Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 1601.00

1601 00 91

1601 00 91: Salumi insaccati: Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

Salumi insaccati

Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 2 suddivisioni Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 1601 00 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie, di sangue o di insetti; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:
  2. altri:
  3. 1601 00 91 Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 149,4 €/100 kg/net dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 6

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale 747 EUR / t
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
    In vigore
    fino al 30 giugno 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1988/20
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Suddivisioni TARIC

Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.

1601 00 91 05Waxed sausages of chicken, pork and fresh liver
1601 00 91 10Of animals of headings 0101 to 0104, excluding wild boars
1601 00 91 90Other

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.0120 All third countries 502 EUR / t · 747 EUR / t 1 luglio 2026 – 30 giugno 2027 164.000 kg 159.885 kg Aperto
09.0832 Iceland Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 100.000 kg 99.526 kg Aperto
09.0919 Switzerland Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 1.900.000 kg 1.736.921 kg Aperto
09.1945 Chile Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 21.200.000 kg 18.050.559 kg Aperto
09.7951 Singapore Esente · 0 EUR / 100 kg 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 500.000 kg 500.000 kg Aperto

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.

Misure all’esportazione 1

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazione – CITES All third countries Regulation 0966/23 20 maggio 2023

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 10% aliquota ridotta
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 19%
  • Croazia 5% aliquota ridotta
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 13,5% aliquota ridotta
  • Francia 5,5% aliquota ridotta
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 10% aliquota ridotta
  • Lettonia 12% aliquota ridotta
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 9% aliquota ridotta
  • Polonia 5% aliquota ridotta
  • Portogallo 23%
  • Romania 11% aliquota ridotta
  • Slovacchia 19% aliquota ridotta
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 10% aliquota ridotta
  • Svezia 6% aliquota ridotta
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—149,4 €/100 kg/net
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–CileContingente Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–IslandaContingente Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–NorvegiaContingente Norvegia Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 130,72 EUR / 100 kg
accordo UE–Vietnam Vietnam 18,675 EUR / 100 kg

Note a piè di pagina

UE: importazioni mensili · HS 1601.00

ultimi 12 mesi36,6 Mln €+8,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,74 € al kg
Aliquota preferenziale47%
gen 2024: 2,5 Mln €feb 2024: 1,8 Mln €mar 2024: 2,6 Mln €apr 2024: 2,2 Mln €mag 2024: 2,6 Mln €giu 2024: 2,4 Mln €lug 2024: 2,4 Mln €ago 2024: 2,7 Mln €set 2024: 2,7 Mln €ott 2024: 2,3 Mln €nov 2024: 2,8 Mln €dic 2024: 2,4 Mln €gen 2025: 2,8 Mln €feb 2025: 2,2 Mln €mar 2025: 2,7 Mln €apr 2025: 2,6 Mln €mag 2025: 2,7 Mln €giu 2025: 3,6 Mln €lug 2025: 3,9 Mln €ago 2025: 2,9 Mln €set 2025: 2,8 Mln €ott 2025: 2,8 Mln €nov 2025: 3 Mln €dic 2025: 2,9 Mln €gen 2026: 2,3 Mln €feb 2026: 2,8 Mln €mar 2026: 3,4 Mln €apr 2026: 2,8 Mln €mag 2026: 3,5 Mln €giu 2026: 3,5 Mln €lug 2026: 3,7 Mln €ago 2026: 2,9 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 27,5 Mln € 75,1% +3,7%
Norvegia 2,1 Mln € 5,8% +367,8%
Corea del Sud 1,9 Mln € 5,2% +622,3%
Svizzera 1,8 Mln € 5% +5,7%
Serbia 1,4 Mln € 3,9% +10,4%
Messico 321K € 0,9% +1722,1%
Andorra 313K € 0,9% +746,7%
Bosnia ed Erzegovina 296K € 0,8% +30,4%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

1601.00 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie, di sangue o di insetti; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Linee tariffarie (UE): 1601.00

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N356020 U.S. CBP 9 dicembre 2025 · 1601.00.20.90

    The tariff classification of Squeezable and Spreadable Salami from Italy

  • N317652 U.S. CBP 11 marzo 2021 · 1601.00.60.80

    The tariff classification of Turkey Sausage and Cheese Sticks from Canada

  • 600013658 HMRC 2 settembre 2025 – 1 settembre 2028 · 1601 00 99 11

    Frozen Pork Sausages made with 72% Pork, rusk and seasoning Packed in blue poly liner and packed in cardboard boxes

