Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord
Atto giuridico
Regulation 1836/17
Documenti
Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Suddivisioni TARIC
Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.
5911 20 00 20
Of silk
5911 20 00 90
Of other textile materials
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 6 novembre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
4,6%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
L'ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti non confezionati è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.
UE: importazioni mensili · HS 5911.20
ultimi 12 mesi39,5 Mln €-13,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione61,99 € al kg
Aliquota preferenziale56%
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
1. Salvo disposizioni contrarie, il termine «tessuti» usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia delle voci da 6002 a 6006.
a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:
1) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
2) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);
3) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);
4) i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);
5) i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);
b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604.
3. Ai sensi della voce 5903, per "tessuti laminati con materie plastiche" si intendono i prodotti ottenuti dall'assemblaggio di uno o più strati di tessuti con uno o più fogli o pellicole di materie plastiche, combinati secondo qualsiasi procedimento che lega gli strati insieme, indipendentemente dal fatto che i fogli o le pellicole di materie plastiche siano visibili a occhio nudo nella sezione trasversale.
4. Per «rivestimenti murali di materie tessili» ai sensi della voc 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura).
Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907).
5. Per «tessuti gommati», ai sensi della voce 5906 si intendono:
a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia:
di peso inferiore o uguale a 1500 g/m2, oppure
di peso superiore a 1500 g/m2 e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili;
b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604;
c) le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma.
Questa voce non comprende tuttavia le lastre, i fogli o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce soltanto un semplice supporto (capitolo 40) nonché i prodotti tessili della voce 5811.
a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);
c) i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;
d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;
e) i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408);
f) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805);
g) la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814);
h) i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (generalmente sezioni XIV o XV).
a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;
b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010).
8. La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI:
a) i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910):
i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi,
i veli e le tele per buratti,
i tessuti filtranti o spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi simili, di materiale tessile o di capelli,
i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple,
i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici,
i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;
b) i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) [tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi].
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
5911 · Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo
Questa voce comprende i prodotti tessili, secondo l'interpretazione data dalle note esplicative del SA, voce 5911, in pezza o tagliati, enumerati in forma limitativa nella nota 7 a) del presente capitolo, nonché i manufatti tessili (diversi da quelli rientranti nelle voci da 5908 00 00 a 5910 00 00 tagliati in forma prestabilita diversa da quella quadrata o rettangolare, uniti o altrimenti confezionati, per un determinato uso tecnico, ottenuti partendo dai citati prodotti in pezza o da altri prodotti tessili.
Per quanto concerne l'interpretazione del termine «tessuto» occorre riferirsi alla nota 1 del presente capitolo.
5911 20 00 · Veli e tele da buratti, anche confezionati
Vedi le note esplicative del SA, voce 5911, lettera A, punto 2.
I veli e le tele di cui sopra possono essere presentati in pezzi o confezionati per l'uso cui sono destinati (tagliati in forma prestabilita, orlati con nastri, muniti di occhielli metallici, ecc.).
Presentati in pezzi, i veli e le tele da buratti non confezionati devono essere indelebilmente contrassegnati in modo tale da essere identificati come destinati all'abburattamento o a simili fini industriali:
Per quanto concerne la marcatura, un motivo raffigurante un rettangolo con le relative diagonali deve essere riprodotto ad intervalli regolari su entrambi i bordi del tessuto — senza toccare gli orli — in modo tale che la distanza tra due motivi immediatamente successivi, misurata tra le linee esterne dei motivi stessi, sia di un metro al massimo e i motivi apposti sul lato siano sfasati, rispetto a quelli che compaiono sul lato opposto, della metà della distanza che intercorre tra due marchi successivi (il centro di un motivo qualsiasi deve essere equidistante dal centro dei due motivi più vicini stampigliati sul lato opposto).
Lo spessore dei tratti che costituiscono il motivo deve essere di 5 millimetri per i lati e di 7 millimetri per le diagonali. Le dimensioni del rettangolo, misurate all'esterno dei tratti, devono essere le seguenti: lunghezza almeno 8 centimetri, larghezza almeno 5 centimetri.
La stampa dei motivi deve essere monocolore e contrastare con il colore del tessuto. Essa deve essere indelebile.
Ciascun motivo deve essere disposto in maniera tale che i lati maggiori del rettangolo siano paralleli alla catena del tessuto (vedi lo schizzo riportato appresso):
Le autorità doganali possono accettare altri sistemi di marcatura se questi ultimi permettono di accertare formalmente che le merci sono destinate ad usi industriali quali l'abburattamento o il filtraggio e non alla confezione di capi di abbigliamento o ad usi simili.
Sono esclusi da questa sottovoce: i telai per la stampa detta a setaccio, costituiti da una tela montata su una armatura (sottovoce 5911 90 99), i crivelli e i setacci, a mano (9604 00 00).
Considerazioni generali del capitolo
TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI
Considerazioni generali
Per la classificazione, all'interno delle voci, degli articoli costituiti da due o più materie tessili, occorre riferirsi alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.
I tessuti parzialmente ricoperti da punti di plastica applicati secondo uno schema regolare per conferire proprietà antiscivolo al tessuto non sono ritenuti tali da «presentare disegni» ai sensi della nota 2, lettera a), punto 4), del capitolo 59. Il tessuto è considerato puramente spalmato o ricoperto, a condizione che le caratteristiche oggettive dell’articolo non indichino che il prodotto non è stato spalmato né ricoperto bensì trattato diversamente (per esempio stampato).
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Veli e tele da buratti, anche confezionati
4,6%
—
2025
invariato
4,6%
—
2024
invariato
4,6%
—
2023
invariato
4,6%
—
2022
invariato
4,6%
—
2021
invariato
4,6%
—
2020
invariato
4,6%
—
2019
Bolting cloth, whether or not made up
4,6%
—
Il codice NC 5911 20 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 5911.20 (veli e tele da buratti, anche confezionati).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 4,6%; le quantità si dichiarano in —.
140 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 4,6%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 5911.20 nell’UE hanno raggiunto 39,5 Mln € (−13% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Svizzera ne ha fornito il 70%, davanti alla Thailandia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 4,6%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 3,3%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 4%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 14%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3,5%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 4%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 5911.20 per 104 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 5911 20 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 4,6%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 5911 20 00?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 140 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 5911.20, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera (35 Mln USD), davanti alla Thailandia.
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