Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 5906.99
5906 99 10: Nappe riprese alla nota 5 c) di questo capitolo
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 5906 Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:
- altri:
- 5906 99 altri:
- 5906 99 10 Nappe riprese alla nota 5 c) di questo capitolo
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 5
- Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 2658/87
- Documenti
- C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
- Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1517/18
- Documenti
- C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 4
- Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 0936/15
- Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 1836/17
- Documenti
- Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 20%
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Belgio 21%
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Bulgaria 20%
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Cechia 21%
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Cipro 19%
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Croazia 25%
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Danimarca 25%
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Estonia 24%
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Finlandia 25,5%
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Francia 20%
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Germania 19%
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Grecia 24%
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Irlanda 23%
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Italia 22%
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Lettonia 21%
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Lituania 21%
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Lussemburgo 17%
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Malta 18%
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Paesi Bassi 21%
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Polonia 23%
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Portogallo 23%
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Romania 21%
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Slovacchia 23%
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Slovenia 22%
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Spagna 21%
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Svezia 25%
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Ungheria 27%
TEDB · 1 novembre 2026
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 8% |
| GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna | Esente |
| GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo) | Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan | Esente |
| America centrale | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibia | Esente |
| Spazio Economico Europeo | Islanda, Liechtenstein, Norvegia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| unione doganale UE–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo UE–Albania | Albania | Esente |
| accordo UE–Bosnia ed Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina | Esente |
| accordo UE–Canada | Canada | Esente |
| accordo UE–Svizzera | Svizzera | Esente |
| accordo UE–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo UE–Cile | Cile | Esente |
| accordo UE–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo UE–Colombia | Colombia | Esente |
| accordo UE–Algeria | Algeria | Esente |
| accordo UE–Ecuador | Ecuador | Esente |
| accordo UE–Egitto | Egitto | Esente |
| Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. | Sahara Occidentale | Esente |
| accordo UE–Figi | Figi | Esente |
| accordo UE–Isole Fær Øer | Isole Fær Øer | Esente |
| accordo UE–Regno Unito | Regno Unito | Esente |
| accordo UE–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo UE–Ghana | Ghana | Esente |
| accordo UE–Israele | Israele | Esente |
| accordo UE–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo UE–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo UE–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo UE–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo UE–Libano | Libano | Esente |
| accordo UE–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo UE–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo UE–Montenegro | Montenegro | Esente |
| accordo UE–Macedonia del Nord | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo UE–Messico | Messico | Esente |
| accordo UE–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Esente |
| accordo UE–Perù | Perù | Esente |
| accordo UE–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo UE–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo UE–Serbia | Serbia | Esente |
| accordo UE–Singapore | Singapore | Esente |
| unione doganale UE–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo UE–Siria | Siria | Esente |
| accordo UE–Tunisia | Tunisia | Esente |
| unione doganale UE–Turchia | Turchia | Esente |
| accordo UE–Ucraina | Ucraina | Esente |
| accordo UE–Stati Uniti | Stati Uniti | Esente |
| accordo UE–Vietnam | Vietnam | Esente |
| accordo UE–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo UE–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo UE–Sudafrica | Sudafrica | Esente |
| SPG - Regime generale | Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia e altri 4Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu | 6,4% |
| Mercosur | Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay | 7,1% |
UE: importazioni mensili · HS 5906.99
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 32,9 Mln € | 45% | -9,6% | |
| 9,7 Mln € | 13,3% | -9% | |
| 9,1 Mln € | 12,5% | +34,3% | |
| 7,7 Mln € | 10,5% | -30,4% | |
| 3,5 Mln € | 4,8% | -0,5% | |
| 2,5 Mln € | 3,3% | +46,6% | |
| 2,4 Mln € | 3,3% | -17,2% | |
| 1,9 Mln € | 2,6% | +27,1% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
5906.99 Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: altri, altri
Linee tariffarie (UE): 5906.99
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N326377 U.S. CBP
The tariff classification of four rubberized textile fabrics from the United Kingdom
Note legali
Note
1. Salvo disposizioni contrarie, il termine «tessuti» usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia delle voci da 6002 a 6006.
2. La voce 5903 comprende:
a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:
1) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
2) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);
3) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);
4) i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);
5) i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);
6) i prodotti tessili della voce 5811;
b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604.
3. Ai sensi della voce 5903, per "tessuti laminati con materie plastiche" si intendono i prodotti ottenuti dall'assemblaggio di uno o più strati di tessuti con uno o più fogli o pellicole di materie plastiche, combinati secondo qualsiasi procedimento che lega gli strati insieme, indipendentemente dal fatto che i fogli o le pellicole di materie plastiche siano visibili a occhio nudo nella sezione trasversale.
4. Per «rivestimenti murali di materie tessili» ai sensi della voc 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura).
Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907).
5. Per «tessuti gommati», ai sensi della voce 5906 si intendono:
a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia:
di peso inferiore o uguale a 1500 g/m2, oppure
di peso superiore a 1500 g/m2 e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili;
b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604;
c) le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma.
Questa voce non comprende tuttavia le lastre, i fogli o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce soltanto un semplice supporto (capitolo 40) nonché i prodotti tessili della voce 5811.
6. La voce 5907 non comprende:
a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);
c) i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;
d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;
e) i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408);
f) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805);
g) la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814);
h) i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (generalmente sezioni XIV o XV).
7. La voce 5910 non comprende:
a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;
b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010).
8. La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI:
a) i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910):
i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi,
i veli e le tele per buratti,
i tessuti filtranti o spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi simili, di materiale tessile o di capelli,
i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple,
i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici,
i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;
b) i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) [tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi].
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI
Considerazioni generali
Per la classificazione, all'interno delle voci, degli articoli costituiti da due o più materie tessili, occorre riferirsi alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.
I tessuti parzialmente ricoperti da punti di plastica applicati secondo uno schema regolare per conferire proprietà antiscivolo al tessuto non sono ritenuti tali da «presentare disegni» ai sensi della nota 2, lettera a), punto 4), del capitolo 59. Il tessuto è considerato puramente spalmato o ricoperto, a condizione che le caratteristiche oggettive dell’articolo non indichino che il prodotto non è stato spalmato né ricoperto bensì trattato diversamente (per esempio stampato).
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Nappe riprese alla nota 5 c) di questo capitolo | 8% | — |
| 2025 | invariato | 8% | — |
| 2024 | invariato | 8% | — |
| 2023 | invariato | 8% | — |
| 2022 | Fabrics mentioned in note 5(c) to this chapter | 8% | — |
| 2021 | invariato | 8% | — |
| 2020 | invariato | 8% | — |
| 2019 | Fabrics mentioned in note 4(c) to this chapter | 8% | — |
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 5906 99 10 è una delle 2 linee della sottovoce 5906.99, tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: altri, altri.
Il dazio per i paesi terzi è pari all’8%; le quantità si dichiarano in —.
Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi dell’8%; per 140 di essi l’esenzione è totale.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 5906.99 per 73,3 Mln € (−8% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 7,88 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 45%, davanti alla Serbia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dal 5,6% all’8%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 3,3%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dal 4% all’8%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 25%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3,5%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 10%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dal 5,6% al 10% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 5906.99 per 297 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 5906 99 10?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari all’8%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 5906 99 10?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 140 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 5906.99, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (42 Mln USD), davanti alla Cina.