Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 6
Dazio addizionaleDazi supplementari50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Documenti
Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
Dazio addizionaleDazi supplementari50%
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 1227/25
Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale646 EUR / t
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Bielorussia, Regno Unito, Russia
In vigore
fino al 30 giugno 2027
Atto giuridico
Regulation 1988/20
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
In vigore
fino al 31 ottobre 2026
Atto giuridico
Regulation 0382/26
Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore3 EUR
tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
Atto giuridico
Regulation 0632/21
Documenti
N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
Controllo all’importazioneControllo veterinario
Si applica alle merci originarie di
Groenlandia, Isole Fær Øer
Atto giuridico
Regulation 0632/21
Documenti
N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Atto giuridico
Regulation 2306/21
Documenti
C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Contingenti tariffari
Numero d’ordine
Origine
Dazio contingentale
Periodo
Volume
Saldo
Validità
09.0121
All third countries
271 EUR / t · 375 EUR / t · 428 EUR / t · 646 EUR / t · 784 EUR / t
1 luglio 2026 – 30 giugno 2027
6.161.000 kg
6.161.000 kg
Aperto
09.1945
Chile
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
21.200.000 kg
18.004.586 kg
Aperto
09.4940
Mercosur
83 EUR / t
1 maggio 2026 – 31 dicembre 2026
—
—
Gestito tramite titoli d’importazione
09.4945
Paraguay
Esente
1 maggio 2026 – 31 dicembre 2026
—
—
Gestito tramite titoli d’importazione
09.9001
United States
Esente
1 luglio 2026 – 30 giugno 2027
25.000.000 kg
25.000.000 kg
Critico
Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 30 ottobre 2026. I contingenti gestiti mediante titoli sono assegnati tramite titoli d’importazione; il loro saldo non è pubblicato nel rapporto settimanale.
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria10% aliquota ridotta
Belgio6% aliquota ridotta
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro19%
Croazia5% aliquota ridotta
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia13,5% aliquota ridotta
Francia5,5% aliquota ridotta
Germania7% aliquota ridotta
Grecia13% aliquota ridotta
Irlanda23%
Italia10% aliquota ridotta
Lettonia12% aliquota ridotta
Lituania21%
Lussemburgo3% aliquota ridotta
Malta18%
Paesi Bassi9% aliquota ridotta
Polonia5% aliquota ridotta
Portogallo6% aliquota ridotta
Romania11% aliquota ridotta
Slovacchia19% aliquota ridotta
Slovenia9,5% aliquota ridotta
Spagna10% aliquota ridotta
Svezia6% aliquota ridotta
Ungheria27%
TEDB · 31 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
129,3 €/100 kg/net
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of Prepared Pork and Beef Meals from the United Kingdom
600015168HMRC3 marzo 2026 – 2 marzo 2029 · 1602 49 50 00
Bacon Roll Cured back and streaky bacon served in a rustic Vienna roll. For human consumption. Ingredients: Vienna Roll, Back Bacon 24.2%, Streaky Bacon 6.5%, Vegan Spread.
600015169HMRC3 marzo 2026 – 2 marzo 2029 · 1602 49 50 00
Ham & Cheese Croissant for human consumption. Delicately smoked tender sliced ham with tangy mature Cheddar Cheese in a rich, flaky all butter croissant. Ingredients: Butter Croissant, Smoked Ham 25.2%, Cheddar Cheese.
600014509HMRC6 gennaio 2026 – 5 gennaio 2029 · 1602 49 30 00
Gammon Steaks with Pineapple, Cheese & Parsley For human consumption. A pack of two fresh boneless gammon steaks, topped with cheddar cheese and two pineapple rings, with parsley sprinkled on top, in a foil tray, ready to cook. Store chilled. 345g
600014510HMRC5 gennaio 2026 – 4 gennaio 2029 · 1602 49 30 00
For human consumption. A pack of two fresh boneless gammon steaks, topped with mature cheddar cheese and a sachet of BBQ glaze, in a foil tray, ready to cook. Store chilled. BBQ glaze sachet placed in tray to the right on top of the cheese. 345g
8 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici nonché gli insetti, preparati o conservati mediante i procedimenti previsti nei capitoli 2 o 3, nella nota 6 del capitolo 4 o nella voce 0504.
