Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 4823.69
4823 69 10: Vassoi, piatti e scodelle
Piatti e bicchieri di carta, altri
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 4823 Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
- Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:
- 4823 69 altri:
- 4823 69 10 Vassoi, piatti e scodelle
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 3
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 4
- Controllo all’importazioneControllo delle importazioni di legname e di prodotti del legno soggetti al sistema di licenze FLEGT
- Si applica alle merci originarie di
- Indonesia
- Atto giuridico
- Decision 0284/14
- Documenti
- C690 Licenza FLEGT per le importazioni di legname
- C631 Lettera formale che convalida l'utilizzo di materiale non legnoso o riciclato per prodotti della carta, emessa dal ministero dell'Industria del paese partner FLEGT AVP del quale i prodotti sono originari
- Y057 Merci che non richiedono la presentazione di una licenza FLEGT per le importazioni di legname
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Documenti
- Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
- Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
- L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
- Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Russia
- In vigore
- fino al 31 dicembre 2027
- Atto giuridico
- Regulation 0833/14
- Documenti
- L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
- Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
- L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
- Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 2
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 26 giugno 2024 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
Dati TARIC al 3 novembre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 20%
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Belgio 21%
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Bulgaria 20%
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Cechia 21%
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Cipro 19%
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Croazia 25%
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Danimarca 25%
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Estonia 9% aliquota ridotta
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Finlandia 25,5%
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Francia 20%
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Germania 19%
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Grecia 24%
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Irlanda 23%
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Italia 22%
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Lettonia 21%
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Lituania 21%
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Lussemburgo 17%
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Malta 18%
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Paesi Bassi 21%
-
Polonia 23%
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Portogallo 23%
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Romania 21%
-
Slovacchia 23%
-
Slovenia 22%
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Spagna 21%
-
Svezia 25%
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Ungheria 27%
TEDB · 3 novembre 2026
UE: importazioni mensili · HS 4823.69
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 443,2 Mln € | 73,6% | -8% | |
| 65,2 Mln € | 10,8% | -9,2% | |
| 31,8 Mln € | 5,3% | +8,4% | |
| 21,6 Mln € | 3,6% | -1% | |
| 4,6 Mln € | 0,8% | -49,3% | |
| 4,2 Mln € | 0,7% | -31,9% | |
| 3,6 Mln € | 0,6% | +36% | |
| 3,4 Mln € | 0,6% | -38,8% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
4823.69 Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli: altri
Linee tariffarie (UE): 4823.69
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N357643 U.S. CBP
The tariff classification of disposable cups from China
- N351918 U.S. CBP
The tariff classification of paperboard trays from China
- N350215 U.S. CBP
The tariff classification of paper bowls with plastic lids from Taiwan
- N350216 U.S. CBP
The tariff classification of paper bowls with plastic lids from Taiwan
- 600015716 HMRC
Food packaging 7oz pots and PP lids Pot: 235gsm white paper + 18g single PE coating (one side of pot only). The pot is made from paper with a PE coating, the lid is made from PP that does not contain any recycled content. Lid is applied to pot by end user, once food has been added, for example,…
- 600015717 HMRC
Food service product (food packaging) Pot: 13g PE coated + 210gsm white paper + 15g PE coated Lid: PP Lid is applied to pot to provide secure packaging of take away type food. Also maintains short-term freshness of the food and it's heat, (if hot product e.g. gravy, curry sauce at a fish and chip…
- 600010479 HMRC
Food packaging 4oz pots and PP lids Pot: 210gsm white paper + 13g PE coating + 15g PE coating (coated both sides of the pot) Lid: PP Lid is applied to pot to provide secure packaging of take away type food. Short-term freshness of the food and it's heat. 50 lids in one bag, 25 pots in another bag,…
- 600010570 HMRC
Food packaging 7oz pots and PP lids Pot: 235gsm white paper + 18g single PE coating (one side of pot only) The pot is made from paper with a PE coating, the lid is made from PP that does not contain any recycled content. Lid is applied to pot by end user, once food has been added, for example,…
22 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Ai fini del presente capitolo, e salvo disposizioni contrarie, il termine «carta» comprende il cartone e la carta, senza tener conto del loro spessore e del loro peso per m2.
2. Questo capitolo non comprende:
a) gli oggetti del capitolo 30;
b) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;
c) la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di prodotti cosmetici (capitolo 33);
d) la carta e l'ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 3401), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 3405);
e) la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;
f) la carta impregnata di reattivi per diagnostica o da laboratorio (voce 3822);
g) le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);
h) gli oggetti della voce 4202 (per esempio: oggetti da viaggio);
ij) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio);
k) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);
l) gli oggetti dei capitoli 64 o 65;
m) gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 6805) e la mica applicata su carta o cartone (voce 6814); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;
n) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (generalmente sezioni XIV o XV);
o) gli oggetti della voce 9209;
p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);
q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: bottoni, assorbenti e tamponi igienici, pannolini e inserti per pannolini).
