Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord
Atto giuridico
Regulation 1836/17
Documenti
Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 31 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
8%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of four knitted or lace decorative trimmings from China Correction to Ruling Number N264417.
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.
2. Nella voce 5801 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.
3. Ai sensi della voce 5803 per «tessuti a punto di garza» si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.
4. Nella voce 5804 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 5608.
5. Ai sensi della voce 5806, per «nastri», «galloni e simili», si intendono:
a) i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;
b) i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;
c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.
I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 5808.
6. Il termine «ricami» della voce 5810 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 5810 gli arazzi fatti all'ago (voce 5805).
7. Oltre i prodotti della voce 5809, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento o usi simili.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
5804 21 00 e 5804 29 00 · Pizzi a macchina
Sono classificati in queste sottovoci i manufatti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5804, parte II.
Per quanto concerne la distinzione fra pizzi a mano e pizzi a macchina, vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 5804 21, 5804 29 e 5804 30.
Si farà attenzione a non classificare nella voce 5804 un tessuto a maglia che imita molto bene il pizzo e che in commercio viene venduto come tale. Trattasi di manufatti ottenuti su telaio Raschel che si riconoscono per il fatto che la rete è costitutita da un incrocio di maglie che ricorda quello della «maglieria di catena» e non da fili di catena (diritti) e da fili di trama (obliqui).
Per la riempitura delle parti opache del disegno, il filo utilizzato viene inserito nelle maglie che formano i lati dei piccoli esagoni della rete, nei quali viene fermato con una specie di punto-catenella. La rete non scompare dunque laddove comincia il disegno, bensì ne costituisce il supporto (ciò non avviene sempre per i pizzi a macchina).
Le indicazioni fornite nella nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 5804 21, 5804 29 e 5804 30, per riconoscere i pizzi o merletti fatti a macchina valgono anche per i «pizzi» Raschel: maglie o parti di maglie che rimangono dopo che il tessuto è stato tagliato in strisce, in direzione dei fili di contorno e di disegno, regolarità meccanica degli eventuali difetti, ecc.
Tuttavia, ai fini della nomenclatura combinata, i «pizzi» ottenuti su telaio Raschel costituiscono manufatti di maglieria, pertanto essi devono essere classificati nel capitolo 60.
Occorre badare a non comprendere tra i pizzi a macchina i manufatti che imitano la «guipure» ottenuti in maniera simile a quella dei ricami chimici e che quindi rientrano nella voce 5810.
Per la classificazione dei manufatti costituiti da due o più materie tessili all'interno delle varie voci, occorre fare riferimento alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
di altre materie tessili
8%
—
2025
invariato
8%
—
2024
invariato
8%
—
2023
invariato
8%
—
2022
invariato
8%
—
2021
invariato
8%
—
2020
invariato
8%
—
2019
Of other textile materials
8%
—
Storia del codice
In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 5804 29 10, 5804 29 90.
Il codice NC 5804 29 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 5804.29 (tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate).
Il dazio per i paesi terzi è pari all’8%; le quantità si dichiarano in —.
140 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi dell’8%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 5804.29 nell’UE hanno raggiunto 10,1 Mln € (+10% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 45%, davanti alla Turchia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari all’8%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 5% all’8%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari all’8%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 10%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 26%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 18%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone va dal 3,5% al 12,6%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 6,8% al 10%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 10% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 5804.29 per 20 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 5804 29 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari all’8%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 5804 29 00?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 140 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 5804.29, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (1 Mln USD), davanti al Marocco.
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