpenteria non contaminati (per esempio, da viti, chiodi o vernice).
Rientrano in questa sottovoce anche il legno da tinta esausto e il legno tannante.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Corteccia e rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui
Esente
—
2025
Bark and production waste, scrap, rejects and residues
Esente
—
2024
non presente nella nomenclatura di quell’anno
—
—
2023
non presente nella nomenclatura di quell’anno
—
—
2022
non presente nella nomenclatura di quell’anno
—
—
2021
non presente nella nomenclatura di quell’anno
—
—
2020
non presente nella nomenclatura di quell’anno
—
—
2019
non presente nella nomenclatura di quell’anno
—
—
Storia del codice
In uso dal 2025; prima queste merci erano classificate in 4401 49 00.
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 4401 49 10 è una delle 2 linee della sottovoce 4401.49, segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: altri.
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4401.49 per 42,6 Mln € (−2% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,04 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 34%, davanti alla Norvegia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari a zero, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 4401.49 per 317 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Norvegia.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 4401 49 10?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 4401.49, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Norvegia (19,3 Mln USD), davanti al Regno Unito.
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