Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 3004.90

3004 90 00

3004 90 00: Medicamenti: altri

Medicinali in dosi, altri

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto:
  2. 3004 90 00 altri

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y162 Esenzione dalla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali per l'importazione o l'esportazione di prodotti e attrezzature che sono effetti personali (articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2024/573)
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
    • Y166 Etichettatura degli inalatori a dose misurata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/573, sottoposti ad approvazione speciale dall'Agenzia europea per i medicinali o dalle autorità nazionali — cfr. nota CD807
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 4

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Merci utilizzate per la tortura e la repressione, restrizioni all’esportazione Andorra, Anguilla, Albania, Argentina, Australia, Aruba, Bosnia ed Erzegovina, Benin, Saint-Barthélemy, Bermuda, Bolivia, Caraibi Olandesi, Canada, Svizzera, Colombia, Costa Rica, Capo Verde, Curaçao, Gibuti, Repubblica Dominicana, Ecuador, Isole Falkland, Isole Fær Øer, Gabon, Georgia, Gibilterra, Groenlandia, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Guinea-Bissau, Honduras, Islanda, Kirghizistan, Liechtenstein, Liberia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Mongolia, Montserrat, Messico, Mozambico, Namibia, Nuova Caledonia, Nicaragua, Norvegia, Nepal, Nuova Zelanda, Panama, Polinesia Francese, Filippine, Saint-Pierre e Miquelon, Paraguay, Serbia, Ruanda, Seychelles, Sant’Elena, San Marino, São Tomé e Príncipe, Sint Maarten, Isole Turks e Caicos, Terre Australi Francesi, Togo, Timor Est, Turkmenistan, Turchia, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Wallis e Futuna, Sudafrica Regulation 0125/19 20 febbraio 2019
Merci utilizzate per la tortura e la repressione, restrizioni all’esportazione All third countries (eccetto Andorra, Anguilla, Albania, Argentina, Australia, Aruba, Bosnia ed Erzegovina, Benin, Saint-Barthélemy, Bermuda, Bolivia, Caraibi Olandesi, Canada, Svizzera, Colombia, Costa Rica, Capo Verde, Curaçao, Gibuti, Repubblica Dominicana, Ecuador, Isole Falkland, Isole Fær Øer, Gabon, Georgia, Gibilterra, Groenlandia, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Guinea-Bissau, Honduras, Islanda, Kirghizistan, Liechtenstein, Liberia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Mongolia, Montserrat, Messico, Mozambico, Namibia, Nuova Caledonia, Nicaragua, Norvegia, Nepal, Nuova Zelanda, Panama, Polinesia Francese, Filippine, Saint-Pierre e Miquelon, Paraguay, Serbia, Ruanda, Seychelles, Sant’Elena, San Marino, São Tomé e Príncipe, Sint Maarten, Isole Turks e Caicos, Terre Australi Francesi, Togo, Timor Est, Turkmenistan, Turchia, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Wallis e Futuna, Sudafrica) Regulation 0125/19 20 febbraio 2019
Controllo all'esportazione – CITES All third countries Regulation 0966/23 20 maggio 2023
Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra All third countries Regulation 0573/24 31 gennaio 2025

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 0% aliquota ridotta
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 5% aliquota ridotta
  • Croazia 5% aliquota ridotta
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 2,1% / 10% aliquota ridotta
  • Germania 19%
  • Grecia 6% / 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 0% aliquota ridotta
  • Italia 10% aliquota ridotta
  • Lettonia 12% aliquota ridotta
  • Lituania 5% aliquota ridotta
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 0% aliquota ridotta
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 23%
  • Portogallo 6% aliquota ridotta
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 5% aliquota ridotta
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 3004.90

ultimi 12 mesi40,9 Mld €-6,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione176,48 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 3,3 Mld €feb 2024: 3,4 Mld €mar 2024: 3,1 Mld €apr 2024: 3,7 Mld €mag 2024: 3,3 Mld €giu 2024: 3,1 Mld €lug 2024: 3,1 Mld €ago 2024: 3 Mld €set 2024: 3,2 Mld €ott 2024: 3,9 Mld €nov 2024: 3,2 Mld €dic 2024: 2,6 Mld €gen 2025: 3,9 Mld €feb 2025: 4,3 Mld €mar 2025: 4,3 Mld €apr 2025: 3,6 Mld €mag 2025: 3,2 Mld €giu 2025: 4,3 Mld €lug 2025: 4,1 Mld €ago 2025: 3,1 Mld €set 2025: 3,2 Mld €ott 2025: 3,4 Mld €nov 2025: 3,3 Mld €dic 2025: 3 Mld €gen 2026: 3,3 Mld €feb 2026: 3 Mld €mar 2026: 4,4 Mld €apr 2026: 3,1 Mld €mag 2026: 3,5 Mld €giu 2026: 3,5 Mld €lug 2026: 4,3 Mld €ago 2026: 2,9 Mld € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Svizzera 17,6 Mld € 43,1% +3,4%
Stati Uniti 10,4 Mld € 25,5% -23,2%
Regno Unito 5 Mld € 12,3% -10,2%
India 2,1 Mld € 5,2% +6,8%
Singapore 1,2 Mld € 3% +22,6%
Canada 1,2 Mld € 2,9% -4,5%
Cina 675,4 Mln € 1,7% -11%
Giappone 421,7 Mln € 1% +26,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

