Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 3920.99

3920 99 53

3920 99 53: Fogli e film di altre plastiche: Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali

Fogli e film di altre plastiche

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 3920 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:
  2. di altre materie plastiche:
  3. 3920 99 di altre materie plastiche:
  4. di prodotti di polimerizzazione di addizione:
  5. 3920 99 53 Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Uso finaleDazio non preferenziale a motivo dell' uso finale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1549/06
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 3

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 27 settembre 2024
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 settembre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 0% aliquota ridotta
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—Esente
America centraleContingente Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
accordo UE–ColombiaContingente Colombia Esente
accordo UE–EcuadorContingente Ecuador Esente
accordo UE–PerùContingente Perù Esente

Note a piè di pagina

UE: importazioni mensili · HS 3920.99

ultimi 12 mesi683,2 Mln €+1,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione10,22 € al kg
Aliquota preferenziale34%
gen 2024: 62,8 Mln €feb 2024: 62,1 Mln €mar 2024: 57,5 Mln €apr 2024: 63,7 Mln €mag 2024: 71 Mln €giu 2024: 65,5 Mln €lug 2024: 69,2 Mln €ago 2024: 54,3 Mln €set 2024: 60,4 Mln €ott 2024: 59,8 Mln €nov 2024: 51,5 Mln €dic 2024: 49,4 Mln €gen 2025: 52,5 Mln €feb 2025: 58 Mln €mar 2025: 66,3 Mln €apr 2025: 59,9 Mln €mag 2025: 54,1 Mln €giu 2025: 60,9 Mln €lug 2025: 55,6 Mln €ago 2025: 44,6 Mln €set 2025: 58,4 Mln €ott 2025: 54,8 Mln €nov 2025: 48,4 Mln €dic 2025: 46,4 Mln €gen 2026: 59 Mln €feb 2026: 54,1 Mln €mar 2026: 56,1 Mln €apr 2026: 62,4 Mln €mag 2026: 64,7 Mln €giu 2026: 71,3 Mln €lug 2026: 57 Mln €ago 2026: 50,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 271,9 Mln € 39,8% -4,5%
Regno Unito 161,6 Mln € 23,7% +12,6%
Cina 90 Mln € 13,2% -1,9%
Giappone 63 Mln € 9,2% +9,4%
Turchia 22,7 Mln € 3,3% +11%
Israele 18 Mln € 2,6% -11,3%
Corea del Sud 10,4 Mln € 1,5% +1,6%
Svizzera 10 Mln € 1,5% -5,3%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

3920.99 di altre materie plastiche

Linee tariffarie (UE): 3920.99

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N362756 U.S. CBP 14 luglio 2026 · 3920.99.20.00

    The tariff classification of polyurethane film tape & laminated textile tape from Czech Republic

  • N356246 U.S. CBP 2 dicembre 2025 · 3920.99.50.00

    The tariff classification of polyether ether ketone pellets, plates, rods and filament from Germany

  • H305295 U.S. CBP 24 febbraio 2020 · 3920.99.20.00

    Application for Further Review of Protest Number 1703-19-100629; tariff classification of rubber and plastic tourniquets

  • H289681 U.S. CBP 30 novembre 2018 · 3920.99.20.00

    Protest and Application for Further Review No. 1101-17-100277; Tariff classification of non-latex tourniquet bands

  • 600015609 HMRC 23 giugno 2026 – 22 giugno 2029 · 3920 99 59 90

    Perfluorosulfonic acid (PFSA) polymer cation exchange membrane in roll form thickness is approximately 127 microns use: a proton exchange membrane in electrochemical applications such in fuel cells systems and electrolysers

6 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note
Note di sottovoci

Note di capitolo: Capitolo 39 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

3920 · Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

Vedi la nota 10 del presente capitolo.

Sono esclusi dalla presente voce i nastri di larghezza apparente inferiore o uguale a 5 millimetri (capitolo 54)

Rientra in questa voce la «carta di pietra», composta da polvere di roccia (circa l’80 % in peso di carbonato di calcio) e plastica (circa il 20 % in peso di resina plastica) in cui è la plastica a conferire al prodotto il suo carattere essenziale, grazie alla sua flessibilità, mentre la polvere di roccia funge solo da materiale di riempimento. La carta di pietra è un materiale simile alla carta che può essere sottoposto agli stessi trattamenti (può essere cioè stampato, tagliato, piegato e fissato) poiché possiede un intervallo di densità simile a quello della carta di cellulosa. È adatta ad esempio per articoli di cancelleria, sacchetti, imballaggi, adesivi, carta impermeabile ai grassi, involucri e contenitori.

Considerazioni generali del capitolo

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE

Considerazioni generali

La nota esplicativa del SA, capitolo 39, considerazioni generali, parte “Materie plastiche combinate con materie diverse dalle materie tessili”, lettera d), si applica mutatis mutandis alle fibre di carbonio combinate con materie plastiche.

Nota 4

Calcolo dei rapporti di massa nelle unità monomeriche nei copolimeri:

i rapporti di massa delle rispettive unità monomeriche nelle catene di copolimeri sono calcolati sulla base del copolimero (non dei materiali di partenza), tenendo conto della reazione di formazione del polimero. Se del caso, l'atomo che collega due monomeri adiacenti è attribuito all'unità monomerica da cui è originario.

I seguenti esempi illustrano il calcolo del contenuto dell'unità monomerica nei copolimeri:

  • Nel poli(etilene tereftalato), che è un poliestere composto da frazioni di acido tereftalico ed etilenglicole, entrambi gli ossigeni alcolici sono attribuiti all'unità monomerica del polimero di glicole. Pertanto l'etilenglicole è calcolato come C2H4O2 e il tereftalato è calcolato come C8H4O2.
  • Nel poliammide-6,6, che è un poliammide composto da esametilendiammina e acido adipico, entrambi gli atomi di azoto sono attribuiti all'unità monomerica di diammina. Pertanto l'esametilendiammina è calcolata come C6H14N2 e l'acido adipico è calcolato come C6H8O2.

Nota 6

Ai sensi di questa nota e della nota 4 del capitolo 32, il termine «soluzioni» non comprende le soluzioni colloidali.

Per l'interpretazione dell'espressione «forme primarie» si veda la nota 6 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, capitolo 39, Considerazioni generali, parte «forme primarie».

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Ion-exchange membranes of fluorinated plastic material, for use in chlor-alkali electrolytic cells Esente —

Il codice NC 3920 99 53 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 3920.99 (di altre materie plastiche).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

9 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come America centrale e l’accordo UE–Colombia, a fronte di un dazio per i paesi terzi di Esente.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3920.99 nell’UE hanno raggiunto 683,2 Mln € (+2% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito il 40%, davanti al Regno Unito.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 6,5%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 4,2% al 6%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dallo 0% al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 7%, l’aliquota TEC in Brasile va dallo 0% al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3,7%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dall’1% al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 6% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3920.99 per 1,6 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 3920 99 53?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 3920 99 53?

9 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 9 dei quali allo 0%, nell’ambito di America centrale, dell’accordo UE–Colombia e dell’accordo UE–Ecuador, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 3920.99, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti (318 Mln USD), davanti al Regno Unito.

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