Tariffa doganale del Regno Unito · codice merce · HS 3920.99
3920 99 28 40: Polymer film containing the following monomers: - poly (tetramethylene ether glycol), - bis (4-isocyanotocyclohexyl) methane, - 1.4-butanediol or 1.3-butanediol, - with a thickness of 0.25 mm or more but not more than 5.0 mm, - embossed with a regular pattern on one surface, - and covered with a release sheet
Fogli e film di altre plastiche
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Tariffa doganale del Regno Unito · verificati il 24 ottobre 2026
Questa linea non ha un testo ufficiale in italiano; è mostrata nella lingua della sua tariffa.
- 3920 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials
- Of other plastics
- 3920 99 00 00 Of other plastics
- Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified
- 3920 99 28 00 Other
- 3920 99 28 40 Polymer film containing the following monomers: - poly (tetramethylene ether glycol), - bis (4-isocyanotocyclohexyl) methane, - 1.4-butanediol or 1.3-butanediol, - with a thickness of 0.25 mm or more but not more than 5.0 mm, - embossed with a regular pattern on one surface, - and covered with a release sheet
Quanto si paga
Importazione: Regno Unito
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 4
- Dazio addizionaleDazi supplementari 35%
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- 2022 No. 833
- Documenti
- 9018
- Sospensione tariffariaSospensione autonoma tariffaria Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 dicembre 2028
- Atto giuridico
- 2020 No. 1435
- Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- 2020 No. 1431
- Documenti
- C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
- Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- S.I. 2018/1249
- Documenti
- C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
Requisiti all’importazione 3
- Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- S.I. 2019/411
- Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
- Si applica alle merci originarie di
- Russia, Ucraina
- Atto giuridico
- 2023 No. 440, S.I. 2022/395
- Documenti
- 9011
- 9022
- 9038
- 9009
- 9010
- 9017
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- S.I. 2019/411
- Documenti
- Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 6% |
| DCTS Comprehensive | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 38Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| Unione europea (incluso il codice "EU") | Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia e altri 23Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria | Esente |
| DCTS Enhanced | Algeria, Bolivia, Capo Verde, Congo-Brazzaville e altri 13Algeria, Bolivia, Capo Verde, Congo-Brazzaville, Filippine, Isole Cook, Kirghizistan, Micronesia, Mongolia, Nigeria, Niue, Pakistan, Siria, Sri Lanka, Tagikistan, Uzbekistan, Vanuatu | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Anguilla, Bermuda, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Cayman e altri 7Anguilla, Bermuda, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Pitcairn, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Montserrat, Sant’Elena, Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | Esente |
| America centraleContingente | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| CPTPP | Brunei, Malaysia | Esente |
| accordo Regno Unito–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo Regno Unito–Albania | Albania | Esente |
| accordo Regno Unito–Australia | Australia | Esente |
| accordo Regno Unito–Canada | Canada | Esente |
| accordo Regno Unito–Svizzera | Svizzera | Esente |
| accordo Regno Unito–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo Regno Unito–Cile | Cile | Esente |
| accordo Regno Unito–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo Regno Unito–ColombiaContingente | Colombia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ceuta e Melilla | Ceuta e Melilla | Esente |
| accordo Regno Unito–EcuadorContingente | Ecuador | Esente |
| accordo Regno Unito–Egitto | Egitto | Esente |
| accordo Regno Unito–Figi | Figi | Esente |
| accordo Regno Unito–Isole Fær Øer | Isole Fær Øer | Esente |
| accordo Regno Unito–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ghana | Ghana | Esente |
| accordo Regno Unito–Israele | Israele | Esente |
| accordo Regno Unito–India | India | Esente |
| accordo Regno Unito–Islanda | Islanda | Esente |
| accordo Regno Unito–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo Regno Unito–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo Regno Unito–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo Regno Unito–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo Regno Unito–Libano | Libano | Esente |
| accordo Regno Unito–Liechtenstein | Liechtenstein | Esente |
| accordo Regno Unito–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo Regno Unito–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo Regno Unito–Macedonia del Nord | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo Regno Unito–Messico | Messico | Esente |
| accordo Regno Unito–Norvegia | Norvegia | Esente |
