Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti · codice HTS · HS 2929.10
2929.10.35: Isocianati: Compounds with other nitrogen function: isocyanates, 1,6-Hexamethylene diisocyanate
Isocianati
Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 1 suddivisioni Dati: Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 2929 Compounds with other nitrogen function:
- 2929.10 Isocyanates:
- 2929.10.35 1,6-Hexamethylene diisocyanate
Quanto si paga
Importazione: USA
Sono inclusi i dazi aggiuntivi statunitensi del capitolo 99 dell’HTS in vigore al 22 ottobre 2026 (sezioni 301, 232, 338 e 201). I dazi IEEPA non sono più riscossi dopo la sentenza della Corte suprema di febbraio 2026. Le esenzioni condizionate (contenuto statunitense, uso finale, quota di metallo) non sono calcolate: vedere la disposizione.
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 1
- Dazio addizionaleSection 301 — China — technology transfer, IP and innovation (2018 actions and 2024 four-year review) 25%
- Si applica alle merci originarie di
- Cina
- In vigore
- dal 24 settembre 2018
- Atto giuridico
- HTSUS 9903.88.03
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| Generale (NPF) | — | 6,5% |
| US–Australia FTA AU | Australia | Esente |
| US–Bahrain FTA BH | Bahrein | Esente |
| US–Chile FTA CL | Cile | Esente |
| US–Colombia TPA CO | Colombia | Esente |
| US–Israel FTA IL | Israele | Esente |
| US–Jordan FTA JO | Giordania | Esente |
| US–Korea FTA KR | Corea del Sud | Esente |
| US–Morocco FTA MA | Marocco | Esente |
| US–Oman FTA OM | Oman | Esente |
| CAFTA-DR P | Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | Esente |
| US–Panama TPA PA | Panama | Esente |
| US–Peru TPA PE | Perù | Esente |
| USMCA S | Canada, Messico | Esente |
| US–Singapore FTA SG | Singapore | Esente |
| Colonna 2 | Cuba, Corea del Nord, Russia, Bielorussia | 15.4¢/kg + 52% |
Speciale: aliquote ridotte previste da accordi commerciali e programmi preferenziali; le lettere tra parentesi indicano i programmi (ad esempio AU = accordo di libero scambio con l’Australia, KR = accordo con la Corea).
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
2929.10 Composti ad altre funzioni azotate: isocianati
Linee tariffarie (USA): 2929.10
- 2929.10.10Compounds with other nitrogen function: isocyanates, toluenediisocyanates (unmixed)
- 2929.10.15Mixtures of 2,4- and 2,6-toluenediisocyanates
- 2929.10.20Bitolylene diisocyanate (TODI);o-Isocyanic acid, o-tolyl ester; and Xylene diisocyanate
- 2929.10.27N-Butylisocyanate; Cyclohexyl isocyanate; 1-Isocyanato-3-(trifluoromethyl) benzene; 1,5-Naphthalene diisocyanate; and Octadecyl isocyanate
- 2929.10.30Compounds with other nitrogen function: isocyanates, 3,4-Dichlorophenylisocyanate
- 2929.10.35Compounds with other nitrogen function: isocyanates, 1,6-Hexamethylene diisocyanate
- 2929.10.55Products described in additional U.S. note 3 to section VI
- 2929.10.80Compounds with other nitrogen function: isocyanates, other
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N327235 U.S. CBP
The tariff classification of Octadecyl isocyanate (CAS # 112-96-9) from China
- N321395 U.S. CBP
The tariff classification of Hydrogenated MDI (HMDI), and Isophorone diisocyanate (IPDI) from China
- N307888 U.S. CBP
The tariff classification of 1-3-bis(Isocyanatomethyl) cyclohexane (CAS No. 38661-72-2) from Japan
Note legali
Note
1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
c) i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;
d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);
e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera o di un emetico, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;
c) il metano e il propano (voce 2711);
d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
e) i prodotti immunologici della voce 3002;
g) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);
h) gli enzimi (voce 3507);
ij) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);
k) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;
l) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
4. Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.
Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».
Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per "funzioni ossigenate" (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno compresi in tali voci) si intendono unicamente le funzioni ossigenate indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.
5.
A) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;
B) gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;
C) con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:
1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;
2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo;
3) i composti di coordinazione, diversi dai prodotti classificabili alla sezione XI o alla voce 2941, sono da classificare nella voce del capitolo 29 posta per ultima nell'ordine di numerazione fra quelle corrispondenti ai frammenti derivati dalla scissione di tutti i legami metallici, esclusi quelli del metallo-carbonio.
D) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905);
E) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.
6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi metallici o non metallici, quali zolfo, arsenico, piombo, direttamente legati al carbonio.
Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.
Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.
8. Per l'applicazione della voce 2937:
a) la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);
b) l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, 2929.10.35 è una delle 8 linee della sottovoce 2929.10, composti ad altre funzioni azotate: isocianati.
Il dazio generale è pari al 6,5%; le quantità si dichiarano in kg.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 6,5%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 6,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 5%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3,1%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dall’1% all’1,2%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati Uniti hanno importato merci della sottovoce 2929.10 per 195 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è l’Ungheria.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice HTS 2929.10.35?
Il dazio generale nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti è pari al 6,5%; l’unità supplementare è kg. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Esiste un’aliquota ridotta per 2929.10.35 negli accordi commerciali degli Stati Uniti?
Sì. La colonna Special riporta «Free (A+,AU, BH, CL, CO,D, E, IL, JO, KR, MA, OM,P, PA, PE,S, SG)»: le lettere tra parentesi indicano gli accordi e i programmi che la concedono.
Da dove importano queste merci gli Stati Uniti?
Per l’intera sottovoce 2929.10, nel 2024 il primo fornitore è l’Ungheria (64 Mln USD), davanti alla Germania.