Tariffa doganale del Regno Unito · codice merce · HS 3920.49
3920 49 90 10: Fogli e film di PVC, altri: For use in certain types of aircraft
Fogli e film di PVC, altri
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale del Regno Unito · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 3920 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials
- Of polymers of vinyl chloride
- 3920 49 00 00 Other
- 3920 49 90 00 Of a thickness exceeding 1 mm
- 3920 49 90 10 For use in certain types of aircraft
Quanto si paga
Importazione: Regno Unito
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 3
- Dazio addizionaleDazi supplementari 35%
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- 2022 No. 833
- Documenti
- 9018
- Sospensione tariffariaSospensione autonoma a motivo dell' uso finale Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- 2020 No. 1435
- Documenti
- N990 EUS - Autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
- Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- S.I. 2018/1249
- Documenti
- C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
Requisiti all’importazione 1
- Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
- Si applica alle merci originarie di
- Russia, Ucraina
- Atto giuridico
- 2023 No. 440, S.I. 2022/395
- Documenti
- 9011
- 9022
- 9038
- 9009
- 9010
- 9017
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 6% |
| DCTS Comprehensive | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 38Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| Unione europea (incluso il codice "EU") | Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia e altri 23Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria | Esente |
| DCTS Enhanced | Algeria, Bolivia, Capo Verde, Congo-Brazzaville e altri 13Algeria, Bolivia, Capo Verde, Congo-Brazzaville, Filippine, Isole Cook, Kirghizistan, Micronesia, Mongolia, Nigeria, Niue, Pakistan, Siria, Sri Lanka, Tagikistan, Uzbekistan, Vanuatu | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Anguilla, Bermuda, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Cayman e altri 7Anguilla, Bermuda, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Pitcairn, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Montserrat, Sant’Elena, Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | Esente |
| America centraleContingente | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| CPTPP | Brunei, Malaysia | Esente |
| accordo Regno Unito–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo Regno Unito–Albania | Albania | Esente |
| accordo Regno Unito–Australia | Australia | Esente |
| accordo Regno Unito–Canada | Canada | Esente |
| accordo Regno Unito–Svizzera | Svizzera | Esente |
| accordo Regno Unito–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo Regno Unito–Cile | Cile | Esente |
| accordo Regno Unito–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo Regno Unito–ColombiaContingente | Colombia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ceuta e Melilla | Ceuta e Melilla | Esente |
| accordo Regno Unito–EcuadorContingente | Ecuador | Esente |
| accordo Regno Unito–Egitto | Egitto | Esente |
| accordo Regno Unito–Figi | Figi | Esente |
| accordo Regno Unito–Isole Fær Øer | Isole Fær Øer | Esente |
| accordo Regno Unito–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ghana | Ghana | Esente |
| accordo Regno Unito–Israele | Israele | Esente |
| accordo Regno Unito–India | India | Esente |
| accordo Regno Unito–Islanda | Islanda | Esente |
| accordo Regno Unito–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo Regno Unito–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo Regno Unito–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo Regno Unito–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo Regno Unito–Libano | Libano | Esente |
| accordo Regno Unito–Liechtenstein | Liechtenstein | Esente |
| accordo Regno Unito–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo Regno Unito–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo Regno Unito–Macedonia del Nord | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo Regno Unito–Messico | Messico | Esente |
| accordo Regno Unito–Norvegia | Norvegia | Esente |
| accordo Regno Unito–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Esente |
| accordo Regno Unito–PerùContingente | Perù | Esente |
| accordo Regno Unito–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo Regno Unito–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo Regno Unito–Serbia | Serbia | Esente |
| accordo Regno Unito–Isole Salomone | Isole Salomone | Esente |
| accordo Regno Unito–Singapore | Singapore | Esente |
| accordo Regno Unito–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo Regno Unito–Tunisia | Tunisia | Esente |
| accordo Regno Unito–Turchia | Turchia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ucraina | Ucraina | Esente |
| accordo Regno Unito–Vietnam | Vietnam | Esente |
| accordo Regno Unito–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo Regno Unito–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo Regno Unito–Sudafrica | Sudafrica | Esente |
| DCTS Standard | Indonesia | 2,5% |
Note a piè di pagina
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of:
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
Regno Unito: importazioni mensili · HS 3920.49
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 71,3 Mln £ | 48,3% | +4,5% | |
| 18,4 Mln £ | 12,5% | -1% | |
| 9 Mln £ | 6,1% | +20,1% | |
| 7,6 Mln £ | 5,1% | +1% | |
| 6,9 Mln £ | 4,7% | +13,1% | |
| 5,7 Mln £ | 3,9% | -3,7% | |
| 5,6 Mln £ | 3,8% | -5,1% | |
| 4,1 Mln £ | 2,8% | -14,9% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
3920.49 Di polimeri di cloruro di vinile: altri
Linee tariffarie (Regno Unito): 3920.49
- 3920 49 10 10For use in certain types of aircraft
- 3920 49 10 30Film of a (polyvinyl)chloride-copolymer - containing by weight 45% or more of fillers - on a support
- 3920 49 10 99Of a thickness not exceeding 1 mm: other
- 3920 49 90 10For use in certain types of aircraft
- 3920 49 90 90Of a thickness exceeding 1 mm: other
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N337887 U.S. CBP
The tariff classification of polyvinyl chloride film and poly(ethylene terephthalate) film from China
- N300297 U.S. CBP
The tariff classification of V-FABIMP-CLF86 PVC Clear from China. Correction to Ruling Number N299966
- N299966 U.S. CBP
The tariff classification of V-FABIMP-CLF86 PVC Clear from China
- N281092 U.S. CBP
The tariff classification of plastic sheeting from China
5 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Nella nomenclatura, per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.