2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.
Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci 1601 e 1602.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 160210, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie, di sangue o di insetti, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Tali preparati possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne, di frattaglie o di insetti. La sottovoce 160210 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602.
2. I pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici indicati nelle sottovoci delle voci 1604 o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.
Note complementari
1. Ai sensi delle sottovoci 16023111, 16023211, 16023921, 16025010 e 16029061, sono considerati «non cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 16025010 e 16029061, tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando il prodotto viene tagliato lunga una linea che passa attraverso la sua parte più spessa.
2. Ai sensi delle sottovoci 16024110, 16024210 e da 16024911 a 16024915, l'espressione «e loro pezzi» si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, spalle o collari di suini domestici.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
1602 · Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
Vedi la nota complementare 6 a) del capitolo 2 che stabilisce la classificazione della carne di volatili insaporita non cotta nel capitolo 16. Il fatto che la carne di volatili non cotta sia insaporita o no è determinato dall'applicazione dei metodi di analisi sensoriale della carne di volatili insaporita non cotta stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2013 della Commissione (1).
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2013 della Commissione, del 11 dicembre 2013, che fissa i metodi di analisi sensoriale della carne di volatili insaporita non cotta ai fini della relativa classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 9).
1602 49 11 a 1602 49 50 · della specie suina domestica
Per la determinazione delle percentuali di carne o di frattaglie di qualsiasi specie, ivi compresi il lardo ed i grassi di qualsiasi natura e origine vedi il regolamento (CEE) n. 226/89 della Commissione (GU L 29 del 31.1.1989, pag. 11).
Per la determinazione di queste percentuali la gelatina e le salse non sono da prendere in considerazione.
Considerazioni generali del capitolo
PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
Considerazioni generali
Riguardo alla classificazione delle preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono segnatamente salsicce, carne, frattaglie, pesce o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, ovvero una combinazione di tali prodotti, assieme a ortaggi, spaghetti, salse, ecc., vedi la nota 2 del presente capitolo e le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 16, ultimo comma prima delle conclusioni.
Le disposizioni della nota 2, primo capoverso, seconda frase (classificazione nella voce corrispondente al prodotto prevalente in peso) si applicano anche per determinare le sottovoci. Quanto precede non si applica alle preparazioni che contengono fegato delle voci 1601 00 e 1602 (vedi secondo capoverso della nota).
Nota complementare 2
Di norma, la parte da cui proviene un pezzo può essere identificata solo se le dimensioni del pezzo non sono inferiori a circa 100 × 80 × 2 millimetri.
L'espressione «loro pezzi» si applica solo ai pezzi per i quali il taglio di provenienza (per esempio: prosciutti) può essere determinato in modo positivo, e non per eliminazione di altre possibilità.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle
129,3 €/100 kg/net
—
2025
invariato
129,3 €/100 kg/net
—
2024
invariato
129,3 €/100 kg/net
—
2023
invariato
129,3 €/100 kg/net
—
2022
invariato
129,3 €/100 kg/net
—
2021
invariato
129,3 €/100 kg/net
—
2020
invariato
129,3 €/100 kg/net
—
2019
Collars and cuts thereof, including mixtures of collars and shoulders
129,3 €/100 kg/net
—
Il codice NC 1602 49 13 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 1602.49 (altre, compresi i miscugli).
Il dazio per i paesi terzi è un dazio specifico o composto: 129,3 €/100 kg/net.
117 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi di 129,3 €/100 kg/net.
Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 1602.49 nell’UE hanno raggiunto 44,4 Mln € (+11% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 93%, davanti alla Serbia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 121,5%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 3,2% al 6,4%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 10%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 12,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dallo 0% al 20%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 15% al 40%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 35%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 1602.49 per 1,3 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 1602 49 13?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è 129,3 €/100 kg/net; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 1602 49 13?
120 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 117 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 1602 49 13?
Dazio addizionale del 50% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 1602.49, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (50 Mln USD), davanti alla Serbia.
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