3004 · Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto
Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.
A differenza di quella precedente, la presente voce può comprendere prodotti non miscelati. Per l'interpretazione di quest'ultima espressione, vedi la nota 3 a) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 3004, quarto e quinto comma.
Le espressioni «sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo)» e «condizionati per la vendita al minuto in vista di impieghi terapeutici o profilattici» sono definite nelle note esplicative del SA, voce 3004, primo e secondo comma.
Sono comprese in questa voce anche i medicamenti presentati in confezioni per trattamenti di lunga durata, nonché per ospedali e collettività analoghe. In questi casi le confezioni contengono un maggior numero di medicamenti unitari e su di esse sono in genere menzionati i suddetti trattamenti di lunga durata o la destinazione agli ospedali.
Il fatto che ai medicamenti presentati in fiale o flaconi e contenenti, per esempio, antibiotici, ormoni o prodotti liofilizzati debba essere ancora aggiunta acqua apirogena o un altro solvente prima della loro somministrazione non comporta la loro esclusione dalla presente voce.
La voce comprende fra l'altro le preparazioni contenenti un quantitativo sufficiente di sostanze attive per dose giornaliera (per es. ormoni o cofattori) per produrre un effetto terapeutico o profilattico su una malattia o un disturbo specifici. La dose giornaliera è raccomandata sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso di tali prodotti.
L'indice del sistema di classificazione anatomica terapeutica chimica (WHO ATC-DDD index) (https://www.whocc.no/atc_ddd_index/), elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), indica la dose definita giornaliera (DDD) che produce un effetto terapeutico o profilattico se applicata in quantità pari o superiori a quelle indicate nell'indice.
La tabella seguente illustra la DDD per le sostanze elencate:
| Denominazione della sostanza attiva | Dose definita giornaliera | Unità di misura | Via di somministrazione |
| Acido α-lipoico o acido tiottico | 0,6 | g | orale |
| Acido α-lipoico o acido tiottico | 0,6 | g | parenterale |
| Glucosammina solfato | 1,5 (*) | g | orale |
| Levocarnitina | 2 | g | orale |
| Levocarnitina | 2 | g | parenterale |
| Lovastatina | 45 | mg | orale |
| Melatonina | 2 | mg | orale |
| N-acetilcisteina | 0,5 | g | orale |
| Yohimbina | 15 | mg | orale |
(*) La dose definita giornaliera (DDD) di 1,5 g per la “glucosammina solfato” nell’indice di classificazione anatomica terapeutica chimica (ATC-DDD) si basa sulla sostanza solfato di bis(2-ammonio-2-desossi-D-glucosio) (CAS RN 14999-43-0; formula molecolare (C6H13NO5)2•H2SO4; Mw 456,42 g/mol)».