3004.90 Medicamenti: altri

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N364941 U.S. CBP 5 ottobre 2026 · 3004.90.92.14

    The tariff classification of Linezolid Tablets in dosage form, from India

  • N364942 U.S. CBP 5 ottobre 2026 · 3004.90.92.21

    The tariff classification of Diltiazem Hydrochloride Extended-Release Capsules in dosage form, from India

  • N364416 U.S. CBP 18 settembre 2026 · 3004.90.92.26

    The tariff classification of Ranolazine Extended-Release Tablets in dosage form, from India

  • N364415 U.S. CBP 17 settembre 2026 · 3004.90.92.46

    The tariff classification of Bupropion Hydrochloride Extended-Release Tablets in dosage form, from India

  • 600015874 HMRC 16 settembre 2026 – 15 settembre 2029 · 3004 90 00 00

    A sterile physiological saline solution Used as an extraocular and intraocular irrigation solution in eye surgery Presented in a plastic bottle with a capacity of 15 ml, and in glass bottles or flexible plastic bags with a capacity of 250 or 500 ml

  • 600016281 HMRC 8 settembre 2026 – 7 settembre 2029 · 3004 90 00 00

    A sterile inhalation saline solution intended to mobilise secretions in the respiratory tract caused by respiratory diseases. The solution contains 3% sodium chloride and is free from preservatives. It is packaged in 20 × 4 ml ampoules for use with a jet, membrane, or ultrasonic nebuliser.

  • 600015890 HMRC 1 settembre 2026 – 31 agosto 2029 · 3004 90 00 00

    Formoline L112 tablets to support weight management and reduction of dietary fat absorption and lowering of LDL cholesterol active component is polyglucosamine, also contain excipients used in tablet manufacture, including binders, fillers and coating materials packed in boxes of 64 tablets, with…

  • 600013517 HMRC 3 settembre 2025 – 2 settembre 2028 · 3004 90 00 00

    radiopharmaceutical containing the radioactive isotope Lutetium-177 single patient dose, administered intravenously, via the vial Physical form: liquid Use: in clinical trials for assessment of its performance as a therapeutic medicine in humans Packaging :a vial held within shielded container to…

562 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note
Note di sottovoci
Nota complementare

Note di capitolo: Capitolo 30 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

3004 · Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto

Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.

A differenza di quella precedente, la presente voce può comprendere prodotti non miscelati. Per l'interpretazione di quest'ultima espressione, vedi la nota 3 a) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 3004, quarto e quinto comma.

Le espressioni «sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo)» e «condizionati per la vendita al minuto in vista di impieghi terapeutici o profilattici» sono definite nelle note esplicative del SA, voce 3004, primo e secondo comma.

Sono comprese in questa voce anche i medicamenti presentati in confezioni per trattamenti di lunga durata, nonché per ospedali e collettività analoghe. In questi casi le confezioni contengono un maggior numero di medicamenti unitari e su di esse sono in genere menzionati i suddetti trattamenti di lunga durata o la destinazione agli ospedali.

Il fatto che ai medicamenti presentati in fiale o flaconi e contenenti, per esempio, antibiotici, ormoni o prodotti liofilizzati debba essere ancora aggiunta acqua apirogena o un altro solvente prima della loro somministrazione non comporta la loro esclusione dalla presente voce.

La voce comprende fra l'altro le preparazioni contenenti un quantitativo sufficiente di sostanze attive per dose giornaliera (per es. ormoni o cofattori) per produrre un effetto terapeutico o profilattico su una malattia o un disturbo specifici. La dose giornaliera è raccomandata sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso di tali prodotti.

L'indice del sistema di classificazione anatomica terapeutica chimica (WHO ATC-DDD index) (https://www.whocc.no/atc_ddd_index/), elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), indica la dose definita giornaliera (DDD) che produce un effetto terapeutico o profilattico se applicata in quantità pari o superiori a quelle indicate nell'indice.