Nella nomenclatura, l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.
2. Questo capitolo non comprende:
c) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);
d) l'eparina e suoi sali (voce 3001);
e) le soluzioni (diverse dai collodi) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;
f) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;
g) le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806);
h) gli additivi preparati per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali (voce 3811);
ij) i liquidi idraulici preparati a base di poliglicoli, siliconi e altri polimeri del capitolo 39 (voce 3819);
k) i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822);
l) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
m) gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;
n) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;
o) i rivestimenti murali della voce 4814;
p) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);
q) gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);
r) le minuterie di fantasia della voce 7117;
s) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
t) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;
u) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);
v) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
w) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);
x) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
y) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);
z) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di recipienti isotermici e simili, stilografiche, portamatite, cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili).
3. Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:
a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);
b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911);
c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;
d) i siliconi (voce 3910);
e) i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.
4. Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero.
Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.
Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.
5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.
6. Ai sensi delle voci da 3901 a 3914 l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme:
a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;
b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.
7. La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).
8. Ai sensi della voce 3917 il termine «tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.
9. Ai sensi della voce 3918 per «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.
10. Ai sensi delle voci 3920 e 3921 il termine «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).
11. La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:
a) serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche), vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;
b) elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;
c) grondaie e loro accessori;
d) porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;
e) parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;
f) imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;
g) scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi);
h) motivi decorativi architettonici, segnatamente scanalature, cupole, colombaie;
ij) accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.
Note di sottovoci
1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni:
a) quando esiste una sottovoce terminale «altri», nella serie di sottovoci di cui trattasi:
1) il prefisso «poli» che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (per esempio: polietilene o poliammide-6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero;
2) i copolimeri citati nelle sottovoci 390130, 390140, 390320, 390330 e 390430 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscano per 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero;
3) i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale «altri», purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce;
4) i polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nei precedenti punti 1), 2), 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati;
b) quando non esiste una sottovoce terminale «altri», nella stessa serie:
1) i polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati;
2) i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato.
I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni.
2. Ai sensi della sottovoce 392043 il termine «plastificanti» copre anche i plastificanti secondari.
Il codice merce 3920 49 90 10 è una linea della tariffa doganale del Regno Unito che rientra nella sottovoce SA 3920.49 (di polimeri di cloruro di vinile: altri).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 6%.
173 paesi non pagano alcun dazio nel Regno Unito grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come DCTS Comprehensive e Unione europea, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 6%.
Nel Regno Unito, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 35%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3920.49 nel Regno Unito hanno raggiunto 147,7 Mln £ (+3% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Germania ne ha fornito il 48%, davanti agli Stati Uniti.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE è pari al 6,5%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 6,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 5,8%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3,9%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dall’1% al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 6,5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Il Regno Unito ha importato merci della sottovoce 3920.49 per 182 Mln USD nel 2024; il primo fornitore è la Germania, mentre l’Italia si colloca al 4º posto con 10 Mln USD.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice merce 3920 49 90 10?
Il dazio per i paesi terzi nella tariffa doganale del Regno Unito è pari al 6%. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice merce 3920 49 90 10?
174 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 173 dei quali allo 0%, nell’ambito di DCTS Comprehensive, di Unione europea e di DCTS Enhanced, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice merce 3920 49 90 10?
Dazio addizionale del 35% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Da dove importa queste merci il Regno Unito?
Per l’intera sottovoce 3920.49, nel 2024 il primo fornitore è la Germania (87 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.
Che posizione occupa l’Italia tra i fornitori?
Per la sottovoce 3920.49, nel 2024 l’Italia si colloca al 4º posto tra i fornitori del Regno Unito, con 10 Mln USD.