Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 3901.30
3901 30 00: Copolimeri di etilene e di acetato di vinile
EVA (etilene-vinilacetato)
Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 3 suddivisioni Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 3901 Polimeri di etilene, in forme primarie:
- 3901 30 00 Copolimeri di etilene e di acetato di vinile
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 6
- Sospensione tariffariaSospensione autonoma a motivo dell' uso finale Esente
- Solo per
- 3901 30 00 10 For cavity filling, for use in certain types of aircraft
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 3050/95
- Documenti
- N990 EUS - Autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
- Sospensione tariffariaSospensione autonoma tariffaria Esente
- Solo per
- 3901 30 00 20 Copolymer of ethylene and vinyl acetate (CAS RN 24937-78-8) -containing by weight 28 % or more but not more than 49 % of vinyl acetate, -with a melt flow rate of less than 5g/10 min (190 °C/2.16 kg, ASTM D1238), -in the form of pellets
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- Regulation 2605/25
- Sospensione tariffariaSospensione autonoma tariffaria Esente
- Solo per
- 3901 30 00 30 Terpolymer of ethylene, vinyl acetate and methacrylic acid (CAS RN 26375-31-5)
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
- Atto giuridico
- Regulation 2605/25
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 6
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Iran
- Atto giuridico
- Regulation 0267/12
- Documenti
- Y240 Merci esentate dal divieto a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 267/2012
- Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 0573/24
- Documenti
- Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
- Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
- Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
- Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
- Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
- Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1157/24
- Documenti
- C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
- C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
- Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
- C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Documenti
- Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
- Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
- L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
- Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Russia
- In vigore
- fino al 31 dicembre 2027
- Atto giuridico
- Regulation 0833/14
- Documenti
- L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
- Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
- L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
- Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Suddivisioni TARIC
Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.
| 3901 30 00 10 | For cavity filling, for use in certain types of aircraft |
| 3901 30 00 20 | Copolymer of ethylene and vinyl acetate (CAS RN 24937-78-8) -containing by weight 28 % or more but not more than 49 % of vinyl acetate, -with a melt flow rate of less than 5g/10 min (190 °C/2.16 kg, ASTM D1238), -in the form of pellets |
| 3901 30 00 30 | Terpolymer of ethylene, vinyl acetate and methacrylic acid (CAS RN 26375-31-5) |
| 3901 30 00 99 | Other |
Misure all’esportazione 4
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 22 ottobre 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 20 luglio 2025 |
| Controllo all'esportazione – Rifiuti | All third countries | Regulation 1157/24 | 21 maggio 2026 |
| Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra | All third countries | Regulation 0573/24 | 12 marzo 2025 |
Dati TARIC al 7 novembre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 0% aliquota ridotta
-
Belgio 21%
-
Bulgaria 20%
-
Cechia 21%
-
Cipro 19%
-
Croazia 25%
-
Danimarca 25%
-
Estonia 9% aliquota ridotta
-
Finlandia 25,5%
-
Francia 20%
-
Germania 19%
-
Grecia 24%
-
Irlanda 23%
-
Italia 22%
-
Lettonia 21%
-
Lituania 21%
-
Lussemburgo 17%
-
Malta 18%
-
Paesi Bassi 21%
-
Polonia 23%
-
Portogallo 23%
-
Romania 21%
-
Slovacchia 23%
-
Slovenia 22%
-
Spagna 21%
-
Svezia 25%
-
Ungheria 27%
TEDB · 7 novembre 2026
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 6,5% |
| GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna | Esente |
| GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo) | Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan | Esente |
| America centrale | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibia | Esente |
| Spazio Economico Europeo | Islanda, Liechtenstein, Norvegia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| unione doganale UE–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo UE–Albania | Albania | Esente |
| accordo UE–Bosnia ed Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina | Esente |
| accordo UE–Canada | Canada | Esente |
| accordo UE–Svizzera | Svizzera | Esente |
| accordo UE–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo UE–Cile | Cile | Esente |
| accordo UE–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo UE–Colombia | Colombia | Esente |
| accordo UE–Algeria | Algeria | Esente |
| accordo UE–Ecuador | Ecuador | Esente |
| accordo UE–Egitto | Egitto | Esente |
| Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. | Sahara Occidentale | Esente |
| accordo UE–Figi | Figi | Esente |
| accordo UE–Isole Fær Øer | Isole Fær Øer | Esente |
| accordo UE–Regno Unito | Regno Unito | Esente |
| accordo UE–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo UE–Ghana | Ghana | Esente |
| accordo UE–Israele | Israele | Esente |
| accordo UE–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo UE–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo UE–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo UE–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo UE–Libano | Libano | Esente |
| accordo UE–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo UE–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo UE–Montenegro | Montenegro | Esente |
| accordo UE–Macedonia del Nord | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo UE–Messico | Messico | Esente |
| accordo UE–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Esente |
| accordo UE–Perù | Perù | Esente |
| accordo UE–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo UE–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo UE–Serbia | Serbia | Esente |
| accordo UE–Singapore | Singapore | Esente |
| unione doganale UE–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo UE–Siria | Siria | Esente |
| accordo UE–Tunisia | Tunisia | Esente |
| unione doganale UE–Turchia | Turchia | Esente |
| accordo UE–Ucraina | Ucraina | Esente |
| accordo UE–Stati Uniti | Stati Uniti | Esente |
| accordo UE–Vietnam | Vietnam | Esente |
| accordo UE–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo UE–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo UE–Sudafrica | Sudafrica | Esente |
| SPG - Regime generale | Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia e altri 4Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu | 3% |
| Mercosur | Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay | 5,2% |
UE: importazioni mensili · HS 3901.30
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 88,1 Mln € | 40% | +51,1% | |
| 41,3 Mln € | 18,8% | +8,3% | |
| 28 Mln € | 12,7% | -18,6% | |
| 12,6 Mln € | 5,7% | -25,1% | |
| 11,8 Mln € | 5,4% | +114,4% | |
| 10,7 Mln € | 4,9% | +27,3% | |
| 10,3 Mln € | 4,7% | -12,3% | |
| 5,5 Mln € | 2,5% | +0,1% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
3901.30 Copolimeri di etilene e di acetato di vinile
Note legali
Note
1. Nella nomenclatura, per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.
Nella nomenclatura, l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.