| accordo Regno Unito–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Esente |
| accordo Regno Unito–PerùContingente | Perù | Esente |
| accordo Regno Unito–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo Regno Unito–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo Regno Unito–Serbia | Serbia | Esente |
| accordo Regno Unito–Isole Salomone | Isole Salomone | Esente |
| accordo Regno Unito–Singapore | Singapore | Esente |
| accordo Regno Unito–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo Regno Unito–Tunisia | Tunisia | Esente |
| accordo Regno Unito–Turchia | Turchia | Esente |
| accordo Regno Unito–Ucraina | Ucraina | Esente |
| accordo Regno Unito–Vietnam | Vietnam | Esente |
| accordo Regno Unito–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo Regno Unito–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo Regno Unito–Sudafrica | Sudafrica | Esente |
| DCTS Standard | Indonesia | 2,5% |
Note a piè di pagina
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of:
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
Regno Unito: importazioni mensili · HS 3920.99
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 30 Mln £ | 26,3% | +9% | |
| 18,9 Mln £ | 16,6% | +28,8% | |
| 18,6 Mln £ | 16,3% | +8% | |
| 8,2 Mln £ | 7,2% | +85,4% | |
| 7,6 Mln £ | 6,6% | -5% | |
| 6,1 Mln £ | 5,3% | -32,1% | |
| 5,1 Mln £ | 4,5% | +25,8% | |
| 3,2 Mln £ | 2,8% | +377,2% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
3920.99 di altre materie plastiche
Linee tariffarie (Regno Unito): 3920.99
- 3920 99 21 00Polyimide foil and strip, uncoated, or coated or covered solely with plastic
- 3920 99 28 40Polymer film containing the following monomers: - poly (tetramethylene ether glycol), - bis (4-isocyanotocyclohexyl) methane, - 1.4-butanediol or 1.3-butanediol, - with a thickness of 0.25 mm or more but not more than 5.0 mm, - embossed with a regular pattern on one surface, - and covered with a release sheet
- 3920 99 28 50Thermoplastic polyurethane film (tpu) based on an aliphatic polycaprolactone (pcl), transparently backed on one side with a removable protective film (pet film), with a light transmission of more than 93% (according to din en iso 13468-1), with a thickness of 25μm or more but not more than 500μm
- 3920 99 28 65Matt, thermoplastic polyurethane foil in rolls with: - a width of 1640 mm (± 10 mm), - a gloss of 3.3 degrees or more but not more than 3.8 (as determined by the method astm d2457), - a surface roughness of 1.9 ra or more but not more than 2.8 ra (as determined by the method iso 4287), - a thickness of more than 365 µm but not more than 760 µm, - a hardness of 90 (± 4) (as determined by the method: shore a (astm d2240)), - an elongation to break of 470% (as determined by the method: en iso 527)
- 3920 99 28 70Sheets on rolls, consisting of epoxy resin, with conducting properties, containing: - microspheres with a coating of metal, whether or not alloyed with gold, - an adhesive layer, - with a protective layer of silicone or poly(ethylene terephthalate) on one side, - with a protective layer of poly(ethylene terephthalate) on the other side, and - with a width of 5 cm or more but not more than 100 cm - with a length of not more than 2 000 m
- 3920 99 28 90Of condensation or rearrangement polymerisation products: other
- 3920 99 52 00Poly(vinyl fluoride) sheet; biaxially oriented poly(vinyl alcohol) film, containing by weight 97% or more of poly(vinyl alcohol), uncoated, of a thickness not exceeding 1 mm
- 3920 99 53 00Ion-exchange membranes of fluorinated plastic material, for use in chlor-alkali electrolytic cells
- 3920 99 59 10For use in certain types of aircraft
- 3920 99 59 25Of addition polymerisation products: other, poly(1-chlorotrifluoroethylene) film
- 3920 99 59 65Film of a vinyl alcohol copolymer, soluble in cold water, of a thickness of 34 µm or more but not more than 90 µm, a tensile strength at break of 20 mpa or more but not more than 55 mpa and an elongation at break of 250% or more but not more than 900%
- 3920 99 59 90Of addition polymerisation products: other
- 3920 99 90 00Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics: of other plastics, other
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- N362756 U.S. CBP
The tariff classification of polyurethane film tape & laminated textile tape from Czech Republic
- N356246 U.S. CBP
The tariff classification of polyether ether ketone pellets, plates, rods and filament from Germany
- H305295 U.S. CBP
Application for Further Review of Protest Number 1703-19-100629; tariff classification of rubber and plastic tourniquets
- H289681 U.S. CBP
Protest and Application for Further Review No. 1101-17-100277; Tariff classification of non-latex tourniquet bands
- 600015609 HMRC
Perfluorosulfonic acid (PFSA) polymer cation exchange membrane in roll form thickness is approximately 127 microns use: a proton exchange membrane in electrochemical applications such in fuel cells systems and electrolysers
6 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Nella nomenclatura, per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.
