Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti · codice HTS · HS 1509.40
1509.40.20: Weighing with the immediate container under 18 kg
Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 2 suddivisioni Dati: Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 1509 Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified:
- 1509.40 Other virgin olive oils:
- 1509.40.20 Weighing with the immediate container under 18 kg
Quanto si paga
Importazione: USA
Sono inclusi i dazi aggiuntivi statunitensi del capitolo 99 dell’HTS in vigore al 22 ottobre 2026 (sezioni 301, 232, 338 e 201). I dazi IEEPA non sono più riscossi dopo la sentenza della Corte suprema di febbraio 2026. Le esenzioni condizionate (contenuto statunitense, uso finale, quota di metallo) non sono calcolate: vedere la disposizione.
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 1
- Dazio addizionaleSection 301 — China — technology transfer, IP and innovation (2018 actions and 2024 four-year review) 7,5%
- Si applica alle merci originarie di
- Cina
- In vigore
- dal 1 settembre 2019
- Atto giuridico
- HTSUS 9903.88.15
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| Generale (NPF) | — | 5¢/kg on contents and container |
| US–Australia FTA AU | Australia | Esente |
| US–Bahrain FTA BH | Bahrein | Esente |
| US–Chile FTA CL | Cile | Esente |
| US–Colombia TPA CO | Colombia | Esente |
| US–Israel FTA IL | Israele | Esente |
| US–Jordan FTA JO | Giordania | Esente |
| US–Korea FTA KR | Corea del Sud | Esente |
| US–Morocco FTA MA | Marocco | Esente |
| US–Oman FTA OM | Oman | Esente |
| CAFTA-DR P | Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | Esente |
| US–Panama TPA PA | Panama | Esente |
| US–Peru TPA PE | Perù | Esente |
| USMCA S | Canada, Messico | Esente |
| US–Singapore FTA SG | Singapore | Esente |
| Colonna 2 | Cuba, Corea del Nord, Russia, Bielorussia | 17.6¢/kg on contents and container |
Speciale: aliquote ridotte previste da accordi commerciali e programmi preferenziali; le lettere tra parentesi indicano i programmi (ad esempio AU = accordo di libero scambio con l’Australia, KR = accordo con la Corea).
Suddivisioni
- 1509.40.20 Weighing with the immediate container under 18 kg 5¢/kg on contents and container
- 1509.40.20.30 Certified organic kg
- 1509.40.20.90 Other kg
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
1509.40 altri oli d'oliva vergini
Linee tariffarie (USA): 1509.40
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;
b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);
c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);
d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;
e) gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;
f) il surrogato (factice) derivato dagli oli (voce 4002).
2. La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive attraverso l’estrazione con solventi (voce 1510).
3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.
4. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 150930 l'olio vergine di oliva ha una acidità libera, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g e si distingue dalle altre categorie di olio vergine d'oliva secondo le caratteristiche indicate nella norma del Codex Alimentarius 33-1981.
2. Ai sensi delle sottovoci 151411 e 151419, per «olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intende l’olio fisso con un tenore in acido erucico inferiore a 2 % in peso.
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, da 15159040 a 15159059 e 15180031:
a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:
decantazione entro i termini normali,
centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
c) sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.
2.
A. Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi n. 6 (COI/T.20/Doc. n. 33 (Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia)) e n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 ((Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.
Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo n. 3 (COI/T.20/Doc. n. 23 (Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato)) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
B. Rientrano nelle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tali sottovoci.
1. È considerato "olio d'oliva extra vergine" ai sensi della sottovoce 15092000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 1 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
2. Rientrano nella sottovoce 15093000 gli oli d'oliva vergini che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 2 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Sono considerati "altri oli d'oliva vergine" ai sensi della sottovoce 15094000 gli oli d'oliva che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 3 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
C. Rientra nella sottovoce 15099000 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli d'oliva delle sottovoci 15092000, 15093000 e 15094000, anche tagliato con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 4 e 5 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
D. È considerato "olio di sansa di oliva greggio" ai sensi della sottovoce 15101000 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 6 indicata nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
E. Rientrano nella sottovoce 15109000 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 15101000, anche tagliati con olio d'oliva extra vergine o olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui ai punti B, C, e D.
Gli oli di questa sottovoce devono presentare le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 7 e 8 indicate nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
3. Non rientrano nelle sottovoci 15220031 e 15220039:
a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo ISO 3961, inferiore a 70 o superiore a 100;
b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo apparente, determinata conformemente al metodo n. 8 (COI/T.20/Doc. n. 26 (Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
5. Le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, usate come complementi alimentari, sono escluse dal presente capitolo. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.
Storia del codice
In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 1509.10.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, 1509.40.20 è una delle 2 linee della sottovoce 1509.40, altri oli d'oliva vergini.
Il dazio generale è un dazio specifico o composto: 5¢/kg on contents and container.
Nella dichiarazione si usa una delle sue 2 suddivisioni statistiche.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 31,2%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 31,5%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 10% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati Uniti hanno importato merci della sottovoce 1509.40 per 6 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è la Spagna.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice HTS 1509.40.20?
Il dazio generale nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti è 5¢/kg on contents and container. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Esiste un’aliquota ridotta per 1509.40.20 negli accordi commerciali degli Stati Uniti?
Sì. La colonna Special riporta «Free (A, AU, BH, CL, CO,D,E, IL, JO, KR, MA, OM,P, PA, PE,S, SG)»: le lettere tra parentesi indicano gli accordi e i programmi che la concedono.
Da dove importano queste merci gli Stati Uniti?
Per l’intera sottovoce 1509.40, nel 2024 il primo fornitore è la Spagna (2 Mln USD), davanti al Portogallo.