3. Con riserva delle disposizioni della nota 7, rientrano nelle voci da 4801 a 4805 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 4803, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso.
4. In questo capitolo, è considerata come "carta da giornali" la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali, in cui almeno il 50%, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimenti meccanici o chimico-meccanici, non incollato o molto leggermente incollato, il cui indice di lisciatura misurato con l'apparecchio Parker Print Surf (1 MPa) su ognuna delle facce è superiore a 2,5 micrometri (micron), di un peso al m2 compreso fra 40 g e 65 g. L'espressione si riferisce unicamente alla carta: a) in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 28 cm; o b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 28 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.
5. Ai sensi della voce 4802, i termini "carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici" e "carte e cartoni o strisce da perforare, non perforate" si intendono carte e cartoni fabbricati principalmente con paste imbianchite o con paste ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
A. per la carta o il cartone di peso non superiore a 150 g/m2:
a) contenere 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico o chimico-meccanico, e
1) avere un peso non superiore a 80 g/m 2; oppure
2) essere colorati in pasta; oppure
b) contenere più di 8 % di ceneri, e
1) avere un peso non superiore a 80 g/m 2; oppure
2) essere colorati in pasta; oppure
c) contenere più di 3 % di ceneri e avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più; oppure
d) contenere più di 3 % e non più di 8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % e un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 kPa·m2/g; oppure
e) contenere non più del 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ed un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 kPa·m2/g;
B. per la carta o il cartone di peso superiore a 150 g/m2:
a) essere colorati in pasta; oppure
b) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più, e
1) uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron), o
2) uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 3 %; oppure
c) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 %, uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 8 %.
La voce 4802 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (compresa la carta per sacchetti da tè), la carta feltro e il cartone feltro.
6. In questo capitolo, per «carta e cartone Kraft» si intendono la carta ed il cartone in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.
7. Salvo disposizioni contrarie dei testi delle voci, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 4801 a 4811, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.
8. Rientrano nelle voci da 4803 a 4809 unicamente la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:
a) in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 36 cm; oppure
b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.
9. Per «carta da parati e rivestimenti murali simili» si intendono, ai sensi della voce 4814:
a) la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti:
1) granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio: con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;
2) la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;
3) spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure
4) ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;
b) gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;
c) i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.
I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 4823.
10. La voce 4820 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.
11. Rientrano segnatamente nella voce 4823 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta pizzo.
12. Esclusi gli articoli delle voci 4814 o 4821, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.
Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)
I prodotti derivati da queste materie prime possono essere immessi sul mercato dell’UE o esportati solo se sono a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.
- Legno si applica dal 30 dicembre 2026
Paper and Paperboard: Articles of paper pulp, of paper or of paperboard (not including waste as defined in Article 3, point (1), of Directive 2008/98/EC; not including used products and second-hand products; not including recovered (waste and scrap) products and products derived from recovered (waste and scrap) products; not including single use packing material and packing containers used exclusively to support, protect or carry another product made available on the market or exported and presented with that product; not including packing material and packing containers clearly suitable for repetitive use used exclusively to support, protect or carry another product made available on the market or exported and presented with that product from the moment they are used for such purpose and onwards; not including items of correspondence and marketing and information materials exclusively accompanying another product made available on the market or exported, or supplied for marketing or information purposes free of charge)
Regolamento (UE) 2023/1115, allegato I (testo consolidato)
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE
Considerazioni generali
Sono da classificare nelle sottovoci relative alle voci dal 4801 al 4811 i rotoli di carta i cui strati esterni sono stati parzialmente impregnati di acqua o sono stati altrimenti danneggiati.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Vassoi, piatti e scodelle | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | invariato | Esente | — |
| 2021 | invariato | Esente | — |
| 2020 | invariato | Esente | — |
| 2019 | Trays, dishes and plates | Esente | — |
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 4823 69 10 è una delle 2 linee della sottovoce 4823.69, vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli: altri.
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4823.69 per 602,2 Mln € (−7% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 2,71 € al kg; la Cina ne ha fornito il 74%, davanti alla Turchia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 25%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 4823.69 per 1,4 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 4823 69 10?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 4823.69, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (502 Mln USD), davanti alla Turchia.