  • 600011772 HMRC 26 novembre 2024 – 25 novembre 2027 · 1601 00 91 10

    Meat and cheese platter Product is a ready to eat platter with a selection of Italian charcuterie and cheese (Antipasti). The platter contains – 1/3 Provola (cheese), 1/3 Milano (salami), 1/3 coppa (air dried Pork neck). Milano Salami 66.7G - Lightly seasoned Italian dry cured pork salami, Coppa…

  • 600010515 HMRC 20 maggio 2024 – 19 maggio 2027 · 1601 00 99 91

    2 Sausages made with chicken meat in a soft white roll with a sachet of mustard and tomato ketchup. Packaging: plastic Weight: 218g

  • 600010516 HMRC 20 maggio 2024 – 19 maggio 2027 · 1601 00 99 91

    2 Sausages made with chicken meat in a soft white roll with a sachet of mustard and tomato ketchup. Packaging: plastic Weight: 218g

8 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 16 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

1601 00 · Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Per la classificazione di prodotti in questa voce non è determinante il fatto che detti prodotti siano considerati come «salsicce, salami e prodotti simili» sul piano commerciale.

Le preparazioni composte da carne tritata o finemente omogeneizzata, inscatolate (confezionate in scatola o in altri recipienti rigidi), anche di forma cilindrica, non devono essere considerate come «salsicce e salami» ai sensi di questa voce.

1601 00 91 · Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

Questa sottovoce comprende le salsicce e i salami non cotti, alla duplice condizione che abbiano subito una maturazione (per esempio: essiccazione all'aperto) e che siano commestibili in questo stato.

Questi prodotti possono inoltre essere affumicati, purché non presentino una coagulazione totale delle albumine derivante da un trattamento termico qualsiasi, quale l'affumicatura a temperatura elevata.

Sono quindi compresi in questa sottovoce le salsicce e i salami normalmente consumati affetatti [quali salami, salami d'Arles, Plockwurst nonché le salsicce e i salsicciotti da spalmare (per esempio: Teewurst)].

Considerazioni generali del capitolo

PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Considerazioni generali

Riguardo alla classificazione delle preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono segnatamente salsicce, carne, frattaglie, pesce o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, ovvero una combinazione di tali prodotti, assieme a ortaggi, spaghetti, salse, ecc., vedi la nota 2 del presente capitolo e le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 16, ultimo comma prima delle conclusioni.

Le disposizioni della nota 2, primo capoverso, seconda frase (classificazione nella voce corrispondente al prodotto prevalente in peso) si applicano anche per determinare le sottovoci. Quanto precede non si applica alle preparazioni che contengono fegato delle voci 1601 00 e 1602 (vedi secondo capoverso della nota).

Nota complementare 2

Di norma, la parte da cui proviene un pezzo può essere identificata solo se le dimensioni del pezzo non sono inferiori a circa 100 × 80 × 2 millimetri.

L'espressione «loro pezzi» si applica solo ai pezzi per i quali il taglio di provenienza (per esempio: prosciutti) può essere determinato in modo positivo, e non per eliminazione di altre possibilità.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti 149,4 €/100 kg/net —
2025 invariato 149,4 €/100 kg/net —
2024 invariato 149,4 €/100 kg/net —
2023 invariato 149,4 €/100 kg/net —
2022 invariato 149,4 €/100 kg/net —
2021 invariato 149,4 €/100 kg/net —
2020 invariato 149,4 €/100 kg/net —
2019 Sausages, dry or for spreading, uncooked 149,4 €/100 kg/net —

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 2106 90 92.

Il codice NC 1601 00 91 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 1601.00 (salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie, di sangue o di…).

Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 149,4 €/100 kg/net.

116 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi di 149,4 €/100 kg/net.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 1601.00 nell’UE hanno raggiunto 36,6 Mln € (+9% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 75%, davanti alla Norvegia.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 96,3%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 3,2% al 3,4%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 14%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 238%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù va dallo 0% al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone va dal 9% al 10%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 20%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 35%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 1601.00 per 4,2 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 1601 00 91?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 149,4 €/100 kg/net; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 1601 00 91?

121 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 116 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 1601 00 91?

Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 1601.00, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (11,6 Mln USD), davanti alla Turchia.

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