La tabella seguente illustra la DDD per le sostanze elencate:

Denominazione della sostanza attivaDose definita giornalieraUnità di misuraVia di somministrazione
Acido α-lipoico o acido tiottico0,6gorale
Acido α-lipoico o acido tiottico0,6gparenterale
Glucosammina solfato1,5 (*)gorale
Levocarnitina2gorale
Levocarnitina2gparenterale
Lovastatina45mgorale
Melatonina2mgorale
N-acetilcisteina0,5gorale
Yohimbina15mgorale

(*) La dose definita giornaliera (DDD) di 1,5 g per la “glucosammina solfato” nell’indice di classificazione anatomica terapeutica chimica (ATC-DDD) si basa sulla sostanza solfato di bis(2-ammonio-2-desossi-D-glucosio) (CAS RN 14999-43-0; formula molecolare (C6H13NO5)2•H2SO4; Mw 456,42 g/mol)».

Considerazioni generali del capitolo

PRODOTTI FARMACEUTICI

Considerazioni generali

Per la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione dell'Unione europea (diversa dalla legislazione che si riferisce alla classificazione nella nomenclatura combinata), nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea.

Nota complementare 1

1. Si intendono per preparazioni medicinali a base di erbe le preparazioni a base di una o più sostanze attive prodotte sottoponendo una pianta o parti di essa ad operazioni quali l'essiccazione, la triturazione, l'estrazione o la purificazione.

Si intende per sostanza attiva una sostanza chimicamente definita, un gruppo di sostanze chimicamente definite (per esempio, alcaloidi, polifenoli, antocianini) o un estratto di piante. Queste sostanze attive devono avere delle proprietà medicinali per la prevenzione o il trattamento di malattie, di disturbi o di sintomi specifici.

2. Le preparazioni medicinali omeopatiche sono ottenuti da prodotti, sostanze o composizioni denominati «basi omeopatiche» (tinture madri). Il grado di diluizione deve essere indicato (ad esempio D6).

3. Si intendono per preparazioni di vitamine o di minerali le preparazioni a base di vitamine della voce 2936, di minerali, inclusi i microelementi e loro misture. Esse sono impiegate per il trattamento o la prevenzione di malattie, di disturbi o di sintomi specifici. Il contenuto di vitamine o di minerali di queste preparazioni è molto superiore, generalmente almeno tre volte più elevato, rispetto all'apporto giornaliero raccomandato (RDA).

Per quanto riguarda la dose giornaliera raccomandata (RDA) di determinate vitamine e sali minerali si veda, ad esempio, la tabella di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 58), riprodotta di seguito:

Vitamine e sali mineraliRDA
Vitamina A800 μg
Vitamina D5 μg
Vitamina E12 mg
Vitamina K75 μg
Vitamina C80 mg
Tiamina1,1 mg
Riboflavina1,4 mg
Niacina16 mg
Vitamina B61,4 mg
Acido folico200 μg
Vitamina B122,5 μg
Biotina50 μg
Acido pantotenico6 mg
Potassio2 000 mg
Cloruro800 mg
Calcio800 mg
Fosforo700 mg
Magnesio375 mg
Ferro14 mg
Zinco10 mg
Rame1 mg
Manganesio2 mg
Fluoruro3,5 mg
Selenio55 μg
Cromo40 μg
Molibdeno50 μg
Iodio150 μg

4. Apporto giornaliero raccomandato (RDA) di aminoacidi essenziali per gli adulti aventi un peso di 70 kg, secondo quanto stabilito nella consultazione del 2007 di esperti OMS/FAO/UNU:

Aminoacido essenzialeRDA (mg)
Istidina700
Isoleucina1 400
Leucina2 730
Lisina2 100
Metionina + cisteina1 050
Cisteina287
Metionina728
Fenilalanina + Tirosina1 750
Treonina1 050
Triptofano280
Valina1 820

Apporto giornaliero raccomandato (RDA) di acidi grassi essenziali per gli adulti aventi un peso di 70 kg, secondo quanto stabilito nella consultazione del 2007 di esperti OMS/FAO/UNU:

Tipi di acidi grassi essenzialiNome dell’acido grasso essenzialeRDA (g)
Acidi grassi polinsaturi n-3Acido linolenico (ALA)2
Acidi grassi polinsaturi n-3 a catena lungaEPA e DHA0,25
Acidi grassi polinsaturi n-6Acido linoleico10

Non sono comprese nella voce 3004, tra l'altro, gli alimenti complementari e le preparazioni dietetiche [cfr. anche la nota 1 a) del presente capitolo].

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 altri Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Other Esente —

Il codice NC 3004 90 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 3004.90 (medicamenti: altri).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3004.90 nell’UE hanno raggiunto 40,9 Mld € (−6% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Svizzera ne ha fornito il 43%, davanti agli Stati Uniti.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 15%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 14%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dallo 0% al 20%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari a zero.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3004.90 per 149,2 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 3004 90 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 3004.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera (17 Mld USD), davanti agli Stati Uniti.

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