2. Questo capitolo non comprende:
c) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);
d) l'eparina e suoi sali (voce 3001);
e) le soluzioni (diverse dai collodi) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;
f) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;
g) le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806);
h) gli additivi preparati per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali (voce 3811);
ij) i liquidi idraulici preparati a base di poliglicoli, siliconi e altri polimeri del capitolo 39 (voce 3819);
k) i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822);
l) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
m) gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;
n) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;
o) i rivestimenti murali della voce 4814;
p) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);
q) gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);
r) le minuterie di fantasia della voce 7117;
s) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
t) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;
u) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);
v) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
w) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);
x) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
y) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);
z) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di recipienti isotermici e simili, stilografiche, portamatite, cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili).
3. Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:
a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);
b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911);
c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;
d) i siliconi (voce 3910);
e) i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.
4. Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero.
Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.
Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.
5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.
6. Ai sensi delle voci da 3901 a 3914 l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme:
a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;
b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.
7. La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).
8. Ai sensi della voce 3917 il termine «tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.
9. Ai sensi della voce 3918 per «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.
10. Ai sensi delle voci 3920 e 3921 il termine «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).
11. La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:
a) serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche), vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;
b) elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;
c) grondaie e loro accessori;
d) porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;
e) parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;
f) imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;
g) scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi);
h) motivi decorativi architettonici, segnatamente scanalature, cupole, colombaie;
ij) accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.
Note di sottovoci
1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni:
a) quando esiste una sottovoce terminale «altri», nella serie di sottovoci di cui trattasi:
1) il prefisso «poli» che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (per esempio: polietilene o poliammide-6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero;
2) i copolimeri citati nelle sottovoci 390130, 390140, 390320, 390330 e 390430 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscano per 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero;
3) i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale «altri», purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce;
4) i polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nei precedenti punti 1), 2), 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati;
b) quando non esiste una sottovoce terminale «altri», nella stessa serie:
1) i polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati;
2) i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato.
I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni.
2. Ai sensi della sottovoce 392043 il termine «plastificanti» copre anche i plastificanti secondari.
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE
Considerazioni generali
La nota esplicativa del SA, capitolo 39, considerazioni generali, parte “Materie plastiche combinate con materie diverse dalle materie tessili”, lettera d), si applica mutatis mutandis alle fibre di carbonio combinate con materie plastiche.
Nota 4
Calcolo dei rapporti di massa nelle unità monomeriche nei copolimeri:
i rapporti di massa delle rispettive unità monomeriche nelle catene di copolimeri sono calcolati sulla base del copolimero (non dei materiali di partenza), tenendo conto della reazione di formazione del polimero. Se del caso, l'atomo che collega due monomeri adiacenti è attribuito all'unità monomerica da cui è originario.
I seguenti esempi illustrano il calcolo del contenuto dell'unità monomerica nei copolimeri:
- Nel poli(etilene tereftalato), che è un poliestere composto da frazioni di acido tereftalico ed etilenglicole, entrambi gli ossigeni alcolici sono attribuiti all'unità monomerica del polimero di glicole. Pertanto l'etilenglicole è calcolato come C2H4O2 e il tereftalato è calcolato come C8H4O2.
- Nel poliammide-6,6, che è un poliammide composto da esametilendiammina e acido adipico, entrambi gli atomi di azoto sono attribuiti all'unità monomerica di diammina. Pertanto l'esametilendiammina è calcolata come C6H14N2 e l'acido adipico è calcolato come C6H8O2.
Nota 6
Ai sensi di questa nota e della nota 4 del capitolo 32, il termine «soluzioni» non comprende le soluzioni colloidali.
Per l'interpretazione dell'espressione «forme primarie» si veda la nota 6 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, capitolo 39, Considerazioni generali, parte «forme primarie».
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Copolimeri di etilene e di acetato di vinile | 6,5% | — |
| 2025 | invariato | 6,5% | — |
| 2024 | invariato | 6,5% | — |
| 2023 | invariato | 6,5% | — |
| 2022 | invariato | 6,5% | — |
| 2021 | invariato | 6,5% | — |
| 2020 | invariato | 6,5% | — |
| 2019 | Ethylene-vinyl acetate copolymers | 6,5% | — |
Il codice NC 3901 30 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 3901.30 (copolimeri di etilene e di acetato di vinile).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 6,5%; le quantità si dichiarano in —.
140 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 6,5%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3901.30 nell’UE hanno raggiunto 220,2 Mln € (+17% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Corea del Sud ne ha fornito il 40%, davanti al Regno Unito.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 6,5%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 5,3%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 5%, l’aliquota TEC in Brasile va dal 12,6% al 20%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dal 6% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 2,8%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 2,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3901.30 per 880 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Corea del Sud.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 3901 30 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 6,5%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 3901 30 00?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 140 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 3901.30, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Corea del Sud (61 Mln USD), davanti al Regno Unito.