Nella nomenclatura, l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.
2. Questo capitolo non comprende:
c) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);
d) l'eparina e suoi sali (voce 3001);
e) le soluzioni (diverse dai collodi) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;
f) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;
g) le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806);
h) gli additivi preparati per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali (voce 3811);
ij) i liquidi idraulici preparati a base di poliglicoli, siliconi e altri polimeri del capitolo 39 (voce 3819);
k) i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822);
l) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
m) gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;
n) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;
o) i rivestimenti murali della voce 4814;
p) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);
q) gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);
r) le minuterie di fantasia della voce 7117;
s) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
t) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;
u) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);
v) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
w) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);
x) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
y) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);
z) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di recipienti isotermici e simili, stilografiche, portamatite, cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili).
3. Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:
a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);
b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911);
c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;
d) i siliconi (voce 3910);
e) i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.
4. Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero.
Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.
Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.
5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.
6. Ai sensi delle voci da 3901 a 3914 l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme:
a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;
b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.
7. La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).
8. Ai sensi della voce 3917 il termine «tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.
9. Ai sensi della voce 3918 per «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.
10. Ai sensi delle voci 3920 e 3921 il termine «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).
11. La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:
a) serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche), vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;
b) elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;
c) grondaie e loro accessori;
d) porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;
e) parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;
f) imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;
g) scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi);
h) motivi decorativi architettonici, segnatamente scanalature, cupole, colombaie;
ij) accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.
Note di sottovoci
1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni:
a) quando esiste una sottovoce terminale «altri», nella serie di sottovoci di cui trattasi:
1) il prefisso «poli» che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (per esempio: polietilene o poliammide-6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero;
2) i copolimeri citati nelle sottovoci 390130, 390140, 390320, 390330 e 390430 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscano per 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero;
3) i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale «altri», purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce;
4) i polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nei precedenti punti 1), 2), 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati;
b) quando non esiste una sottovoce terminale «altri», nella stessa serie:
1) i polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati;
2) i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato.
I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni.
2. Ai sensi della sottovoce 392043 il termine «plastificanti» copre anche i plastificanti secondari.
Nella tariffa doganale del Regno Unito, 3920 99 28 40 è una delle 13 linee della sottovoce 3920.99, di altre materie plastiche.
Il dazio per i paesi terzi è pari al 6%.
Le merci originarie di 174 paesi possono entrare nel Regno Unito con un’aliquota preferenziale (ad esempio DCTS Comprehensive, Unione europea) anziché con il dazio per i paesi terzi del 6%; per 173 di essi l’esenzione è totale.
Nel Regno Unito, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 35%.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 il Regno Unito ha importato merci della sottovoce 3920.99 per 114,2 Mln £ (+6% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 6,68 £ al kg; gli Stati Uniti ne hanno fornito il 26%, davanti alla Germania.
Per la stessa sottovoce, il dazio per i paesi terzi nell’UE va dallo 0% al 6,5%, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 6,5%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 4,2% al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 7%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3,7%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dall’1% al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 6% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Il Regno Unito ha importato merci della sottovoce 3920.99 per 166 Mln USD nel 2024; il primo fornitore sono gli Stati Uniti, mentre l’Italia si colloca al 5º posto con 10 Mln USD.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice merce 3920 99 28 40?
Il dazio per i paesi terzi nella tariffa doganale del Regno Unito è pari al 6%. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice merce 3920 99 28 40?
174 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 173 dei quali allo 0%, nell’ambito di DCTS Comprehensive, di Unione europea e di DCTS Enhanced, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice merce 3920 99 28 40?
Dazio addizionale del 35% sulle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.
Da dove importa queste merci il Regno Unito?
Per l’intera sottovoce 3920.99, nel 2024 il primo fornitore sono gli Stati Uniti (46 Mln USD), davanti alla Germania.
Che posizione occupa l’Italia tra i fornitori?
Per la sottovoce 3920.99, nel 2024 l’Italia si colloca al 5º posto tra i fornitori del Regno Unito, con 10 Mln USD.